Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Luglio 2004

Disegno di legge 03 febbraio 2004, n.4662

Camera dei Deputati. Disegno di legge, d’iniziativa dell’On.le Giovanni Kessler, n. 4662 del 3 febbraio 2004: “Nuove disposizioni in materia di matrimonio putativo”.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente progetto di legge intende intervenire nella materia del diritto di famiglia introducendo modifiche al regime patrimoniale che discende dalla dichiarazione di nullita` del matrimonio proveniente da ordinamento giuridico diverso da quello statale.
La disciplina posta dagli articoli 129 e 129-bis del codice civile, infatti, si inserisce nel contesto delle cause di nullita` del matrimonio civile e le relative portata e interpretazione sono dunque strettamente legate ai presupposti normativi delle ipotesi di invalidita` e alle condizioni per l’esercizio della relativa azione.
Si e` autorevolmente sostenuto, quindi, che il limite triennale dell’obbligo di corresponsione delle somme di denaro discende dal fatto che, potendo l’azione di nullita` essere esercitata di regola entro brevi termini di decadenza, l’eventuale convivenza tra i coniugi ha una durata modesta, tale da non determinare significativi e duraturi effetti pregiudizievoli tra gli stessi e, in particolare, per quello dei due cui eventualmente non sia imputabile la nullita` del matrimonio.
Tale assetto presenta una coerenza interna all’ordinamento matrimoniale civile, ne´ risulta che sia stato oggetto di censure di legittimita` costituzionale per disparita` di trattamento con la diversa disciplina dei rapporti patrimoniali discendenti dalla pronuncia di scioglimento del matrimonio (divorzio).
Va peraltro segnalato un ambito in cui gli articoli 129 e 129-bis del codice civile vengono applicati in situazioni di fatto anche diverse da quelle considerate dal legislatore civile: si tratta infatti dei casi in cui, per effetto del riconoscimento di una sentenza dichiarativa della nullita` del matrimonio celebrato secondo un altro ordinamento (in particolare, secondo il diritto canonico), venga ad applicarsi la disciplina del matrimonio putativo anche a situazioni di convivenza protrattasi per un tempo considerevole, tale da avere instaurato una stabile comunione di vita.
Appare in tale caso penalizzante per il coniuge economicamente piu` debole, e non giustificabile in relazione alla disciplina patrimoniale posta per i casi di scioglimento del matrimonio, poter pretendere al piu` un trattamento economico limitato nel tempo.
Sotto questo profilo, puo` richiamarsi la
recente sentenza n. 329 del 2001 della
Corte costituzionale che, pur non ravvisando una illegittimita` costituzionale della normativa per come formulata dai giudici rimettenti, ha riconosciuto che, sia nel caso della nullita` che in quello dello scioglimento, e` possibile che dal matrimonio sia derivata l’instaurazione fra i coniugi di una consolidata comunione di vita; in relazione a tali ipotesi, spetta al legislatore il potere di modificare il sistema vigente nella prospettiva di un accostamento tra la disciplina della nullita` del matrimonio concordatario e quella della cessazione degli effetti civili conseguenti alla sua trascrizione, per effetto del divorzio.
Non vi e` dubbio quindi che il presente intervento legislativo va nella direzione di
offrire un migliore grado di tutela sostanziale al coniuge economicamente piu` debole a fronte di situazioni di vita instauratesi e che vengono comunque a cessare, seppure per effetto di principi e di meccanismi giuridici diversi.
L’articolo 1 individua una disciplina integrativa in relazione alle conseguenze della dichiarazione di nullita` del matrimonio operata da sentenze di ordinamenti diversi da quello italiano. Ferma rimanendo la previsione, con connotazione anche sanzionatoria, di cui all’articolo 129-bis del codice civile, la prestazione patrimoniale pecuniaria oggetto della disposizione si basa su indici significativi che, da un lato, mirano a tutelare il coniuge economicamente piu` debole, dall’altro, considerano la durata del matrimonio (tenuto conto della possibilita` che ordinamenti diversi da quello italiano consentano l’annullamento del matrimonio anche a notevole distanza di tempo dalla celebrazione).
L’articolo 2, confermando l’impostazione gia` contenuta nella legge n. 847 del 1929, si limita ad aggiornare i riferimenti normativi applicabili alle ipotesi ivi indicate di annullamento della trascrizione del matrimonio concordatario e di esecuzione della sentenza che dichiari la nullita` del matrimonio canonico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Introduzione dell’articolo 129-ter
del codice civile).

1. Dopo l’articolo 129-bis del codice civile e` inserito il seguente:
« ART. 129-ter. (Diritti dei coniugi nei casi di nullita` dichiarata con sentenza di altro ordinamento). Nei casi in cui la nullita` del matrimonio sia stata dichiarata con sentenza di altro ordinamento, dichiarata efficace in Italia, il tribunale, su istanza di parte, dispone l’obbligo per uno dei coniugi di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non puo` procurarseli per ragioni oggettive e non e` passato a nuove nozze. Ai fini della determinazione dell’assegno, si tiene conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, valutando i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Su accordo delle parti la corresponsione puo` avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tale caso non puo` essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l’articolo 155 ».

ART. 2.
(Modifica all’articolo 18 della legge
27 maggio 1929, n. 847).

1. All’articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847, le parole: « La disposizione dell’articolo 116 del codice civile e` applicabile » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni degli articoli 128, 129-bis e 129-ter del codice civile sono applicabili ».