Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Disegno di legge 30 luglio 1997, n.2712

Senato della Repubblica. Disegno di legge n. 2712 d’iniziativa del Sen. Bonatesta ed altri concernente: “Nuove disposizioni sulla ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF: concorso dei comuni”, 30 luglio 1997.

Art.1

1.A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il contribuente può decidere di far concorrere con lo Stato il proprio comune di residenza alla ripartizione di una quota pari alla metà dell’otto per mille della imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, qualora tale quota non sia stata dal dichiarante stesso destinata ad altre istituzioni specificamente previste dalla legge.

2. Il comune utilizza le somme devolute dai contribuenti ai sensi del comma 1 preferibilmente per l’abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per il potenziamento dei servizi sociali locali e per gli interventi sociali ed assistenziali in genere, per la promozione di iniziative a sostegno dell’occupazione.

Art.2

1. L’attribuzione delle somme di cui all’articolo 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. A tal fine il dichiarante appone l’indicazione: “comune di residenza” nel riquadro dei moduli della dichiarazione relativo allo Stato.

Art.3

1. A decorrere dall’anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le quote devolute ai comuni si considerano entrate a specifica destinazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.