Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 15 Settembre 2005

Disegno di legge 07 luglio 2005, n.3534

Senato della Repubblica. Disegno di legge, d’iniziativa del Sen. Gavino Angius ed altri, n. 3534 del 7 luglio 2005: “Disciplina del patto civile di solidarietà e delle unioni di fatto”.

RELAZIONE

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende fornire, alle coppie che non intendano impostare la propria vita sulla base della regolamentazione civilistica tipizzata dalle norme sul matrimonio, la possibilità di optare per uno strumento regolativo pattizio più snello e leggero. Si tratta di un fenomeno che ha ormai acquistato dimensioni socialmente imponenti ed è certo anche largamente sottostimato dalle statistiche, perché tende a sottrarsi ad ogni rilevazione, data l’assenza di qualunque vantaggio a manifestarsi per le attuali famiglie non tradizionali. Il presente disegno di legge non intende imporre autoritativamente il nuovo istituto alle coppie di fatto che vogliano rifuggire da ogni vincolo giuridico, ma soltanto offrire una possibilità di scelta in più a chi desidererà usufruirne. Si tratta in sostanza di prendere atto che il pluralismo della nostra società non consente più, se non al prezzo di gravi e inutili costi sociali, di imporre alle famiglie non tradizionali una drastica scelta fra due sole opzioni: il matrimonio tradizionale da una parte, l’assenza assoluta di qualsiasi riconoscimento giuridico e perfino di tutela in caso di eventi imprevisti dall’altra.
Non deve più accadere, a parere dei proponenti, che a chi ha convissuto con una persona, magari per trent’anni, possa essere negato perfino il diritto di assistere il proprio partner morente in ospedale e che le famiglie di origine possano addirittura impedire al partner l’accesso al luogo di cura e lo escludano da ogni decisione riguardante il partner malato e incapace di agire; non deve più accadere che, attraverso l’istituto della riserva a favore dei legittimari, sia vietato al testatore di lasciare in eredità il proprio patrimonio alla persona con cui ha condiviso l’esistenza, e, anche in assenza di eredi legittimari, che tale eredità venga falcidiata dalla stessa tassazione prevista per i lasciti a persone del tutto estranee al defunto, discriminazione aggravata dalla recente modifica del regime fiscale delle successioni. Non deve accadere che trattamenti punitivi di questo genere vengano previsti al solo fine di sanzionare le scelte di vita dei cittadini che semplicemente non ritengano adatta alla propria unione, o non condividano per alcuni suoi aspetti, la normativa matrimoniale attualmente vigente.
Il presente disegno di legge, se offre ai cittadini eterosessuali una possibilità di scelta in più, mira pure a garantire almeno nella pratica anche ai cittadini omosessuali un’opportunità di risolvere molti drammatici problemi concreti e una prima forma di regolamentazione e di riconoscimento giuridico delle proprie unioni che non le confini obbligatoriamente, come ora, nell’impossibilità di fruire di ogni e qualunque forma di tutela e di garanzia.
Il presente disegno di legge non riguarda le famiglie di fatto che intendano effettivamente rimanere tali, perché decise non solo a non applicare alla propria vita lo strumento della vigente legislazione matrimoniale, ma anche a non attribuire alla propria unione alcun carattere giuridicamente vincolante.
Per quanto riguarda le unioni di fatto di quei cittadini che non intendano neppure ricorrere al nuovo istituto, il presente disegno di legge si limita ad assicurare una qualche minimale forma di tutela necessaria a salvaguardare gli interessati dai possibili effetti esistenziali catastrofici di eventi imprevisti codificando e conferendo in tal modo sistematicità a regole in gran parte già introdotte dalla giurisprudenza.
