Direttiva 23 luglio 2007
Ministero della solidarietà sociale. Direttiva 23 Luglio 2007: “Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Modalita’ per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all’articolo 7, nonche’ per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all’articolo 12, comma 3, lettere d) ed f) (Direttiva annualita’ 2007)”.
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE
Premessa.
L’Osservatorio nazionale dell’associazionismo, operante presso il Ministero della solidarieta’ sociale, ha tra i propri compiti (legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 12):
il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attivita’ associative, nonche’ di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale (comma 3, lettera d);
l’approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi registri di cui all’art. 7 della medesima legge n. 383/2000, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate
(comma 3, lettera f).
A tal fine l’Osservatorio individua ogni anno le aree prioritarie di intervento.
Nel quadro di quanto previsto dall’art. 12 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento definisce:
i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la presentazione delle iniziative/progetti;
le priorita’ e i criteri di valutazione ai fini dell’ammissibilita’ al contributo.
1. Requisiti soggettivi.
Possono presentare richiesta di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti di cui alle lettere d) ed f) dell’art. 12 citato, le associazioni di promozione sociale, singolarmente o in forma di partenariato tra loro, che risultino iscritte nei registri di cui all’art. 7 della legge n. 383/2000, all’atto della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In caso di presentazione congiunta e’ necessario indicare il soggetto capofila dell’iniziativa/progetto e le modalita’ di partenariato che verranno adottate.
La cancellazione dell’associazione (o di una delle associazioni in caso di partenariato) dai registri di cui all’art. 7 citato, nel corso dell’attuazione del progetto, comporta l’immediata decadenza dal beneficio.
La richiesta di contributo, presentata per la realizzazione di progetti sperimentali di cui alla lettera f) dell’art. 12 citato, puo’ prevedere la collaborazione di enti pubblici; in tali casi responsabile del progetto e’, comunque, l’associazione proponente.
2. Requisiti oggettivi e priorita’.
L’associazione, singola o in partenariato, non puo’ presentare richiesta di contributo per piu’ di una iniziativa ai sensi della lettera d), dell’art. 12 comma 3 citato, ne’ per piu’ di un progetto ai sensi della lettera f) del medesimo articolo, a pena di inammissibilita’ di tutte le istanze di finanziamento presentate.
2.1. Aree di intervento delle iniziative di cui alla lettera d), art. 12, comma 3.
Le iniziative per le quali viene presentata domanda di contributo, devono riguardare la formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni, oppure l’informatizzazione dell’associazione, con particolare attenzione, nel secondo caso, al legame fra questa e la formazione nonche’ alla produzione di banche dati.
Le iniziative devono avere carattere innovativo rispetto a quelle gia’ finanziate alla stessa associazione nelle precedenti annualita’.
Il carattere innovativo puo’ riguardare la metodologia delle attivita’ formative o di aggiornamento, o le modalita’ di gestione e di realizzazione, ovvero i destinatari delle attivita’.
L’associazione che ha ricevuto un contributo ai sensi delle direttive ministeriali emanate nei due anni precedenti, per iniziative di informatizzazione prevalentemente destinate all’acquisto di attrezzature informatiche, non puo’ presentare richiesta di contributo ai sensi della presente direttiva per un’iniziativa avente le medesime finalita’.
2.2 Aree prioritarie di intervento per la realizzazione dei progetti di cui alla lettera f), art. 12, comma 3.
Nella seduta del 10 luglio 2007, l’Osservatorio nazionale per l’associazionismo ha stabilito che per l’anno in corso sono prioritariamente valutati i progetti da realizzarsi con riferimento alle seguenti aree:
promozione dei diritti e delle opportunita’ per favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilita’;
tutela e promozione dei diritti dell’infanzia, dell’adolescenza e dei giovani;
sostegno per favorire l’inclusione sociale alle persone in condizioni di marginalita’ o di disagio socio-economico;
interventi per favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunita’ e per garantire loro la dignita’ e la qualita’ della vita se in condizione di non autosufficienza;
sostegno per favorire l’inclusione sociale dei cittadini migranti di prima e seconda generazione;
sostegno ad iniziative in materia di pari opportunita’ e non discriminazione.
