Disegno di legge 1987, n.1831
Disegno di legge n. 1831/1987 – Disposizioni per l’applicazione dell’Accordo 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede, ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121, nella parte relativa al matrimonio
[presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Goria) di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia (Vassalli) e col Ministro dell’interno (Fanfani). Comunicato alla Presidenza della Camera dei Deputati il 5 novembre 1987. Il disegno di legge, non approvato, non è stato ripresentato nella XI e nella XII legislatura)
1. – I matrimoni contratti nel territorio dello Stato avanti l’ordinario del luogo, il parroco o il Ministro di culto da lui delegato, celebrati ai sensi dell’art. 8, n. 1, primo comma dell’Accordo 18 febbraio 1984, ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121, producono gli effetti civili quando l’atto relativo sia trascritto nel registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale, a norma degli articoli seguenti.
2. – I matrimoni di cui all’art. 1 non producono gli effetti civili qualora al momento della celebrazione sussista una delle seguenti circostanze:
a) che uno dei contraenti non abbia compiuto gli anni diciotto e non sia stato ammesso al matrimonio a norma delle leggi civili;
b) che uno dei contraenti sia stato dichiarato interdetto per infermità di mente;
c) che i contraenti tra loro o anche uno solo di essi siano già legati da matrimonio valido agli effetti civili;
d) che sussista tra i contraenti uno degli impedimenti di cui agli art. 87 e 88 del cod. civ., per i quali non sia prevista l’autorizzazione al matrimonio.
Il divieto di cui al comma 1 cessa nei casi in cui, a norma degli art. 68, terzo comma, 117 secondo comma, e 119, secondo comma, del cod. civ., non sarebbe possibile pronunziare la nullità del matrimonio o il suo annullamento.
3. – La pubblicazione è fatta a norma degli art. 93 e seguenti del cod. civ. e degli art. 95 e seguenti e 112 e seguenti del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. La richiesta della pubblicazione deve specificare che gli sposi intendono contrarre matrimonio ai sensi della presente legge e deve essere accompagnata dalla richiesta del parroco della parrocchia nel cui territorio gli sposi intendono contrarre il matrimonio.
4. – Trascorso il termine previsto dall’art. 99, primo comma, del cod. civ., l’ufficiale dello stato civile, se non gli è stata notificata alcuna opposizione né gli consti l’esistenza di alcuno degli impedimenti di cui all art. 2, rilascia un attestato in cui dichiara che nulla osta alla celebrazione del matrimonio a norma dell’art. 1.
Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell’art. 103 del cod. civ., ovvero gli consti l’esistenza di uno degli impedimenti di cui all’art. 2, l’ufficiale dello stato civile comunica alle parti e al parroco il rifiuto del rilascio dell’attestato, indicandone le ragioni. Nei casi di cui al comma 1 e nel caso di cui all’art. 85, secondo comma, del cod. civ., l’attestato può essere rilasciato solo se l’opposizione sia stata rimossa ai sensi dell’art. 104 del cod. civ., ovvero sia stata dichiarata l’inesistenza dell’impedimento con le modalità di cui all’art. 98, secondo comma, o all’art. 85 del cod. civ.
L’autorità giudiziaria decide sull’opposizione solo quando questa sia fondata su taluna delle circostanze indicate nell’art. 2. In ogni altro caso ne dichiara l’inammissibilità.
5. – Subito dopo la celebrazione, l’ordinario del luogo, il parroco o il ministro di culto da lui delegato, avanti il quale è stato celebrato il matrimonio, spiega agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli art. 143, 144 e 147 del cod. civ. e redige l’atto di matrimonio in doppio originale.
L’atto deve contenere:
a) il nome e il cognome, l’età, la professione o condizione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi;
b) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie;
c) il luogo e la data di celebrazione del matrimonio;
d) l’attestazione dell’avvenuta lettura agli sposi degli art. 143, 144 e 147 del cod. civ.;
e) le eventuali dichiarazioni rese degli sposi e consentite secondo la legge civile;
f) il nome e il cognome dell’ordinario del luogo, del parroco o del ministro di culto da lui delegato che ha assistito alla celebrazione del matrimonio.
6. – Dopo la compilazione dell’atto di matrimonio e comunque non oltre cinque giorni dalla celebrazione, uno degli originali, insieme con la richiesta di trascrizione, e trasmesso dal parroco della parrocchia nel cui territorio il matrimonio è stato celebrato, all’ufficiale dello stato civile del comune in cui si trova il luogo di celebrazione.
Il parroco dà contemporaneamente avviso ai contraenti dell’avvenuta trasmissione dell’atto all’ufficiale dello stato civile.
