Disegno di legge 29 luglio 2003, n.4230
Camera dei Deputati. XIV legislatura. Disegno di legge, di iniziativa popolare, n. 4230 del 29 luglio 2003: “Introduzione dell’insegnamento della disciplina « educazione ai diritti umani » nelle scuole secondarie di primo e secondo grado”.
ONOREVOLI DEPUTATI! — T. Makiguchi,
pedagogista giapponese d’inizio secolo, sosteneva che « l’educazione deve fare in modo che all’apatia di un sistema caratterizzato da egocentrismo e disimpegno sociale si sostituisca un consapevole meditato impegno verso la societa` »; affermava inoltre che « sviluppare il carattere necessario a diventare membri attivi e creativi di una societa` e` lo scopo verso cui tende il sistema educativo. Per portarlo a termine occorre (…) far sì che la coscienza dell’individuo si spinga oltre l’orizzonte limitato dei diritti e privilegi privati fino ad includere i doveri e le responsabilita` della vita collettiva»
(« L’educazione creativa » T. Makiguchi, Edizione Nuova Italia).
La presente proposta di legge viene presentata tenendo conto che l’obiettivo primario della scuola italiana di educare i cittadini al rispetto degli altri e alla convivenza basata sull’uguaglianza dei diritti
dei doveri dell’uomo nel rispetto dell’autonomia personale di ogni individuo, viene costantemente disatteso o relegato all’interno di altre discipline.
Come recita l’articolo 26, paragrafo 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; « l’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalita` umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle liberta` fondamentali ».
Inoltre la raccomandazione dell’UNESCO del 19 novembre 1974, adottata nell’ambito della Conferenza generale delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, riunitasi a Parigi dal 17 ottobre al 23 novembre 1974, enuncia come principi direttivi della politica dell’educazione:
una dimensione internazionale e una prospettiva mondiale dell’educazione a tutti i livelli e in ogni sua forma;
la comprensione e il rispetto di tutti i popoli, delle loro civilta`, dei loro valori e dei loro modelli di vita, comprese le etnie nazionali e quelle delle altre nazioni;
la consapevolezza della crescente interdipendenza mondiale dei popoli e delle nazioni;
la capacita` di comunicare con gli altri;
la consapevolezza non solo dei diritti, ma anche dei doveri che gli individui hanno gli uni verso gli altri;
la comprensione della necessita` della solidarieta` e della cooperazione internazionale;
la volonta` degli individui di contribuire a risolvere i problemi delle loro comunita`, dei loro Paesi, del mondo.
La stessa raccomandazione invita gli Stati membri ad applicare le disposizioni sotto forma di legge nazionale « allo scopo di assicurare l’educazione di tutti per l’avveramento della giustizia, della liberta`, dei diritti umani, della pace ».
Per queste ragioni, pur essendo stati attuati in numerose scuole vari tipi di sperimentazione, e` nostra convinzione che per un apprendimento sistematico della materia occorra un intervento legislativo che ne preveda l’obbligatorieta`.
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZITIVA POPOLARE
ART. 1.
1. La disciplina denominata « educazione ai diritti umani » e` introdotta come materia di studio obbligatoria in tutti gli indirizzi di scuola secondaria di primo e secondo grado.
ART. 2.
1. Per l’insegnamento della disciplina e` istituita una nuova classe di concorso denominata « educazione ai diritti umani ».
ART. 3.
1. Possono insegnare la disciplina i laureati in discipline umanistiche e giuridiche assunti a seguito di concorso pubblico secondo le norme vigenti.
ART. 4.
1. La cattedra della disciplina prevede due ore di insegnamento in ogni classe per complessive diciotto ore settimanali.
ART. 5.
1. I programmi della disciplina, che sono elaborati da una commissione ministeriale appositamente costituita, devono vertere sui seguenti argomenti:
a) l’uguaglianza dei diritti di tutti i popoli e il diritto dei popoli all’autodeterminazione;
b) il mantenimento della pace; i vari tipi di guerra, le loro cause e i loro effetti; il disarmo, l’inammissibilita` dell’impiego della scienza della tecnica a fini di guerra e l’utilizzazione di esse al servizio della pace e del progresso; la natura e gli effetti dei rapporti economici, culturali e politici tra Paesi e l’importanza del diritto internazionale umanitario per il mantenimento della pace;
c) l’azione mirante ad assicurare l’esercizio e il rispetto dei diritti umani compresi quelli dei rifugiati; il razzismo e la sua eliminazione; la lotta contro la discriminazione nelle sue varie forme;
d) la crescita economica e lo sviluppo sociale e i loro rapporti con la giustizia sociale; le modalita` d’aiuto ai Paesi in via di sviluppo; la lotta contro l’analfabetismo, la lotta contro la malattia e la fame, per una migliore qualita` della vita e per un livello di salute piu` elevato possibile; la crescita della popolazione e i problemi ad essa relativi;
e)l’utilizzazione, la gestione e la conservazione delle risorse naturali;
f) la salvaguardia del patrimonio culturale dell’umanita`;
g) il ruolo e le modalita` dell’azione esercitata nel sistema delle Nazioni Unite allo scopo di risolvere tali problemi e la possibilita` di rafforzare e favorire tale azione.
2. I docenti della disciplina si impegnano a creare motivazioni per costruire percorsi interdisciplinari e favorire collegamenti con le varie organizzazioni locali, nazionali ed internazionali che operano nell’ambito del volontariato e della tutela dei diritti umani.
ART. 6.
1. Per l’onere derivante dall’attuazione della presente legge il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio relative al Ministero dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca.
Autore:
Camera dei Deputati
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Dialogo, Insegnamenti obbligatori, Autodeterminazione, Collaborazione internazionale, Progresso, Libertà fondamentali, Diritti umani, Parità di trattamento, Professione religiosa, Insegnanti, Pace, Educazione, Scuola, Uguaglianza, Sviluppo, Discriminazione, solidarietà
Natura:
Disegno di legge