I progetti presentati devono avere carattere innovativo rispetto a quelli gia’ finanziati alla stessa associazione nelle precedenti annualita’.
Il carattere innovativo puo’ riguardare i contenuti del progetto, o le modalita’ di gestione e realizzazione dello stesso, ovvero i risultati che si intende conseguire, l’impatto e i destinatari da raggiungere.
3. Durata delle iniziative/progetti.
A pena di inammissibilita’ le iniziative di cui alla lettera d), art. 12, comma 3, non possono avere una durata superiore a dodici mesi ed i progetti di cui alla lettera f) del medesimo comma, non possono avere una durata superiore a diciotto mesi.
4. Disponibilita’ finanziarie.
Le disponibilita’ finanziarie per la realizzazione di iniziative/progetti ai sensi della presente direttiva sono pari a Euro 11.000.000,00. 1
1 Salvo eventuali variazioni dovute alla definizione del riparto del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e alla conseguente assegnazione delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio e fermo restando che tale ammontare sara’ reso noto sul sito ministeriale dovendo in generale ritenersi tale forma di comunicazione come utilmente effettuata nei confronti dei soggetti interessati alla procedura.
5. Costo delle iniziative e progetti e modalita’ di finanziamento.
5.1. Il costo complessivo per la realizzazione di ciascuna iniziativa/progetto non puo’ superare, a pena di inammissibilita’ della domanda, i seguenti importi:
iniziative di cui alla lettera d): Euro 250.000,00 nell’ipotesi in cui il proponente sia uno o piu’ associazioni in partenariato tra loro;
progetti di cui alla lettera f): Euro 250.000,00 nell’ipotesi in cui il proponente sia uno solo ed Euro 300.000,00 se a presentare il progetto siano due o piu’ associazioni in partenariato tra loro.
Il costo complessivo comprende in ogni caso la quota che e’ posta a carico del proponente e la quota di contributo ministeriale erogato ai sensi della presente direttiva.
L’impegno finanziario da parte del proponente, esplicitamente assunto con apposita dichiarazione contenuta nella domanda di contributo (All.1) e riprodotto nel Piano Economico (All.3), costituisce un requisito essenziale ai fini dell’ammissibilita’ dell’iniziativa/progetto al contributo, a conferma della concreta capacita’ dell’organizzazione di sostenere l’impegno economico connesso alla realizzazione dell’iniziativa/progetto proposto.
5.2. Le risorse finanziarie da parte del proponente devono essere assicurate nella misura del 20% dei costi complessivi dell’iniziativa/progetto.
Qualora l’associazione proponente non abbia mai presentato domanda – sia singolarmente che in partenariato – per la realizzazione di una iniziativa ai sensi della lettera d) o per un progetto ai sensi della lettera f), la percentuale di contributo privato, e’ richiesta nella misura del 15% del costo complessivo dell’iniziativa/progetto.
Il proponente deve indicare la fonte da cui derivano le risorse finanziarie messe a disposizione (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati all’attivita’ svolta dall’organizzazione proponente).
In caso di partecipazione finanziaria di altri soggetti pubblici o privati, e’ necessario specificare le modalita’ di tale contribuzione, tenendo presente in ogni caso che essa non puo’ costituire la quota a carico dell’associazione proponente.
5.3. Non sono ammissibili le domande di finanziamento per iniziative/progetti che hanno gia’ ricevuto finanziamenti, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ora Ministero della solidarieta’ sociale, o da altri fondi pubblici. Il legale rappresentante dell’associazione proponente (anche in caso di associazione capofila) deve presentare sotto la propria responsabilita’, apposita dichiarazione secondo il modello contenuto nel formulario (Allegato 2).
5.4. A pena di inammissibilita’, l’iniziativa/progetto per la quale si chiede il contributo non puo’ avere un costo totale che superi il 100% delle entrate iscritte nell’ultimo bilancio consuntivo del soggetto proponente relativo all’anno 2006 (se il bilancio e’ composto da stato patrimoniale e conto economico il limite va riferito al solo conto economico).