7. – Qualora uno o entrambi i coniugi intendano rendere dichiarazioni che la legge civile consente siano inserite nell’atto di matrimonio, il celebrante le raccoglie nel patto stesso e le sottoscrive insieme con il dichiarante o i dichiaranti e con i testimoni.
8. – L’ufficiale dello stato civile, ricevuta la richiesta di trascrizione e l’atto di matrimonio, provvede alla trascrizione di questo nei registri dello stato civile in modo che risultino le indicazioni stabilite nell’art. 5, la cittadinanza degli sposi, la data dell’avvenuta pubblicazione ed eventualmente gli estremi del decreto che ne abbia ridotto i termini o autorizzato la omissione, nonché quelli del decreto emesso ai sensi dell’art. 2, lett. a), e dell’attestato di cui all’art. 4.
9. – Se l’atto di matrimonio è regolare ed è accompagnato dalla richiesta di trascrizione sottoscritta dal parroco, la trascrizione è eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento ed entro le successive ventiquattro ore deve essere trasmessa notizia al parroco con l’indicazione degli estremi dell’atto e della data in cui essa è stata effettuata. La trascrizione deve essere eseguita anche se all’ufficiale dello stato civile, successivamente al rilascio dell’attestato di cui all’art. 4, comma 1, risulti la esistenza di taluna delle circostanze indicate nell’art. 2, comma 1. In tal caso l’ufficiale dello stato civile ne informa nelle ventiquattro ore il procuratore della Repubblica, il quale provvede a norma dell’art. 16.
10. – Se l’atto di matrimonio non è stato trasmesso in originale o non contiene le indicazioni prescritte dall’art. 5, l’ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l’atto al parroco per la regolarizzazione.
Allo stesso modo procede quando l’atto non sia accompagnato dalla richiesta di trascrizione sottoscritta dal parroco.
11. – Purché sia stato preceduto dalla richiesta delle pubblicazioni a norma dell’art. 3 e non sia trascorso il termine di cui all’art. 99, secondo comma, del cod. civ., il matrimonio celebrato con l’osservanza dell’art. 5 prima del rilascio del nulla osta di cui all’art. 4 può essere trascritto dopo che l’ufficiale dello stato civile abbia verificato l’esistenza di tutte le condizioni necessarie per la trascrizione del matrimonio stesso e si siano verificate le condizioni per il rilascio dell’attestato a norma dell’art. 4.
In tal caso, se la richiesta di trascrizione è inviata all’ufficiale dello stato civile oltre i cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio, la trascrizione non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti in buona fede dai terzi.
12. – La trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato nel territorio dello Stato con l’osservanza delle disposizioni dell’art. 5 e per il quale non sia stata richiesta la pubblicazione può essere domandata in ogni tempo dai due contraenti.
La trascrizione può essere richiesta anche da uno solo dei contraenti, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro. A tal fine chi vuole domandare la trascrizione deve portare a conoscenza dell’altro contraente la sua volontà mediante atto notificato, in cui sia stato anche indicato l’ufficio dello stato civile competente per la trascrizione, con invito a far pervenire entro quaranta giorni all’ufficio stesso la sua eventuale opposizione.
Alla richiesta di trascrizione deve essere in ogni caso unito uno dei due originali dell’atto di matrimonio vistato dall’ordinario diocesano.
L’ufficiale dello stato civile, ricevuta la richiesta di trascrizione, oltre ad acquisire i documenti occorrenti e a fare le indagini che ritiene opportune, affigge alla porta della casa comunale un avviso dell’avvenuta celebrazione del matrimonio, con le indicazioni prescritte dall’art. 5.
L’avviso resterà affisso per il tempo stabilito dall’art. 95 del cod. civ. Durante tale periodo e nei tre giorni successivi possono opporsi alla trascrizione per una delle cause indicate nell’art. 2 coloro che a norma del cod. civ. avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio. L’opposizione sospende la trascrizione ed è regolata dalle disposizioni degli art. 103 e 104, secondo comma, del cod. civ.
La trascrizione richiesta a norma del presente articolo non può essere eseguita se al momento della celebrazione esisteva alcuna delle circostanze di cui all’art. 2, comma 1, salvo i casi in cui ai sensi della legge civile l’azione di nullità o di annullamento non possa essere più proposta. Ugualmente la trascrizione non può aver luogo ove alcuna delle medesime circostanze sia sopravvenuta e sussista al momento della richiesta.
In ogni caso, ai fini del presente articolo, è necessario che i contraenti abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione del matrimonio a quello della richiesta di trascrizione.
