Direttiva 22 ottobre 2008, n.2008/95/CE
DIRETTIVA 2008/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
(in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 8 novembre 2008 (IT), L 299/258)
(Omissis)
Articolo 1. Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica ai marchi di impresa di prodotti o di servizi individuali, collettivi, di garanzia o certificazione che hanno formato oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione in uno Stato membro o presso l’Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro.
Articolo 2. Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa
Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Articolo 3. Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità
1. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:
(omissis)
d) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio;
(omissis)
f) i marchi di impresa contrari all’ordine pubblico o al buon costume;
(omissis)
2. Ogni Stato membro può prevedere che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:
(omissis)
b) il marchio di impresa contenga un segno di alto valore simbolico, e in particolare un simbolo religioso;
c) il marchio di impresa contenga simboli, emblemi e stemmi che siano diversi da quelli di cui all’articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che rivestano un interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione conformemente alla legislazione dello Stato membro in questione;
(omissis)
Articolo 17. Abrogazione
La direttiva 89/104/CEE, modificata dalla decisione di cui all’allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale di detta direttiva indicati all’allegato I, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.
(Omissis)
Autore:
Parlamento europeo e Consiglio
Dossier:
Enti religiosi, Unione europea, _Simboli religiosi_, _Cibo, Religione e Diritto_
Natura:
Direttiva