Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Gennaio 2004

Direttiva 22 dicembre 1993, n.119

Consiglio dell’Unione europea. Direttiva 93/119/CE del 22 dicembre 1993 relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

(Da "Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee" n. L 340 del 31 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che la direttiva 74/577/CEE del Consiglio (4) ha stabilito le disposizioni concernenti lo stordimento degli animali prima della macellazione;
considerando che la convenzione europea per la protezione degli animali da macello è stata approvata in nome della Comunità mediante decisione 88/306/CEE del Consiglio (5);
che la convenzione ha un ambito d'applicazione più ampio di quello delle norme comunitarie vigenti in materia;
considerando che le leggi nazionali sulla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento hanno incidenze sulle condizioni di concorrenza e, di conseguenza, sul funzionamento del mercato comune dei prodotti agricoli;
considerando che occorre pertanto istituire norme minime comuni per la protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento al fine di garantire lo sviluppo razionale della produzione e di agevolare la realizzazione del mercato interno per gli animali e i prodotti di origine animale;
considerando che durante la macellazione o l'abbattimento agli animali deve essere evitato qualsiasi dolore o sofferenza evitabili;
considerando che è tuttavia necessario autorizzare prove tecniche e scientifiche nonché tenere in considerazione le esigenze particolari di certi riti religiosi;
considerando che le norme devono altresì garantire una protezione soddisfacente, al momento della macellazione o dell'abbattimento, degli animali non inclusi nella convenzione;
considerando che con la dichiarazione relativa alla protezione degli animali allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea la Conferenza invita il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, nonché gli Stati membri, a tenere pienamente conto, in sede di elaborazione e di attuazione della legislazione comunitaria nel settore della politica agricola comune, delle esigenze in materia di benessere degli animali;
considerando che, ciò facendo, l'azione comunitaria deve conformarsi alle esigenze risultanti dal principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3 B del trattato; considerando che occorre abrogare la direttiva 74/577/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I – Disposizioni generali

Articolo 1
1. La presente direttiva si applica al trasferimento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione ed all'abbattimento degli animali allevati custoditi per la produzione di carni, pelli, pellicce o altri prodotti ed ai metodi di abbattimento per fini profilattici contro le epizoozie.
2. La presente direttiva non si applica:
– a prove tecniche o scientifiche in relazione ai metodi di cui al paragrafo 1, eseguite sotto il controllo dell'autorità competente,
– agli animali abbattuti in occasione di manifestazioni culturali o sportive,
– alla selvaggina abbattuta conformemente all'articolo 3 della direttiva 92/45/CEE.

Articolo 2
Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
1) macello: qualsiasi stabilimento o attrezzatura, comprese le attrezzature per il trasferimento o la stabulazione degli animali, utilizzati per la macellazione a fini commerciali degli animali menzionati all'articolo 5, paragrafo 1;
2) trasferimento: lo scarico di animali o il loro trasporto dalle piattaforme di scarico, dai recinti o dalle stalle dei macelli, sino ai locali o ai luoghi in cui devono essere macellati;
3) stabulazione: la custodia di animali in stalle, recinti o spazi coperti nonché aree aperte utilizzati nei macelli, allo scopo di prestare loro, eventualmente, le cure necessarie (acqua, foraggio, riposo) prima della macellazione;
4) immobilizzazione: qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali per facilitare uno stordimento o abbattimento efficaci;
5) stordimento: qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza protraentesi fino a quando intervenga la morte;
6) abbattimento: qualsiasi procedimento che produca la morte dell'animale;
7) macellazione: l'uccisione di un animale mediante dissanguamento;
8) autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro responsabile per effettuare i controlli veterinari o qualsiasi autorità cui sia stata delegata tale competenza.
Tuttavia, l'autorità religiosa dello Stato membro per conto della quale sono effettuate delle macellazioni è competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo determinati riti religiosi. Detta autorità opera, per le altre disposizioni della presente direttiva, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, quale definito all'articolo 2 della direttiva 64/433/CEE.

Articolo 3
Durante il trasferimento, la stabulazione, l'immobilizzazione, lo stordimento, la macellazione, e l'abbattimento, agli animali devono essere risparmiati eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.

CAPITOLO II – Prescrizioni relative ai macelli

Articolo 4
La costruzione, gli impianti, e l'attrezzatura dei macelli nonché il loro funzionamento devono essere tali da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.