Nel caso previsto dal comma 2 la trascrizione può essere eseguita solo dopo che siano trascorsi quaranta giorni dalla data della notifica. La trascrizione è in ogni caso preclusa dall’opposizione entro detto termine da parte dell’altro contraente; se questo muore prima del decorso del termine senza avere manifestato la propria volontà, non si fa luogo alla trascrizione.
13. – Eseguita la trascrizione, i contraenti sono considerati, a tutti gli effetti giuridici, coniugati dal giorno della celebrazione del matrimonio.
Nei casi previsti dall’art. 12, la trascrizione non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti in buona fede dai terzi. Nei limiti del rispetto di tali diritti restano ferme le nullità e invalidità degli atti giuridici posti in essere dai coniugi tra la celebrazione e la trascrizione, in quanto non potevano essere compiuti validamente dopo il matrimonio.
In particolare le prestazioni eseguite in favore delle parti o di una di esse, nel presupposto che non avessero contratto matrimonio, possono essere ripetute, salvi gli effetti della prescrizione.
14. – Nei casi in cui l’ufficiale dello stato civile ritenga di non poter procedere alla trascrizione, si osservano le disposizioni dell’art. 98 del cod. civ.
15. – In caso di sospensione o di rifiuto della trascrizione dell’atto di matrimonio, è sospesa o rifiutata anche la trascrizione nei registri dello stato civile delle dichiarazioni fatte dai contraenti a norma dell’art. 7, fatta eccezione per la dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale.
Qualora una dichiarazione fatta a norma dell’art. 7 non possa essere ricevuta secondo la legge civile, l’ufficiale dello stato civile ne dà avviso agli interessati, senza pregiudizio per la trascrizione dell’atto di matrimonio.
16. – La trascrizione dell’atto di matrimonio può essere impugnata per una delle cause indicate nell’art. 2, comma 1, nonché per incapacità di intendere o di volere, sempre che non sia intervenuta sanatoria a norma del comma 2 dello stesso articolo.
A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli art. 117,119, 120, secondo comma, 124 e 125 del cod. civ.
17. – In caso di annullamento della trascrizione e nel caso in cui venga dichiarata efficace la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio si applicano le disposizioni degli art. 128, 129 e 129-bis del cod. civ.
Il tribunale nel pronunziare l’annullamento della trascrizione può disporre provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse dei coniugi e della prole, fissando il termine per la riassunzione del giudizio.
18. – Le attribuzioni riservate al parroco dalla presente legge devono essere svolte da lui personalmente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal ministro di culto, avente la cittadinanza italiana, che a norma del diritto canonico lo sostituisce, salvo quanto disposto dall’art. 3, n. 3, dell’Accordo 18 febbraio 1984 ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.
19. – Le sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici sono dichiarate efficaci, su domanda delle parti o di una di esse, dalla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il comune presso il quale è stato trascritto l’atto di celebrazione del matrimonio, ai sensi degli art. 796 e 797 del cod. proc. civ., dell’art. 8 dell’Accordo 18 febbraio 1984 e del punto 4 del Protocollo addizionale, ratificati con L. 25 marzo 1985, n. 121.
20. – La domanda è proposta con ricorso congiunto delle patti o con citazione presentata da una di esse. Alla domanda devono in ogni caso essere allegati:
a) l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dall’ufficiale dello stato civile;
b) una copia autentica della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal tribunale ecclesiastico, munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica;
c) i documenti necessari ai fini degli eventuali provvedimenti economici provvisori richiesti.
21. – Quando la domanda è proposta con ricorso, il presidente ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero. In caso di parere del pubblico ministero conforme alla domanda delle parti, il presidente designa il relatore e fissa l’udienza di discussione. Negli altri casi il presidente fissa l’udienza istruttoria.
In ogni caso, il pubblico ministero deve essere sentito a termini di legge.
22. – Ai fini dell’applicazione degli art. 187 e 189 del cod. proc. civ., l’udienza di discussione di cui all’art. 275 del cod. proc. civ. è fissata per una data non posteriore ai sessanta giorni dalla precisazione delle conclusioni.
23. – La Corte di appello nella sentenza può disporre, su istanza di parte e nel rispetto del contraddittorio i provvedimenti economici provvisori ritenuti necessari a favore di uno dei coniugi, fissando il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente.
24. – Il cancelliere trasmette copia della sentenza al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltro alla Cancelleria del supremo Tribunale della segnatura apostolica.
25. – È abrogata la L. 27 maggio 1929, n. 847.
Dossier:
Famiglia e Religione
Nazione:
Italia
Natura:
Disegno di legge