Direttiva 22 giugno 2000, n.34
Parlamento europeo e Consiglio europeo. Direttiva 2000/34/CE del 22 giugno 2000 che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva.
(Da “Gazzetta ufficiale della Comunità europea” n. L 195 del 1° agosto 2000)
In OLIR:
– Direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro
– Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sentenza 12 novembre 1996. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Consiglio dell’Unione europea (Direttiva del Consiglio 93/104/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro – Ricorso di annullamento)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 137, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 3 aprile 2000,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 137 del trattato dispone che la Comunità sostiene e completa l’azione degli Stati membri al fine di migliorare l’ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. Le direttive adottate sulla base di tale articolo devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.
(2) La direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, prevede prescrizioni minime di sicurezza e sanitarie in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, in relazione ai periodi di riposo quotidiano, di pausa, di riposo settimanale, di durata massima settimanale del lavoro e di ferie annuali, nonché relativamente ad aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro. È opportuno modificare tale direttiva per le ragioni che seguono.
(3) Dall’ambito d’applicazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio sono esclusi i trasporti stradali, aerei, ferroviari e marittimi, la navigazione interna, la pesca marittima, le altre attività in mare e le attività dei medici in formazione.
(4) Nella proposta del 20 settembre 1990 la Commissione non aveva escluso settori e attività dalla direttiva 93/104/CE del Consiglio e nel parere del 20 febbraio 1991 il Parlamento europeo non aveva accettato siffatte esclusioni.
(5) È necessario proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro non perché lavorano in particolari settori o svolgono una particolare attività, ma per il fatto stesso che si tratta di lavoratori.
(6) Per quanto riguarda la legislazione settoriale per i lavoratori mobili, occorre un approccio complementare e parallelo nelle disposizioni in materia di sicurezza del trasporto e di salute e sicurezza dei lavoratori in questione.
(7) Occorre tener conto della natura specifica delle attività in mare e delle attività dei medici in formazione.
(8) È inoltre opportuno garantire la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili nei settori e nelle attività che sono esclusi.
(9) È opportuno estendere le disposizioni vigenti in materia di ferie annuali e di valutazione dello stato di salute per i lavoratori notturni e i lavoratori a turni, al fine di includere i lavoratori mobili dei settori e delle attività che sono esclusi.
(10) È necessario adattare le disposizioni esistenti in materia di orario di lavoro e di periodi di riposo per i lavoratori mobili nei settori e nelle attività che sono esclusi.
(11) Tutti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati. Il concetto di “riposo” deve essere espresso in unità di tempo, vale a dire in giorni, ore e frazioni d’ora.
(12) Un accordo europeo relativo all’orario di lavoro della gente di mare è stato applicato mediante una direttiva del Consiglio, su proposta della Commissione, a norma dell’articolo 139, paragrafo 2 del trattato. Di conseguenza, le disposizioni della presente direttiva non si applicano alla gente di mare.
(13) Nel caso dei “pescatori a percentuale” che sono lavoratori dipendenti, spetta agli Stati membri determinare, a norma dell’articolo 7 della direttiva 93/104/CE del Consiglio, le condizioni per avere il diritto alle ferie annuali e per la concessione delle stesse, incluse le modalità di pagamento.
(14) Le norme specifiche previste da altri strumenti comunitari, per esempio in materia di periodi di riposo, orario di lavoro, ferie annuali e lavoro notturno di alcune categorie di lavoratori, dovrebbero prevalere sulle disposizioni della direttiva 93/104/CE del Consiglio, come modificata dalla presente direttiva.
(15) Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, la disposizione relativa al riposo domenicale dovrebbe essere soppressa.
(16) Nella sentenza relativa alla causa C-84/94 Regno Unito/Consiglio la Corte di giustizia ha statuito che la direttiva 93/104/CE del Consiglio è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all’articolo 5 del trattato. Non vi è motivo di ritenere che tale sentenza non si applichi a norme analoghe concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro nei settori e nelle attività che sono esclusi,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 93/104/CE è modificata come segue:
1) L’articolo 1, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
“3. La presente direttiva si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/391/CEE, fermi restando gli articoli 14 e 17 della presente direttiva.
Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 8, la presente direttiva non si applica alla gente di mare, quale definita nella direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST).”;
2) all’articolo 2 è aggiunto il testo seguente:
“7) ‘lavoratore mobile’: qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso un’impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o per via navigabile;
8) ‘lavoro offshore’: l’attività svolta prevalentemente su un’installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa, direttamente o indirettamente legata all’esplorazione, all’estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché le attività d’immersione collegate a tali attività, effettuate sia a partire da un’installazione offshore che da una nave;
9) ‘riposo adeguato’: il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano l’organizzazione del lavoro, causino lesioni a sé stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine.”;
3) all’articolo 5 è soppresso il comma seguente:”Il periodo minimo di riposo di cui al primo comma comprende in linea di principio la domenica.”;
4) l’articolo 14 è sostituito dal testo seguente:
“Articolo 14
Disposizioni comunitarie più specifiche
La presente direttiva non si applica laddove altri strumenti comunitari contengano prescrizioni più specifiche in materia di organizzazione dell’orario di lavoro per determinate occupazioni o attività professionali.”;
5) all’articolo 17, il punto 1 del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
“2.1. agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16:
a) per le attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;
b) per le attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza;
c) per le attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta:
i) di servizi relativi all’accettazione, al trattamento e/o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri;
ii) del personale portuale o aeroportuale;
iii) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile;
iv) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell’acqua e dell’elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento;
v) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche;
vi) di attività di ricerca e sviluppo;
vii) dell’agricoltura;
viii) di lavoratori operanti nel settore del trasporto di passeggeri nell’ambito di servizi regolari di trasporto urbano;
d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività e, in particolare:
i) nell’agricoltura;
ii) nel turismo;
iii) nei servizi postali;
e) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari;
i) per le attività discontinue;
ii) per il servizio prestato a bordo dei treni;
iii) per le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario e che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;”;
6) all’articolo 17, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:
“2.4. agli articoli 6 e 16, paragrafo 2, nel caso dei medici in formazione:
a) all’articolo 6, per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dal 1° agosto 2004. Nell’ambito di questa deroga:
i) gli Stati membri dispongono, se necessario, di altri due anni al massimo per ovviare alle difficoltà nel rispettare le prescrizioni in materia di lavoro nell’ambito delle loro responsabilità di organizzare e fornire servizi sanitari e cure mediche. Almeno 6 mesi prima della scadenza del periodo transitorio, lo Stato membro interessato informa in modo motivato la Commissione, di tal ché questa possa, entro tre mesi dalla ricezione dell’informazione, esprimere un parere, previe opportune consultazioni. Lo Stato membro che non segua il parere della Commissione motiva la propria decisione. La comunicazione e le motivazioni dello Stato membro e il parere della Commissione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e trasmessi al Parlamento europeo.
ii) Gli Stati membri dispongono, se necessario, di un ulteriore periodo di un anno al massimo per ovviare a speciali difficoltà incontrate nell’ambito delle responsabilità di cui sopra. Essi seguono il procedimento di cui al punto i).
Nel contesto del periodo transitorio:
iii) Gli Stati membri provvedono affinché in nessun caso il numero di ore di lavoro settimanali superi una media di 58 ore durante i primi tre anni del periodo transitorio, una media di 56 ore per i due anni successivi e una media di 52 ore per l’eventuale periodo restante;
iv) il datore di lavoro consulta i rappresentanti dei lavoratori in tempo utile allo scopo di giungere ad un accordo, se possibile, sulle soluzioni da applicare al periodo transitorio. Nei limiti di cui al punto iii), tale accordo può prevedere:
– il numero medio di ore di lavoro settimanali durante il periodo transitorio e
– le misure da adottare per ridurre il numero delle ore di lavoro settimanali a una media di 48 ore entro la fine del periodo transitorio;
b) all’articolo 16, paragrafo 2, purché il periodo di riferimento non superi 12 mesi, durante la prima parte del periodo transitorio di cui alla lettera a), punto iii) e, successivamente, 6 mesi.”;
7) sono aggiunti gli articoli seguenti:
“Articolo 17 bis
Lavoratori mobili e attività offshore
1. Gli articoli 3, 4, 5 e 8 non si applicano ai lavoratori mobili.
2. Gli Stati membri adottano tuttavia le misure necessarie per garantire che tali lavoratori mobili abbiano diritto a un riposo adeguato, salvo nelle circostanze previste all’articolo 17, paragrafo 2, punto 2.
3. Salvo il rispetto dei principi generali relativi alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, e fermi restando una consultazione delle parti sociali interessate e gli sforzi per incoraggiare il dialogo sociale in tutte le forme idonee, compresa, se le parti lo desiderano, la concertazione, gli Stati membri possono, per ragioni oggettive o tecniche o riguardanti l’organizzazione del lavoro, portare il periodo di riferimento di cui all’articolo 16, punto 2, a dodici mesi per i lavoratori mobili e per i lavoratori che svolgono prevalentemente lavoro offshore.
4. Il 1° 2000/34/CE agosto 2005 la Commissione, consultati gli Stati membri e le parti sociali a livello europeo, esamina l’applicazione delle disposizioni con riferimento ai lavoratori offshore sotto il profilo della salute e della sicurezza per presentare, ove occorra, le modifiche appropriate.
“Articolo 17 ter
Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima
1. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 non si applicano ai lavoratori a bordo di navi da pesca marittima battenti bandiera di uno Stato membro.
2. Gli Stati membri adottano tuttavia le misure necessarie per garantire che ogni lavoratore che presta servizio a bordo di una nave da pesca marittima battente bandiera di uno Stato membro abbia il diritto ad un adeguato riposo e per limitare a 48 il numero delle ore di lavoro settimanale medie calcolate su un periodo di riferimento non superiore a 12 mesi.