Articolo 5
1. I solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili da cortile trasportati nei macelli ai fini della macellazione sono:
a) trasferiti e, se necessario, stabulati conformemente alle indicazioni dell'allegato A;
b) immobilizzati conformemente alle indicazioni dell'allegato B;
c) storditi prima della macellazione o abbattuti instantaneamente conformemente alle disposizioni dell'allegato C;
d) dissanguati conformemente alle indicazioni dell'allegato D.
2. Per gli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione richiesti da determinati riti religiosi non si applicano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c).
3. Le autorità competenti degli Stati membri possono, nell'osservanza delle norme generali del trattato, per gli stabilimenti che beneficiano di deroghe ai sensi delle disposizioni degli articoli 4 e 13 della direttiva 64/433/CEE, dell'articolo 4 della direttiva 91/498/CEE e degli articoli 7 e 18 della direttiva 71/118/CEE, derogare, per quanto riguarda i bovini, alle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) e, per quanto riguarda i volatili da cortile, i conigli, i suini, gli ovini e i caprini, alle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), nonché ai procedimenti di stordimento ed abbattimento di cui all'allegato C, sempre che siano rispettate le disposizioni previste all'articolo 3.

Articolo 6
1. Gli strumenti, il materiale per l'immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l'abbattimento devono essere concepiti, costruiti, conservati e utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l'abbattimento rapido ed efficace, in conformità delle disposizioni della presente direttiva. La competente autorità verifica la conformità degli strumenti, del materiale di immobilizzazione, delle attrezzature e degli impianti per lo stordimento o l'abbattimento con i principi sopra indicati e ne controlla regolarmente il buono stato nonché l'idoneità a conseguire l'obiettivo anzidetto.
2. Nel luogo di macellazione devono essere disponibili, per casi di emergenza, adeguati strumenti e attrezzature di ricambio. Tali strumenti ed attrezzature devono essere conservati in modo adeguato e sottoposti a regolare controllo.

Articolo 7
Possono essere addetti al trasferimento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione o all'abbattimento di animali soltanto le persone che possiedano la preparazione teorica e pratica necessaria per svolgere tali operazioni in modo umano ed efficace, conformemente alle prescrizioni della presente direttiva.
L'autorità competente si accerta dell'idoneità, delle capacità e conoscenze professionali delle persone incaricate della macellazione.

Articolo 8
L'ispezione e la sorveglianza dei macelli sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente, la quale può accedere liberamente in qualsiasi momento a tutti i reparti del macello per accertare che le disposizioni della presente direttiva sono rispettate. Tali ispezione e sorveglianza possono tuttavia essere effettuate in occasione di controlli realizzati ad altri fini.

CAPITOLO III – Macellazione e abbattimento al di fuori dei macelli

Articolo 9
1. Per la macellazione al di fuori dei macelli degli animali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d).
2. Gli Stati membri possono tuttavia accordare deroghe al paragrafo 1 per la macellazione o l'abbattimento di volatili da cortile, conigli, suini, ovini e caprini al di fuori dei macelli da parte del proprietario per il proprio consumo, purché siano soddisfatte le prescrizioni dell'articolo 3 e gli animali delle specie suina, ovina e caprina siano stati precedentemente storditi.

Articolo 10
1. La macellazione e l'abbattimento a fini profilattici degli animali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, devono essere effettuati a norma delle disposizioni dell'allegato E.
2. Gli animali da pelliccia sono abbattuti a norma delle disposizioni dell'allegato F.
3. I pulcini di un giorno, quali sono definiti all'articolo 2, punto 3) della direttiva 90/539/CEE e gli embrioni eccedentari negli incubatori e da eliminare sono abbattuti il più rapidamente possibile a norma delle disposizioni dell'allegato G.

Articolo 11
Le disposizioni degli articoli 9 e 10 non si applicano ad un animale che deve essere abbattuto immediatamente per motivi d'emergenza.

Articolo 12
Gli animali feriti o malati devono essere macellati o abbattuti sul posto. Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di animali feriti o malati ai fini della macellazione o dell'abbattimento sempreché ciò non comporti ulteriori sofferenze per gli animali.

