Disegno di legge 25 gennaio 2007
Consiglio dei Ministri. Disegno di legge 25 gennaio 2007 recante: “Norma in materia di sensibilizzazione e repressione della discriminazione razziale, per l’orientamento sessuale e l’identità di genere. Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654”.
Articolo 1
(modifiche all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654)
1.All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere”.
Articolo 2
(assegni di benemerenza ai perseguitati politici e razziali)
1. Gli assegni vitalizi previsti dall’art. 1. della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall’articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, non rilevano nella determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Articolo 3
(partecipazione italiana all’INTERNATIONAL TASK FORCE ON HOLOCAUST)
1. Per la partecipazione italiana all’INTERNATIONAL TASK FORCE FOR INTERNATIONAL COOPERATION ON HOLOCAUST EDUCATION, è autorizzata, per gli anni 2007, 2008, 2009, la spesa annua di euro 100.000, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Detto importo è comprensivo del contributo obbligatorio richiesto per la partecipazione italiana all’attività.
Articolo 4
(Osservatorio sul fenomeno dell’antisemitismo)
1. presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito l’Osservatorio sul fenomeno dell’antisemitismo nell’Italia contemporanea.
2. L’osservatorio di cui al comma 1. può avvalersi nell’esercizio delle sue attività di studiosi ed istituti di ricerca specializzati nella materia.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dell’osservatorio di cui al comma 1.
Articolo 5
(Copertura finanziaria)
(…)
Articolo 6
(entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Autore:
Governo
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Discriminazione, Motivi religiosi, Antisemitismo, Odio etnico, Orientamento sessuale, Superiorità razziale, Identità di genere
Natura:
Disegno di legge