Infine, il presente disegno di legge non ha lo scopo di modificare in alcun modo lo status giuridico dei figli delle parti del patto civile di solidarietà: si è voluto così togliere ogni pretesto alle campagne demagogiche da tempo in atto che brandiscono tale argomento come giustificazione al diniego di ogni riconoscimento giuridico delle famiglie non tradizionali. Resta ovviamente il fatto che assicurare alle famiglie non tradizionali un nuovo strumento regolativo pattizio significa anche assicurare loro prospettive di maggiore stabilità e consistenza anche formali, a tutto vantaggio della condizione giuridica ed esistenziale di tutti i membri di tali famiglie, inclusi gli eventuali figli delle parti.
Dal punto di vista della posizione costituzionale delle famiglie non tradizionali, il primo comma dell’articolo 29 della Costituzione non pone alcun ostacolo a tale riconoscimento. Tale disposizione afferma che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», ma nulla afferma e nulla vieta circa il riconoscimento di altre forme di convivenza famigliare: e ciò per il semplice fatto che un tale riconoscimento non sarebbe suscettibile di modificare, limitare, compromettere o intaccare in nessun modo e in nessuna misura i diritti o la sfera di autonomia delle famiglie tradizionali, che non ne sarebbero neppure sfiorati. L’articolo 29, primo comma, stabilisce infatti soltanto che lo Stato non può fare a meno di garantire «i diritti» delle famiglie fondate sul matrimonio, alle quali viene così assicurata una relativa sfera di autonomia rispetto al potere regolativo dello Stato: di qui l’illegittimità costituzionale di una legge ordinaria che mirasse a disconoscere i diritti di tali famiglie. Una norma cardine dell’intero ordinamento costituzionale italiano, come l’articolo 3, primo comma, inoltre, nell’imporre l’uguaglianza formale fra i cittadini come parametro fondamentale di legittimità della legge ordinaria, impone che situazioni giuridiche uguali siano trattate in modo uguale. Nella misura in cui situazioni giuridiche attinenti alle famiglie tradizionali siano identiche a quelle attinenti a famiglie non tradizionali, queste ultime devono essere trattate in modo identico. Non solo quindi l’articolo 29, primo comma, non impone un trattamento differenziato, ma la Costituzione vigente nel suo complesso – e in alcuni casi gli impegni internazionali dell’Italia – impongono al contrario parità di trattamento e parità di diritti.
E ancora: si è detto che l’articolo 29, primo comma, colloca la tutela della famiglia nel quadro del sistema delle autonomie riconosciute alle «formazioni sociali intermedie». Tali «formazioni sociali», che dunque ricomprendono anche la famiglia (tradizionale e matrimoniale), come caso speciale, rivestono il ruolo essenziale di luoghi «ove si svolge la personalità» del singolo individuo, come recita l’articolo 2. Come tali esse sono i luoghi all’interno dei quali «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo». Che fra tali «formazioni sociali» possano riconoscersi anche le «famiglie di fatto» comincia ad essere abbastanza pacificamente riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Ed è altrettanto chiaro dalla lettura complessiva delle disposizioni costituzionali riguardanti le «formazioni sociali» e la famiglia che il loro fine comune è il pieno e libero sviluppo della personalità e dei diritti umani fondamentali degli individui che le compongono (tanto che non ha mai avuto successo il tentativo di attribuire alla famiglia – neppure alla famiglia tradizionale e matrimoniale – il carattere di persona giuridica, titolare di situazioni giuridiche soggettive distinte e sovraordinate rispetto a quelle dei singoli componenti): è evidente che, a questi effetti, qualunque discriminazione non potrebbe che ritenersi del tutto illegittima.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge garantisce l’attuazione del diritto inviolabile dell’uomo e della donna alla piena realizzazione personale nell’ambito della coppia, nel rispetto delle proprie inclinazioni e della propria dignità sociale, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «patto civile di solidarietà»: l’accordo tra due persone di sesso diverso o dello stesso sesso, stipulato al fine di regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune;
b) «unione di fatto»: la convivenza stabile e continuativa tra due persone, di sesso diverso o dello stesso sesso, che conducono una vita di coppia.