3. Entro i limiti fissati dai paragrafi 2, 4 e 5, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, tenuto conto dell’esigenza di proteggere la sicurezza e la salute dei suddetti lavoratori:
a) l’orario di lavoro sia limitato a un numero massimo di ore da non superare in un determinato periodo di tempo, o
b) sia assicurato un numero minimo di ore di riposo in un determinato periodo di tempo.
Il numero massimo di ore lavorative o il numero minimo di ore di riposo è fissato mediante disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o dai contratti collettivi o accordi tra le parti sociali.
4. I limiti delle ore lavorative o delle ore di riposo sono i seguenti:
a) il numero massimo delle ore di lavoro non deve essere superiore
i) a 14 ore per ogni periodo di 24 ore e
ii) a 72 ore per ogni periodo di sette giorni;
oppure
b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore
i) a 10 ore per ogni periodo di 24 ore e
ii) a 77 ore per ogni periodo di sette giorni.
5. Le ore di riposo possono essere suddivise al massimo in due periodi, uno dei quali deve durare almeno sei ore. L’intervallo tra due periodi successivi di riposo non può superare 14 ore.
6. Secondo i principi generali di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, e per ragioni oggettive o tecniche o riguardanti l’organizzazione del lavoro, gli Stati membri possono autorizzare deroghe, ai limiti stabiliti nei paragrafi 2, 4 e 5 tra cui la fissazione dei periodi di riferimento. Tali deroghe devono seguire, per quanto possibile, gli standard fissati, ma possono tener conto di periodi di ferie più frequenti o più lunghi o della concessione di ferie compensative ai lavoratori. Tali deroghe possono essere stabilite da:
i) disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, previa consultazione, ove possibile, dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, e previo tentativo di incoraggiare il dialogo sociale in tutte le forme idonee; o
ii) contratti collettivi o accordi tra le parti sociali.
7. Il comandante di una nave da pesca marittima ha il diritto di imporre al personale di bordo di svolgere le ore di lavoro necessarie per salvaguardare la sicurezza immediata della nave, del carico o delle persone imbarcate, oppure per soccorrere navi o persone in pericolo in mare.
8. Gli Stati membri possono prevedere che i lavoratori a bordo di navi da pesca marittima che, in base alla legislazione o alla prassi nazionali, non sono autorizzati a esercitare la loro attività per un periodo specifico di durata superiore a un mese nel corso dell’anno civile, fruiscano delle ferie annuali a norma dell’articolo 7 entro detto periodo.”
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° agosto 2003, o si assicurano che entro tale data le parti sociali mettano in atto le disposizioni necessarie mediante accordo, fermo restando l’obbligo per gli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. Per quanto riguarda i medici in formazione, la data è il 1° agosto 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. L’attuazione della presente direttiva non costituisce una giustificazione valida per ridurre il livello generale di protezione dei lavoratori fermo restando il diritto degli Stati membri di sviluppare disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse nel settore dell’orario di lavoro, in considerazione dell’evoluzione della situazione e nel rispetto delle esigenze minime della presente direttiva.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale adottate o in via di adozione nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entro il 1° agosto 2009 la Commissione, consultati gli Stati membri e le parti sociali a livello europeo, riesamina il funzionamento delle disposizioni per quanto riguarda i lavoratori a bordo di navi da pesca marittima e, in particolare, valuta se esse siano ancora appropriate, in particolare in relazione alla salute e alla sicurezza, allo scopo, se necessario, di proporre le opportune modifiche.
Articolo 4
Entro il 1° agosto 2005 la Commissione, consultati gli Stati membri e le parti sociali a livello europeo, riesamina il funzionamento di queste disposizioni per quanto riguarda i lavoratori nel settore del trasporto di passeggeri nell’ambito di servizi regolari di trasporto urbano, allo scopo, se necessario, di presentare le opportune modifiche volte a garantire in questo settore un approccio coerente e adeguato.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 2000.
Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. Fontaine
Per il Consiglio
Il Presidente
J. Sócrates
———-
Dichiarazione della Commissione sul riposo domenicale
La Commissione dichiara che riferirà sulla situazione vigente negli Stati membri per quanto concerne la legislazione relativa al riposo domenicale nel quadro della sua prossima relazione sull’attuazione della direttiva concernente l’orario di lavoro (93/104/CE).
Dichiarazione della Commissione sull’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 6
La Commissione dichiara che, prima di pronunciarsi, intende consultare le parti sociali a livello europeo e i rappresentanti degli Stati membri in vista di formulare un parere tre mesi dopo aver ricevuto la notifica dello Stato membro.
Autore:
Parlamento europeo e Consiglio
Dossier:
Lavoro e Religione
Parole chiave:
Riposo settimanale, Domenica, Orario di lavoro, Riposo domenicale, Giorni di riposo
Natura:
Direttiva