Se si tratta di iniziativa/progetto presentata congiuntamente, il suo costo non puo’ essere superiore, sempre a pena di inammissibilita’, al 100% della sommatoria delle entrate dei rispettivi conti economici delle associazioni di promozione sociale che vi partecipano.
L’iniziativa/progetto deve essere all’uopo corredata da copia firmata dal rappresentante legale del bilancio o bilanci a consuntivo 2006.
5.5. Voci di spesa.
Per le iniziative lettera d) i costi per progettazione devono essere contenuti entro l’importo massimo dell’8% del costo complessivo del progetto.
Per i progetti di cui alla lettera f) i costi di progettazione e consulenza devono essere contenuti entro l’importo massimo dell’8%;
le spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo devono essere contenute entro l’importo massimo del 15% del costo complessivo del progetto.
5.6. Non sono comunque ammessi a rimborso i seguenti costi: gli oneri relativi ad attivita’ promozionali dell’organizzazione proponente non direttamente connessi all’iniziativa/progetto per cui si chiede il contributo;
gli oneri relativi a seminari e convegni non collegati e non finanziati dall’iniziativa/progetto;
ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione dell’iniziativa/progetto.
Il contributo viene erogato con le modalita’ del rimborso a costi reali.
6. Modalita’ di presentazione di iniziative/progetti.
6.1. Motivi di inammissibilita’.
La richiesta di ammissione al contributo concernente ciascuna iniziativa/progetto deve, a pena di inammissibilita’:
a) essere presentata con le modalita’ e secondo i termini previsti dalla presente direttiva mediante compilazione in ogni sua parte dell’apposito modello di domanda (Allegato 1), dell’apposito formulario di presentazione (Allegato 2) e del piano economico (Allegato 3), uniti e parte integrante della presente direttiva;
b) essere redatta in carta semplice e sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell’associazione o delle associazioni proponenti, indicando – in questo secondo caso – quella capofila, e completa degli allegati indicati, ugualmente sottoscritti in originale dal legale rappresentante;
c) pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il predetto termine, qualora coincida con un giorno non lavorativo, si intende differito alle ore 12,00 del primo giorno non festivo immediatamente successivo;
d) essere indirizzata al Ministero della solidarieta’ sociale – Direzione generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali, Osservatorio nazionale dell’associazionismo, Div. II, via Fornovo n. 8, pal. A – 00192 Roma;
e) essere presentata in busta chiusa, non trasparente, recante, a seconda dei casi, la dizione “INIZIATIVA lettera D” o la dizione “PROGETTO lettera F” – “Associazionismo – Direttiva 2007”;
f) essere presentata da associazioni di promozione sociale iscritte ai registri di cui all’art. 7 della legge 383/2000 alla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
g) rispettare quanto stabilito al paragrafo 2, relativamente al numero di iniziative/progetti per i quali puo’ essere avanzata domanda di contributo;
h) riguardare iniziative/progetti presentati in conformita’ a quanto previsto dal paragrafo 2.1 e dal paragrafo 2.2 e loro sottoparagrafi;
i) prevedere una durata non superiore a quella indicata al paragrafo 4;
j) rispettare i limiti di costo stabiliti al paragrafo 5;
k) essere corredata, limitatamente alle associazioni iscritte nei Registri delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano,
istituiti ai sensi dell’art. 7, comma 4, legge n. 383/2000, da un documento attestante l’iscrizione nei suddetti registri;
l) essere corredata, in caso di compartecipazione finanziaria, di una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente pubblico/soggetto privato che attesti le modalita’ di partecipazione al progetto e lo specifico impegno finanziario assunto dallo stesso.
6.2. La spedizione del plico puo’ avvenire tramite raccomandata r.r, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero mediante consegna a mano da parte di un incaricato dell’associazione. In tale ultimo caso verra’ rilasciata apposita ricevuta, nelle giornate non festive, dal lunedi’ al venerdi’, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
In ogni caso il plico dovra’ pervenire al Ministero della solidarieta’ sociale – Direzione generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali – Divisione II, via Fornovo n. 8 – 00192 Roma, palazzina A, II Piano, nei termini indicati al paragrafo 6.1 lettera c). Rimane a rischio dell’associazione l’eventuale ritardo nella spedizione postale o tramite corriere: l’inoltro della domanda e’ infatti ad esclusivo rischio del mittente, essendo l’Amministrazione ricevente esonerata da ogni responsabilita’ per gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovuti a cause di forza maggiore. E’ facoltativo l’inoltro dell’iniziativa/progetto in formato elettronico.