Capo II
PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ

Sezione I
Condizioni e modalità di costituzione del patto civile di solidarietà

Art. 3.
(Presupposti)

1. Non può contrarre un patto civile di solidarietà chi è vincolato da un precedente matrimonio o da un patto civile di solidarietà iscritto nei registri dello stato civile.
2. Non possono contrarre un patto civile di solidarietà:
a) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
b) i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini, anche se il rapporto dipende da filiazione naturale;
c) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
d) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
e) i figli adottivi della stessa persona;
f) l’adottato e i figli dell’adottante;
g) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.
3. I divieti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 2 sono applicabili all’affiliazione.
4. Si applicano i commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 87 del codice civile nel caso in cui i contraenti il patto civile di solidarietà siano di sesso diverso.
5. Non possono contrarre un patto civile di solidarietà le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona alla quale l’altra era legata da un patto civile di solidarietà.
6. Non possono altresì contrarre un patto civile di solidarietà le persone delle quali l’una è stata rinviata a giudizio ovvero sottoposta a misura cautelare per i reati di cui al comma 5.
7. La mancanza dei presupposti di cui al presente articolo comporta la nullità del patto civile di solidarietà. La nullità può essere dichiarata su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero.

Art. 4.
(Costituzione del patto civile di solidarietà)

1. Ferme le disposizioni di cui all’articolo 3, il patto civile di solidarietà deve essere sottoscritto, a pena di nullità, davanti all’ufficiale dello stato civile presso il comune di residenza di uno dei contraenti, ovvero davanti al notaio territorialmente competente in ragione della residenza di uno dei contraenti.
2. In caso di imminente pericolo di vita di uno dei contraenti, il patto può essere sottoscritto nel luogo in cui questi si trova, alla presenza di almeno due testimoni.
3. L’ufficiale dello stato civile, ovvero il notaio rogante, appone la data e la firma su due esemplari originali del patto e li consegna ai contraenti.

Art. 5.
(Istanza per la sottoscrizione o l’iscrizione del patto civile di solidarietà)

1. I contraenti del patto civile di solidarietà richiedono congiuntamente, con istanza presentata in carta libera, all’ufficiale dello stato civile, di ricevere tale atto ovvero di iscriverlo nel registro dello stato civile.
2. È fatto obbligo all’ufficiale dello stato civile di convocare le parti contraenti entro e non oltre un mese dalla presentazione dell’istanza.
3. La mancata convocazione delle parti ai sensi del comma 2 equivale a rifiuto.
4. In caso di grave pericolo di vita, l’ufficiale dello stato civile è tenuto a ricevere o a iscrivere il patto civile di solidarietà nel termine di dodici ore dalla ricezione dell’istanza.
5. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4 equivale a rifiuto.

Art. 6.
(Autocertificazione)

1. Nell’istanza di cui all’articolo 5 ciascuno dei contraenti, sotto la propria responsabilità e ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’articolo 3 della presente legge.
2. L’ufficiale dello stato civile non può ricevere o iscrivere il patto civile di solidarietà qualora manchi la dichiarazione di cui al comma 1.

Art. 7.
(Rifiuto della ricezione o della iscrizione del patto civile di solidarietà)

1. L’ufficiale dello stato civile che non intende procedere alla ricezione o alla iscrizione di un patto civile di solidarietà deve motivare per iscritto il rifiuto.
2. Contro il rifiuto è ammesso ricorso al tribunale che provvede, entro un mese dal deposito, in camera di consiglio.
3. Il tribunale, ove accerti la sussistenza dei requisiti, con sentenza ordina all’ufficiale dello stato civile di ricevere il patto civile di solidarietà o di iscriverlo nei registri.
4. Contestualmente all’emanazione della sentenza di cui al comma 3, il tribunale, su istanza di parte, pone a carico dell’amministrazione comunale le spese del giudizio e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali da liquidare anche in separato giudizio.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile.

Art. 8.
(Mandato con rappresentanza)

1. Ciascuna parte può conferire ad un terzo il potere di compiere per suo conto e in suo nome tutti gli atti necessari alla sottoscrizione ovvero all’iscrizione del patto civile di solidarietà.
2. Il mandato di cui al comma 1 deve essere stipulato per atto pubblico.
3. Al mandato deve essere allegato il testo del patto civile di solidarietà che si intende sottoscrivere o del quale si chiede l’iscrizione.
4. Il mandato cessa di avere efficacia decorsi sei mesi dalla sua sottoscrizione.
5. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, l’ufficiale dello stato civile non può ricevere il patto civile di solidarietà ovvero procedere all’iscrizione dello stesso.

Sezione II
Effetti del patto civile di solidarietà

Art. 9.
(Norme applicabili al patto civile di solidarietà)

1. Al patto civile di solidarietà si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di contratti.
2. Eventuali termini o condizioni presenti nel patto civile di solidarietà si hanno per non apposti.

Art. 10.
(Rapporti personali)

1. Ciascun contraente del patto civile di solidarietà è tenuto a comportarsi secondo buona fede e correttezza, collaborando alla vita di coppia, in ragione delle proprie capacità e possibilità.