CAPITOLO IV – Disposizioni finali

Articolo 13
1. Qualora necessario, le norme per la protezione durante la macellazione o l'abbattimento degli animali diverse da quelle menzionate nella presente direttiva sono adottate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
2. a) Gli allegati della presente direttiva sono modificati dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, segnatamente in vista del loro adattamento all'evoluzione tecnologica e scientifica. b) Inoltre e al più tardi il 31 dicembre 1995, la Commissione presenta al Consiglio una relazione elaborata sulla base di un parere del Comitato scientifico veterinario, corredata delle opportune proposte per quanto riguarda in particolare l'impiego:
– della pistola a proiettile libero con impatto a livello del cervello o di altri gas diversi da quelli di cui all'allegato C o loro combinazioni destinati allo stordimento e più particolarmente il biossido di carbonio destinato allo stordimento dei volatili da cortile,
– di altri gas per l'abbattimento, diversi da quelli di cui all'allegato C o loro combinazioni,
– di ogni altro procedimento destinato allo stordimento o all'abbattimento scientificamente riconosciuto.
Su tali proposte il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
c) In deroga alla lettera a) e al più tardi il 31 dicembre 1995, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 16, presenta al comitato veterinario permanente una relazione elaborata sulla base di un parere del comitato scientifico veterinario, corredata delle opportune proposte per fissare:
i) l'intensità e la durata d'impiego della corrente necessaria allo stordimento delle diverse specie interessate;
ii) la concentrazione di gas e la durata di esposizione necessarie allo stordimento delle diverse specie interessate.
d) In attesa che siano attuate le disposizioni di cui alle lettere b) e c), si applicano le norme nazionali in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.

Articolo 14
1. Nella misura necessaria all'applicazione uniforme della presente direttiva, gli esperti della Commissione possono effettuare dei controlli in loco. A tal fine essi possono controllare un campione di stabilimenti rappresentativi onde verificare che l'autorità competente controlli l'applicazione delle prescrizioni della presente direttiva da parte degli stabilimenti. La Commissione informa gli Stati membri del risultato dei controlli effettuati.
2. I controlli menzionati al paragrafo 1 si effettuano in collaborazione con l'autorità competente.
3. Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo presta tutta l'assistenza necessaria agli esperti nell'espletamento dei loro compiti.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 16.

Articolo 15
All'atto dell'ispezione dei macelli o degli stabilimenti riconosciuti o soggetti a riconoscimento nei paesi terzi ai fini dell'esportazione nella Comunità conformemente alla normativa comunitaria, gli esperti della Commissione si accerteranno che gli animali di cui all'articolo 5 siano stati macellati in condizioni che offrano garanzie di trattamento umano almeno equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva.
Ai fini dell'importazione delle carni in provenienza da un paese terzo, il certificato sanitario che accompagna tali carni dovrà essere completato da un attestato che comprovi l'osservanza di tale requisito.

Articolo 16
1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente è immediatamente consultato dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è invitato a prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 17
La direttiva 74/577/CEE è abrogata con effetto al 1° gennaio 1995.

Articolo 18
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprendenti eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° gennaio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Allorché gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Tuttavia, a decorrere dalla data fissata al paragrafo 1 gli Stati membri, nel rispetto delle norme generali del trattato, possono mantenere o applicare nel loro territorio disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva. Essi informano la Commissione circa le misure eventualmente prese in tal senso.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalle presente direttiva.

Articolo 19
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1993.

Per il Consiglio
Il Presidente
J.-M. DEHOUSSE

(1) GU n. C 314 del 5. 12. 1991, pag. 14.
(2) GU n. C 241 del 21. 9. 1992, pag. 75.
(3) GU n. C 106 del 27. 4. 1992, pag. 15.
(4) GU n. L 316 del 26. 11. 1974, pag. 10.
(5) GU n. L 137 del 2. 6. 1988, pag. 25.

ALLEGATO A
DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASFERIMENTO E ALLA STABULAZIONE DEGLI
ANIMALI NEI MACELLI

I. Disposizioni generali
1. I macelli che entrano in attività dopo il 30 giugno 1994 devono essere provvisti di impianti e dispositivi adeguati, predisposti per lo scarico degli animali dai mezzi di trasporto; tutti i macelli già esistenti devono disporre di tali impianti anteriormente al 1° gennaio 1996.
2. Gli animali devono essere scaricati il più presto possibile dopo il loro arrivo. In caso di ritardi inevitabili, gli animali devono essere protetti da variazioni eccezionali delle condizioni climatiche e godere di una ventilazione adeguata.
3. Gli animali che rischiano di ferirsi reciprocamente a causa della specie, del sesso, dell'età o dell'origine devono essere tenuti separati.
4. Gli animali devono essere protetti da condizioni climatiche avverse. Qualora siano stati sottoposti a temperature elevate e caratterizzate da un alto tenore di umidità, gli animali devono essere rinfrescati con metodi appropriati.
5. Le condizioni e lo stato di salute degli animali devono essere controllati almeno ogni mattina e ogni sera.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, gli animali che hanno accusato sofferenze o dolori durante il trasporto o fin dal loro arrivo al macello e gli animali non svezzati devono essere macellati immediatamente. Qualora ciò non sia possibile, essi devono essere separati dagli altri e macellati quanto prima e comunque entro le due ore successive. Gli animali che non sono in grado di camminare non devono essere trascinati fino al luogo di macellazione, ma abbattuti sul posto oppure, se ciò è possibile e non comporta alcuna inutile sofferenza, trasportati su un carrello o su una piattaforma mobile fino al locale per la macellazione di emergenza.