6.3. Sono escluse le domande di contributo proposte da associazioni che abbiano ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte dell’Amministrazione, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso procedure di natura giudiziaria.
7. Valutazione dei progetti e delle iniziative.
7.1. Procedura.
Le domande di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti pervenute entro i termini indicati dalla presente direttiva sono esaminati da una apposita Commissione, nominata dal Presidente dell’Osservatorio. La Commissione procede alla valutazione di ciascuna iniziativa/progetto e redige due distinte graduatorie (una per le iniziative di cui alla lettera d) e l’altra per i progetti di cui alla lettera f), secondo i criteri indicati nella presente direttiva.
Le relative graduatorie sono approvate dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e quindi trasposte in un provvedimento del Direttore generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali.
Il finanziamento delle iniziative e dei progetti avviene secondo l’ordine decrescente dei punteggi indicati nelle due graduatorie e riportati nel suddetto provvedimento direttoriale, fino a concorrenza dell’ammontare complessivo delle disponibilita’ in bilancio. Le iniziative ed i progetti possono essere finanziati in misura totale o parziale. Solo in tale ultimo caso, e’ consentita, in accordo con l’Amministrazione, una rimodulazione in termini percentuali proporzionali alla riduzione del contributo e tale comunque da non pregiudicare il raggiungimento delle principali finalita’.
7.2. Criteri di valutazione per iniziative di cui all’art. 12, comma 3, lettera d), legge n. 383/2000.
(omissis)
7.2.1. Non saranno ritenute idonee e quindi finanziabili le iniziative che abbiano riportato un punteggio inferiore a 50 punti.
7.2.2. Tenuto conto dell’ammontare delle risorse ed al fine di assicurare la realizzazione di iniziative a maggiore diffusione territoriale, qualora un’iniziativa presentata dall’associazione nazionale e un’iniziativa presentata dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale, raggiungano entrambe un punteggio idoneo per l’ammissione al contributo, sara’ finanziata unicamente l’iniziativa a titolarita’ dell’associazione nazionale.
7.3. Criteri di valutazione per progetti di cui all’art. 12, comma 3, lettera f), legge n. 383/2000
(omissis)
7.3.1. Non saranno ritenuti idonei e quindi finanziabili i progetti che abbiano riportato un punteggio inferiore a 50 punti. 7.3.2. Tenuto conto dell’ammontare delle risorse ed al fine di assicurare la realizzazione di iniziative a maggiore diffusione territoriale, qualora un progetto presentato dall’associazione nazionale e un progetto presentato dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale raggiungano entrambi un punteggio idoneo per l’ammissione al contributo, sara’ finanziato unicamente il progetto a titolarita’ dell’associazione nazionale.
7.4. Ai fini della valutazione riguardo alla collaborazione con gli enti pubblici e le sinergie con altre realta’ private (associative e non), e’ necessario che il soggetto proponente presenti idonea documentazione riferita specificamente all’iniziativa/progetto per la quale si chiede il contributo ai sensi della presente direttiva, e non riferita a precedenti rapporti intercorsi fra l’Associazione e gli enti pubblici/soggetti privati. La documentazione prodotta deve confermare il concreto impegno dell’ente pubblico/soggetto privato coinvolto nella realizzazione delle attivita’ e non riferirsi ad un generico plauso per l’iniziativa/progetto.
Nel caso tale impegno sia rappresentato da un co-finanziamento dell’iniziativa/progetto, fermo restando quanto stabilito al precedente paragrafo 5.2, relativamente al concorso finanziario di altri soggetti, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente pubblico/soggetto privato che attesti le modalita’ di partecipazione all’iniziativa/progetto e lo specifico impegno finanziario assunto.
Tale contributo dovra’ risultare effettivamente identificabile in sede di gestione e controllo e dovra’ essere effettivamente accreditato e speso nel corso della realizzazione dell’iniziativa/progetto per le finalita’ degli stessi.