Art. 11.
(Regime patrimoniale)

1. Salvo diversa volontà espressa dalle parti, ciascun contraente del patto civile di solidarietà è tenuto a provvedere alle esigenze economiche della coppia in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità lavorativa.
2. Salvo diversa volontà espressa dalle parti del patto civile di solidarietà, le stesse sono solidalmente obbligate nei confronti dei terzi per i debiti contratti, anche disgiuntamente, per soddisfare le esigenze della vita di coppia.
3. I contraenti del patto civile di solidarietà possono scegliere tra i seguenti regimi patrimoniali:
a) la comunione legale, come regolata dal libro I, titolo VI, capo VI, sezione III, del codice civile;
b) la comunione convenzionale, come regolata dal libro I, titolo VI, capo VI, sezione IV, del codice civile.
4. Qualora i contraenti del patto civile di solidarietà non abbiano previsto diversamente, il regime patrimoniale legale è quello della separazione dei beni. In tale caso si applicano le norme del libro I, titolo VI, capo VI, sezione V, del codice civile.

Art. 12.
(Opponibilità ai terzi)

1. Il patto civile di solidarietà è opponibile ai terzi dal momento dell’iscrizione nel registro dello stato civile.

Art. 13.
(Modifica delle convenzioni sul regime patrimoniale)

1. Gli accordi di carattere patrimoniale contenuti nel patto civile di solidarietà possono essere modificati per atto pubblico a pena di nullità.
2. Le modifiche di cui al comma 1 sono opponibili ai terzi solo a decorrere dalla data della loro annotazione nel registro dello stato civile.

Art. 14.
(Modifiche al codice civile)

1. All’articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, le parole: «il coniuge», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «il coniuge o la persona legata da un patto civile di solidarietà».
2. All’articolo 433, numero 1), del codice civile, dopo le parole: «il coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o la persona legata da patto civile di solidarietà».

Art. 15.
(Diritti successori)

1. Nella successione legittima, disciplinata dal libro II del codice civile, i diritti spettanti al coniuge sono estesi al contraente legato al defunto da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile.

Art. 16.
(Diritto al lavoro)

1. Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare sia titolo di preferenza per l’inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, a parità di condizioni tali diritti sono estesi anche ai contraenti un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile.
2. Nel caso in cui lo stato coniugale sia titolo di preferenza nello svolgimento di un pubblico concorso, la stessa preferenza è riconosciuta ai contraenti un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile.

Art. 17.
(Disciplina fiscale e previdenziale)

1. La disciplina fiscale e previdenziale, in particolare le agevolazioni fiscali, le sovvenzioni e gli assegni di sostentamento previsti dalle norme vigenti statali, regionali e comunali, che derivano dall’appartenenza di un soggetto ad un determinato nucleo familiare, nonché dallo stato di coniuge, è estesa di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile che sia stato stipulato da almeno due anni.

Sezione III
Scioglimento del patto civile di solidarietà

Art. 18.
(Scioglimento del patto civile di solidarietà)

1. Il patto civile di solidarietà è sciolto nel caso di morte di una delle parti ovvero nel caso una delle parti contragga matrimonio.
2. Ciascun contraente del patto civile di solidarietà ha diritto di sciogliere il patto civile di solidarietà mediante atto scritto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Il patto si scioglie decorsi tre mesi dalla notifica.
3. L’ufficiale dello stato civile annota l’avvenuto scioglimento del patto civile di solidarietà:
a) in caso di morte o susseguente matrimonio su richiesta di chiunque ne abbia interesse;
b) in caso di scioglimento per mutuo consenso su richiesta congiunta delle parti;
c) in caso di volontà unilaterale di scioglimento del patto su richiesta della parte che ha effettuato la notifica di cui al comma 2.
4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede sorti prima della annotazione di cui al comma 3.

Art. 19.
(Effetti personali dello scioglimento)

1. In caso di scioglimento del patto civile di solidarietà, le parti possono rivolgersi al giudice al fine di ottenere l’affidamento dei figli minori comuni a entrambe e la determinazione di un assegno quale contributo per il loro mantenimento a carico del genitore non affidatario, ai sensi dell’articolo 155 del codice civile.
2. L’abitazione della casa familiare spetta di preferenza alla parte cui sono affidati i figli comuni a entrambi i contraenti.
3. Il giudice, ad istanza di parte, può imporre al contraente tenuto a contribuire al mantenimento dei figli di prestare idonea garanzia reale o personale qualora sussista il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 155 del codice civile.
4. Si applicano i commi quinto, sesto e settimo dell’articolo 156 del codice civile.

