Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Disegno di legge 16 luglio 2002, n.1606

Senato della Repubblica. Disegno di legge n. 1606 d’iniziativa dei deputati Volontè, Buttiglione, Tassone, Delfino, Grillo, Conti, Riccardo e Mereu: “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo”.

Approvato dalla Camera dei deputati il 16 luglio 2002.

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 luglio 2002.

(V. Stampato Camera n. 388)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In conformità ai princìpi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli istituti religiosi cattolici nonchè dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte in particolare a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell’emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più disagiate.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono, nell’ambito delle proprie competenze, il ruolo degli oratori e degli enti che svolgono attività similari.

Art. 2.

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 53 della legge 20 maggio 1985, n. 222, gli immobili e le attrezzature fisse degli oratori e degli enti che svolgono attività similari ai sensi dell’articolo 1, comma 1, sono considerati opere di urbanizzazione secondaria.

2. Ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l’accantonamento che i comuni sono tenuti a riservare per gli edifici di culto e le opere ad essi pertinenti è pari almeno all’8 per cento delle somme dovute in ragione d’anno per oneri di urbanizzazione secondaria. L’accantonamento è calcolato su tutti gli oneri di urbanizzazione secondaria, tenendo conto delle somme effettivamente riscosse e di quelle non introitate per effetto dello scomputo riconosciuto ai titolari della concessione edilizia per l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione secondaria o per la cessione delle relative aree.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2003.

Art. 3.

1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, nonchè le comunità montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.