8. Esiti della valutazione delle iniziative/progetti.
L’Amministrazione invia apposita comunicazione circa l’esito della valutazione e della ammissione/non ammissione a contributo.
8.1. Nei casi di contributo parziale di iniziative/progetti ai sensi di quanto previsto al paragrafo 7.1, le associazioni che intendono realizzare le attivita’, procedono a rimodulare il progetto/iniziativa esclusivamente in termini percentuali, proporzionali alla riduzione del contributo.
La proposta di rimodulazione, anche in caso di assunzione da parte del proponente dell’importo eccedente a proprio carico, deve essere redatta utilizzando i modelli disponibili sul sito web ministeriale (pubblicati successivamente alla comunicazione di ammissione a contributo) e presentata entro trenta giorni dal ricevimento della stessa comunicazione di ammissione a contributo da parte dell’Amministrazione. Quest’ultima procede alla valutazione, all’eventuale richiesta di integrazione ed alla approvazione.
8.2. Al fine di facilitare lo svolgimento delle attivita’ di monitoraggio e controllo da parte dell’Amministrazione riguardo alla gestione ed allo stato finanziario del progetto/iniziativa,
l’associazione deve utilizzare una codificazione contabile appropriata.
8.3. L’avvio dell’iniziativa/progetto avviene a seguito della stipula della convenzione predisposta dall’Amministrazione conformemente al modello allegato della presente direttiva (Allegato 4), e comunque entro trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell’Amministrazione. Ogni eventuale e motivata richiesta di differimento di tale termine deve essere espressamente autorizzata dalla Direzione generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali.
Il legale rappresentante dell’associazione (o dell’associazione capofila) deve inviare esplicita dichiarazione recante l’indicazione della effettiva data di inizio delle attivita’ nel rispetto delle modalita’ indicate dall’Amministrazione, intendendosi per tali anche le attivita’ propedeutiche e, contestualmente, un nuovo calendario delle stesse, qualora esso differisca da quanto previsto nel progetto iniziale.
Le spese sostenute dopo la firma della convenzione e prima della data di comunicazione sopra citata restano a carico dell’associazione in caso di mancata registrazione dell’atto, ove ritenuta necessaria da parte dei competenti organi di controllo.
8.4. In caso di partenariato, all’associazione capofila, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo, deve essere attribuita mediante formale atto di procura notarile, la rappresentanza legale ed il potere di incassare, in nome e per conto delle altre associazioni partner dell’iniziativa.
8.5. E’ fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di citare in ogni materiale approntato per la realizzazione dell’iniziativa/progetto la circostanza che il medesimo e’ realizzato con il contributo del Ministero della solidarieta’ sociale.
9. Modalita’ di erogazione del contributo.
Il contributo e’ erogato in due fasi: una prima quota, su richiesta del beneficiario, fino ad un massimo del 70% del contributo concesso e’ versata, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi del successivo paragrafo 11, tenuto conto delle disponibilita’ di cassa sul competente capitolo di bilancio. La richiesta di anticipo deve contenere l’indicazione del codice fiscale e quella degli estremi del conto corrente bancario, corredato da CAB e ABI, intestato all’associazione;
il saldo e’ erogato al termine della realizzazione dell’iniziativa/progetto, a seguito dell’esito positivo del controllo amministrativo-contabile svolto dai competenti Uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all’art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 maggio 2007; tale controllo e’ effettuato sulla base della relazione e rendicontazione finale presentate dall’associazione, attestanti i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonche’ i costi effettivamente sostenuti e/o impegnati per la realizzazione dell’iniziativa/progetto e corredata dalle relative fatture e/o dai giustificativi di spesa in originale. L’effettiva erogazione del saldo deve avvenire entro 12 mesi a far data dal positivo esito della verifica amministrativo-contabile, tenuto conto delle disponibilita’ di cassa sui competenti capitoli di bilancio.
Il Ministero della solidarieta’ sociale si riserva la facolta’ di effettuare controlli e di disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche in itinere.