II. Disposizioni relative agli animali consegnati mediante mezzi di trasporto diversi dai contenitori.
1. I macelli dotati di dispositivi previsti per lo scarico degli animali devono avere un pavimento antisdrucciolevole e, ove occorra, essere muniti di protezioni laterali. Ponti, rampe e passerelle devono essere provvisti di pareti laterali, ringhiere o altri mezzi di protezione che evitino la caduta degli animali. Le rampe di uscita o di accesso devono avere la minima inclinazione possibile.
2. Durante le operazioni di scarico gli animali non devono essere spaventati, eccitati o maltrattati e occorre evitare che essi possano capovolgersi. Gli animali non devono essere sollevati per la testa, le corna, le orecchie, le zampe, la coda o il vello in una maniera che causi loro dolori o sofferenze inutili. Ove occorra, gli animali devono essere guidati individualmente.
3. Gli animali devono essere spostati con la debita cura. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere costruiti in modo che questi non possano ferirsi ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie. Si possono usare strumenti soltanto per tenere gli animali nella direzione corretta e unicamente per brevi periodi. Gli strumenti che provocano scariche elettriche possono essere usati soltanto per i bovini adulti e i suini che rifiutano di muoversi, a condizione che le scariche non durino più di due secondi, siano adeguatamente intervallate e che gli animali dispongano davanti a loro di spazio sufficiente per muoversi; le scariche possono essere applicate soltanto ai muscoli posteriori.
4. Gli animali non devono essere percossi, né subire pressioni su qualsiasi parte sensibile del corpo. In particolare, non si deve loro schiacciare, torcere o rompere la coda, né afferrarne gli occhi. È vietato colpire o prendere a calci gli animali.
5. Gli animali non devono essere trasportati nel luogo di macellazione se non possono essere immediatamente macellati. Qualora non vengano macellati immediatamente dopo il loro arrivo, gli animali devono essere condotti nei locali di stabulazione.
6. Fatte salve le deroghe concesse in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 13 della direttiva 64/433/CEE, i macelli devono disporre di un numero sufficiente di stalle e recinti per l'adeguata stabulazione degli animali, in modo che gli stessi non siano esposti al maltempo.
7. Oltre che ottemperare altre norme comunitarie in materia, i locali di stabulazione devono essere dotati di:
– pavimenti tali da ridurre al minimo il rischio che gli animali sfrucciolino e subiscano lesioni;
– adeguata ventilazione, tenendo conto delle temperature minime e massime e del grado di umidità prevedibili. In caso di impiego di mezzi meccanici di ventilazione, devono essere previsti dispositivi di emergenza per far fronte a guasti eventuali;
– illuminazione di intensità sufficiente a consentire l'ispezione di tutti gli animali in qualsiasi circostanza; ove necessario dovrà essere disponibile un adeguato sistema di illuminazione artificiale sostitutivo;
– eventualmente, attrezzi per legare gli animali;
– qualora sia necessario, opportuno materiale da lettiera per tutti gli animali che di notte siano collocati nei locali di stabulazione.
8. Qualora, oltre ai locali di stabulazione menzionati più sopra, i macelli dispongano anche diare e di stabulazione aperta, non dotate di ripari o di zone ombrose, occorre provvedere a un'adeguata protezione dal maltempo. Le aree di stabulazione aperta vanno mantenute in condizioni tali da non esporre gli animali a rischi di carattere fisico, chimico o di altro genere.
9. Gli animali che, al loro arrivo, non sono immediatamente condotti nel luogo di macellazione, devono sempre poter disporre di acqua potabile mediante dispositivi adeguati. Gli animali non macellati entro dodici ore dal loro arrivo devono essere alimentati; successivamente devono essere loro somministrati moderati quantitativi di foraggio, ad intervalli appropriati.
10. Gli animali che restano nel macello dodici ore o più devono essere lasciati nei locali di stabulazione, ove occorra legati, ma con la possibilità di coricarsi senza difficoltà. Se non sono tenuti legati, gli animali devono essere alimentati in modo da poter mangiare indisturbati.

