Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 19 Luglio 2004

Disegno di legge 27 febbraio 2003, n.3730

Camera dei Deputati. XIV legislatura.
Disegno di legge, d’inizitiva dell’On.le Giacomo Stucchi, n. 3730 del 27 febbraio 2003: “Disposizioni in materia di destinazione della quota dell’otto per mille del gettito IRPEF di competenza statale al finanziamento della ricerca scientifica”.

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge vuole proporsi come uno strumento per favorire lo sviluppo della ricerca scientifica nel nostro Paese.
Promuovere politiche di sostegno delle attivita` di ricerca scientifico-tecnologiche e` certamente un obiettivo di fondamentale importanza per concorrere alla promozione della capacita` di innovazione.
In tale senso va rilevato come la spesa per la ricerca negli ultimi dieci anni sia stata ulteriormente ridotta, con particolare riferimento alla ricerca di base.
Lo scenario attuale evidenzia da un lato come sia sempre piu` impetuosa la crescita di settori produttivi dove l’innovazione gioca un ruolo strategico e dove la stessa e` fortemente collegata alla scienza e alla tecnologia, dall’altro come il sistema universitario sia cresciuto negli anni, portando con se´ una notevole richiesta di domanda di formazione superiore.
L’investimento in ricerca non e` sufficiente a sostenere i costi della stessa; per tali motivi, e soprattutto per evitare che le possibili conquiste sfumino o vengano limitate per la mancanza di sostegno finanziario, negli ultimi anni si e` sviluppata la tendenza a ricercare sinergie tra universita`, enti di ricerca e privato.
Tuttavia tali sforzi non fanno venire meno l’utilita` di ulteriori iniziative che vadano nella direzione di un sostegno ai progetti di ricerca.
La presente proposta di legge stabilisce che una quota dell’8 per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di competenza statale sia destinata al finanziamento della ricerca scientifica.
Con essa si vuole, pertanto, sensibi1izzare il cittadino, che viene in tal modo messo nella condizione di partecipare direttamente, in base ad una sua libera scelta, al sostegno della ricerca.
La proposta di legge, inoltre, costituisce un importante strumento del Parlamento per promuovere la sensibilizzazione su una politica di ricerca e sviluppo che sappia coinvolgere tutto il Paese.
L’articolo 1 modifica l’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, introducendo anche la voce « ricerca scientifica » tra gli interventi dello Stato finanziabili attraverso la quota dell’8 per mille del gettito IRPEF di sua competenza.
L’articolo 2 modifica l’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, prevedendo tra gli interventi ammessi alla ripartizione della quota dell’8 per mille o del gettito IRPEF a diretta gestione statale anche la ricerca scientifica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Modifica all’articolo 48 della legge
20 maggio 1985, n. 222).

1. All’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: « dallo Stato » sono inserite le seguenti: « per il finanziamento della ricerca scientifica e ».

ART. 2.
(Modifiche all’articolo 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repub
blica 10 marzo 1998, n. 76).

1. All’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « gestione statale » sono inserite le seguenti: « gli interventi per la ricerca scientifica e »;

b) dopo il comma 1 e` inserito il seguente:
« 1-bis. Gli interventi per la ricerca scientifica sono diretti al sostegno delle attivita` scientifico-tecnologiche intraprese dagli enti, pubblici e privati, e finalizzati alla promozione e al sostegno di progetti innovativi e formativi »;

c) al comma 6, le parole: « Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 » sono sostituite dalle seguenti: « Gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 5 ».