10. Modalita’ di affidamento di attivita’ a soggetti esterni.
La realizzazione di iniziative/progetti finanziate secondo quanto stabilito dalla presente direttiva non puo’ essere in alcun modo affidata a soggetti esterni, salvo che nel caso di specifiche attivita’ che l’associazione non e’ in grado di svolgere per mancanza di professionalita’ interne. Tali attivita’ non possono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione.
L’affidamento a soggetti esterni di specifiche attivita’ puo’ essere previsto sin dalla definizione dell’iniziativa/progetto per la quale si presenta domanda di contributo. In tal caso, all’atto dell’effettiva realizzazione dell’iniziativa/progetto e’ necessario presentare documentazione appropriata che illustri nel dettaglio (sia dal punto di vista amministrativo che contabile) le attivita’ che si intendono affidare all’esterno. In sede di rendicontazione, inoltre, l’associazione beneficiaria deve produrre la documentazione relativa alle modalita’ adottate per lo svolgimento di quanto affidato all’esterno (acquisizione di almeno tre preventivi uniformi e scelta
di quello piu’ conveniente).
Qualora l’esigenza di affidare a soggetti esterni alcune specifiche attivita’ insorga in corso di realizzazione dell’iniziativa/progetto, e’ necessario inoltrare all’Amministrazione motivata richiesta di autorizzazione, nel rispetto delle condizioni e modalita’ sopra indicate.
11. Fideiussione.
Le associazioni beneficiarie dei contributi devono stipulare apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia dell’anticipo percepito (pari al 70% del contributo ministeriale all’iniziativa/progetto).
La fideiussione, che costituisce costo imputabile all’iniziativa/progetto, deve:
a) essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo, secondo il fac-simile predisposto dall’Amministrazione e pubblicato sul sito web ministeriale;
b) essere rilasciata da parte di Istituti bancari e da parte di intermediari finanziari non bancari iscritti negli elenchi previsti dal decreto legislativo 385/93 e, specificamente: elenco speciale vigilato dalla Banca d’Italia (art. 107), consultabile sul sito www.bancaditalia.it; elenco delle imprese autorizzate da ISVAP all’esercizio nel ramo cauzione, consultabile sul sito www.isvap.it;
c) contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell’iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente dai giustificativi prodotti;
d) contenere l’esplicita dichiarazione della permanenza della sua validita’, in deroga all’art. 1957 del codice civile, fino a ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione al Ministero della solidarieta’ sociale della rendicontazione finale, desumibile dalla convenzione o da eventuale successiva determinazione ministeriale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell’Amministrazione; detto svincolo potra’ essere anche concesso in forma parziale, ovvero commisurato alle spese gia’ riconosciute a seguito della verifica amministrativo-contabile, di cui al punto 9, ed effettivamente pagate.
12. Monitoraggio in itinere.
L’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e/o l’Amministrazione possono sottoporre le iniziative/progetti ammessi a contributo a verifiche sia nel corso della loro realizzazione sia a conclusione delle attivita’, per valutare il raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelli prefissati.
In ogni caso, le associazioni destinatarie dei contributi sono tenute ad inviare alla Direzione generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali a meta’ della realizzazione delle attivita’ progettuali ed al termine delle stesse, dettagliate relazioni sullo stato di avanzamento/conclusione dell’iniziativa/progetto, accompagnate da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo i modelli pubblicati sul sito web ministeriale.
Nel caso di accertamento di cause che evidenzino l’impossibilita’ e/o l’incapacita’ dell’associazione all’attuazione dell’iniziativa/progetto ovvero di un utilizzo del contributo non conforme alle finalita’ per le quali e’ stato erogato, l’ufficio competente, fatta salva ogni ulteriore azione, puo’ disporre, in qualsiasi momento, l’interruzione degli accrediti, revocare il contributo e chiedere la restituzione delle somme gia’ versate.
Il Ministro: Ferrero
Registrato dalla Corte dei conti l’8 agosto 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 91
Autore:
Ministero della Solidarietà sociale
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Divieto di discriminazione, Pari opportunità, Immigrazione, Integrazione, Finanziamenti statali, Infanzia, Società multietnica, Progetti, Associazioni di promozione sociale
Natura:
Direttiva
File PDF:
4366-direttiva-23-luglio-2007.pdf