Art. 20.
(Effetti patrimoniali dello scioglimento)

1. Con il patto civile di solidarietà le parti possono regolare le conseguenze economiche dello scioglimento del patto stesso.
2. Qualora una delle parti del patto civile di solidarietà versi nelle condizioni previste dall’articolo 438, primo comma, del codice civile, l’altra parte è tenuta a prestare gli alimenti, fino al termine di due anni dallo scioglimento del patto. L’obbligo di prestare gli alimenti cessa comunque nel momento il cui l’avente diritto contrae matrimonio o un nuovo patto civile di solidarietà.

Sezione IV
Disposizioni relative al contraente straniero

Art. 21.
(Modifiche all’articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. All’articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «o un patto civile di solidarietà»;
b) al comma 1-bis, dopo la parola: «matrimonio», ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: «o patto civile di solidarietà»;
c) al comma 5, dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «o del patto civile di solidarietà».

Art. 22.
(Modifica all’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

1. All’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il contraente, straniero o apolide, di un patto civile di solidarietà con un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, se non vi è stato scioglimento o annullamento del patto stesso».

Capo III
DISPOSIZIONI COMUNI AL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ E ALL’UNIONE DI FATTO

Art. 23.
(Equiparazione in materia di anagrafe della popolazione residente)

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le parti di un patto civile di solidarietà ovvero le persone legate da un’unione di fatto sono equiparate ai componenti di una famiglia.

Art. 24.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Le parti di un patto civile di solidarietà ovvero le persone legate da un’unione di fatto hanno reciprocamente gli stessi diritti e gli stessi doveri spettanti ai coniugi in relazione all’assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 25.
(Interdizione e inabilitazione)

1. Le parti di un patto civile di solidarietà e le persone legate da un’unione di fatto hanno gli stessi poteri spettanti al coniuge rispetto all’istanza per la promozione dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Art. 26.
(Malattia e decisioni successive alla morte)

1. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto ovvero di una procura sanitaria e in presenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere, anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione di cui all’articolo 25, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in genere di carattere sanitario, compresa la donazione degli organi, sono adottate dall’altro contraente di un patto civile di solidarietà ovvero dall’altro membro di una coppia legata da un’unione di fatto.
2. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, tutte le scelte di natura religiosa o morale, le modalità di svolgimento della cerimonia funebre, la scelta del luogo di sepoltura ovvero la decisione di cremare il corpo del defunto sono adottate dall’altro contraente di un patto civile di solidarietà ovvero dall’altro membro di una coppia legata da un’unione di fatto.

Art. 27.
(Servizio militare)

1. Gli esoneri, le agevolazioni e le dispense relativi al servizio militare obbligatorio o volontario, nonché al servizio civile sostitutivo, connessi con l’appartenenza ad un nucleo familiare, sono estesi, senza limite alcuno, ai contraenti di un patto civile di solidarietà e alle persone legate da un’unione di fatto.

Art. 28.
(Modifica all’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392)

1. Al primo comma dell’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, nel caso il conduttore sia parte di un patto civile di solidarietà o persona legata da un’unione di fatto, gli succede nel contratto la parte superstite del patto civile di solidarietà ovvero l’altra persona legata dall’unione di fatto convivente con lo stesso al momento del decesso».

Art. 29.
(Modifiche al codice penale)

1. Il terzo comma dell’articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto, dell’altra parte di un patto civile di solidarietà, ovvero della persona cui è legato da un’unione di fatto».
2. Il primo comma dell’articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l’altra parte di un patto civile di solidarietà o l’altra persona cui è legato da un’unione di fatto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore».

Art. 30.
(Modifica all’articolo 199 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 199, comma 1, del codice di procedura penale, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I prossimi congiunti o l’altra parte di un patto civile di solidarietà o la persona legata da un’unione di fatto con l’imputato o con uno dei coimputati del medesimo reato possono astenersi dal deporre».