Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Maggio 2004

Disegno di legge 15 maggio 2002, n.2749

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA
Proposta di legge n. 2749
«Norme per disciplinare l’esposizione del Crocifisso in tutti i pubblici uffici e le pubbliche amministrazioni della Repubblica»,

primo firmatario on. Federico Bricolo (Lega Nord Padania), ed altri

Presentata il 15 maggio 2002
Ritirata 6 Novembre 2003

Onorevoli Colleghi!

Le recenti, ripetute polemiche relative alla presenza del Crocifisso nella aule scolastiche, documentate dalla stampa e dai mezzi di comunicazione nazionali, hanno profondamente ferito il significato non solo religioso, ma anche e soprattutto di «simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da una specifica confessione religiosa» del Crocifisso, così come ha autorevolmente sostenuto il Consiglio di Stato, nel parere n. 63, espresso in data 27 aprile 1988. «La Costituzione repubblicana», continua il Consiglio di Stato, «pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto all’esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocifisso, per i princìpi che evoca, fa parte del patrimonio storico».

Il parere del Consiglio di Stato, che ha avuto come oggetto le norme del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, afferma che le suddette disposizioni, relative all’esposizione del Crocifisso nelle scuole, non sono state modificate per effetto della revisione dei Patti Lateranensi. Nel nuovo assetto normativo in materia, derivante dall’accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, con il quale sono state apportate modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, nulla viene stabilito relativamente all’esposizione del Crocifisso.

Non si ritiene che l’immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche, o più in generale negli uffici pubblici, nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il Crocifisso o la Croce si trovano ad essere esposti, possa costituire motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa.

Risulterebbe inaccettabile per la storia e per la tradizione dei nostri popoli, se la decantata laicità della Costituzione repubblicana fosse malamente interpretata nel senso d’introdurre un obbligo giacobino di rimozione del Crocifisso; esso, al contrario rimane per migliaia di cittadini, famiglie e lavoratori il simbolo della storia condivisa da un intero popolo.

Cancellare i simboli della nostra identità, collante indiscusso di una comunità, significa svuotare di significato i principi su cui si fonda la nostra società.

Rispettare le minoranze non vuole dire rinunciare, delegittimare o cambiare i simboli e i valori che sono parte integrante della nostra storia, della cultura e delle tradizioni del nostro Paese.

Pur prendendo atto dell’odierna aconfessionalità e neutralità religiosa dello Stato, nonché della libertà e della volontarietà dei comportamenti individuali, i fatti da ultimo registrati evidenziano come si renda necessaria l’emanazione di un provvedimento che, pur nel rispetto dell’autonomia scolastica, assicuri che non vengano messi in discussione i simboli e i valori fondanti della nostra comunità.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1 – (Princìpi)
Il Crocifisso, emblema di valore universale della civiltà e della cultura cristiana, è riconosciuto quale elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile del patrimonio storico e civico-culturale dell’Italia, indipendentemente da una specifica confessione religiosa.

Articolo 2 – (Finalità)
Nel rispetto degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione la presente legge regolamenta l’esposizione del Crocifisso in tutti gli uffici della pubblica amministrazione secondo le modalità di cui agli articoli 3 e seguenti, al fine di testimoniare, facendone conoscere i simboli, il permanente richiamo dell’Italia al proprio patrimonio storico-culturale che affonda le sue radici nella civiltà e nella tradizione cristiana.

Articolo 3 – (Esposizione del Crocifisso)
In tutte le aule delle scuole di ogni ordine e grado e in tutte le università e accademie del sistema pubblico integrato di istruzione, negli uffici della pubblica amministrazione considerata in ogni sua branca e degli enti locali territoriali, in tutte le aule nelle quali sono convocati i consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità montane, in tutti i seggi elettorali, in tutti gli stabilimenti di detenzione e pena, negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie e ospedaliere, in tutte le stazioni e le autostazioni, i porti e gli aeroporti, in tutte le sedi diplomatiche e consolari italiane e in tutti gli uffici pubblici italiani all’estero, è fatto obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile a tutti l’immagine del Crocifisso.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le rispettive amministrazioni sono tenute a emanare la disciplina di attuazione della disposizione di cui al comma 1.
Gli organi costituzionali danno attuazione alle disposizioni della presente legge ai sensi dei rispettivi regolamenti.

Articolo 4 – (Sanzioni)
Chiunque rimuove in odio ad esso l’emblema della Croce o del Crocifisso dal pubblico ufficio nel quale sia esposto o lo vilipende, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 500 a 1.000 euro.
Alla medesima sanzione di cui al comma 1 soggiace il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che rifiuti di esporre nel luogo d’ufficio l’emblema della Croce o del Crocifisso o chiunque, investito di responsabilità nella pubblica amministrazione, ometta di ottemperare all’obbligo di provvedere alla collocazione dell’emblema della Croce o del Crocifisso o all’obbligo di vigilare affinché il predetto emblema sia esposto nei luoghi d’ufficio dei suoi sottoposti, ai sensi della presente legge.

Articolo 5 – (Copertura finanziaria)
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 51.646 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.