Disegno di legge 15 dicembre 2006, n.1220
Senato della Repubblica. Disegno di legge 15 dicembre 2006, n. 1220: “Modifiche all’ articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, a seguito dell’ intesa tecnica tra l’ Italia e la Santa Sede in materia di comunicazioni relative a procedimenti penali nei confronti di ecclesiastici”.
Art. 1.
1. All’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di proceduta penale, di cui al del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dell’imputazione» sono inserite le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater.»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l’informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all’invio della comunicazione di cui all’articolo 369 del codice.
2-ter. Quando risulta indagato o imputato un Vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un Ordinario di luogo equiparato a un Vescovo diocesano, abate di una abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al Cardinale Segretario di Stato.
2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente ad un Istituto di vita consacrata o ad una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’Ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente.»;
d) il comma 3-bis è abrogato.
Autore:
Senato della Repubblica
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Comunicazione, Esercizio, Religioso, Azione penale, Ecclesiastico, Autorità competente
Natura:
Disegno di legge