Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 31 Maggio 2004

Disegno di legge 17 ottobre 2003

Disegno di legge 17 ottobre 2003, n. 2544: “Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione”.

Omissis

Art. 13
(Formazione delle leggi)

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Omissis

Art. 16
(Ratifica dei trattati internazionali)

1. L’articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. – È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

Omissis

Art. 34
(Competenze legislative esclusive delle Regioni)

1. All’articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario».

2. All’articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d) polizia locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

Omissis

Art. 35
(Modifiche all’articolo 118 della Costituzione)

1. All’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le parole: «nella materia della tutela dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento alla tutela dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell’energia ed all’ordinamento delle professioni, sulla base dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà».

Omissis