III. Disposizioni relative agli animali consegnati in contenitori
1. I contenitori nei quali sono trasportati gli animali devono essere maneggiati con cura e non devono essere gettati o lasciati cadere a terra o rovesciati. Se possibile, essi devono essere caricati e scaricati in posizione orizzontale mediante mezzi meccanici.
2. Gli animali consegnati in contenitori a fondo flessibile o perforato devono essere scaricati con particolare attenzione, in modo da evitare lesioni. Se del caso, gli animali devono essere scaricati indivudalmente dai contenitori stessi.
3. Gli animali che sono stati trasportati in contenitori devono essere macellati il più presto possibile; in caso contrario, se necessario, occorre fornire loro acqua e foraggio, conformemente alle disposizioni del punto II.9.

ALLEGATO B
IMMOBILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI PRIMA DI ESSERE STORDITI, MACELLATI O ABBATTUTI

1. Gli animali devono essere immobilizzati nel modo idoneo a risparmiare loro dolori, sofferenze, agitazioni, ferite o contusioni evitabili.
Tuttavia, in caso di macellazione rituale, è obbligatoria l'immobilizzazione degli animali della specie bovina prima della macellazione con metodo meccanico per evitare qualsiasi dolore, sofferenza e eccitazione, nonché qualsiasi ferita o contusione agli animali.
2. Gli animali non devono essere legati per le zampe né devono essere sospesi prima di essere storditi o abbattuti. Tuttavia i volatili da cortile e i conigli possono essere sospesi per essere macellati, purché vengano prese le appropriate misure affinché, quando stanno per essere storditi, siano in uno stato di rilassamento tale che l'operazione possa effettuarsi efficacemente e senza inutili indugi.
D'altra parte, il fatto di bloccare un animale in un sistema di contenzione non può essere considerato in nessun caso come una sospensione.
3. Gli animali che vengono storditi o abbattuti con mezzi meccanici o elettrici che agiscono sulla testa, devono essere presentati in una posizione tale che lo strumento possa essere applicato e manovrato senza difficoltà, in modo corretto e per la durata appropriata. Per i solipedi e i bovini l'autorità competente può tuttavia autorizzare il ricorso a strumenti appropriati per limitare i movimenti della testa.
4. I dispositivi elettrici di stordimento non devono essere usati per bloccare o immobilizzare gli animali o per farli muovere.

ALLEGATO C
STORDIMENTO E ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI DIVERSI DAGLI ANIMALI DA PELLICCIA

I. METODI AMMESSI
A. Stordimento
1) Pistola a proiettile captivo
2) Commozione cerebrale 3) Elettronarcosi
4) Esposizione al biossido di carbonio
B. Abbattimento
1) Pistola o fucile a proiettile libero
2) Elettrocuzione
3) Esposizione al biossido di carbonio
C. L'autorità competente può tuttavia autorizzare la decapitazione, la dislocazione del collo e l'impiego del «cassone a vuoto» come metodo di abbattimento per talune specie determinate, sempreché siano osservate le disposizioni dell'articolo 3 e le disposizioni specifiche del punto III del presente allegato.

II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LO STORDIMENTO
Lo stordimento non deve essere praticato se non è possibile l'immediato dissanguamento degli animali.
1. Pistola a proiettile captivo
a) Gli strumenti devono essere posizionati in modo che il proiettile penetri nella corteccia cerebrale. In particolare per i bovini è proibito sparare il colpo dietro le corna nello spazio tra le orecchie.
Per gli ovini e i caprini il colpo può essere sparato nel punto suddetto qualora le corna impediscano di accedere alla parte alta della fronte. In tal caso il colpo deve essere sparato immediatamente al di sotto della base delle corna, in direzione della bocca; il dissanguamento deve iniziare entro i 15 secondi che seguono.
b) Quando si usa uno strumento a proiettile captivo, l'operatore deve controllare che il proiettile ritorni effettivamente in posizione dopo ogni colpo. In caso contrario lo strumento non può essere riutilizzato fino a che sia stato riparato.
c) Gli animali non devono essere sistemati in un box per lo stordimento se l'operatore incaricato di stordirli non è pronto a operare fin dal momento in cui l'animale vi è introdotto. Un animale non deve avere la testa immobilizzata finché l'operatore non è pronto a stordirlo.
2. Percussione
a) Questo metodo è ammesso soltanto se si utilizza uno strumento a funzionamento meccanico che procuri una scossa al cervello. L'operatore accerta che lo strumento sia posto in posizione corretta e che venga applicata la cartuccia avente la forza adeguata, secondo le istruzioni del fabbricante, per produrre un colpo efficace senza frattura del cranio.
b) Tuttavia nel caso di piccole quantità di conigli, qualora li si colpisca al cranio in modo non meccanico, l'operazione deve essere effettuata in maniera che l'animale passi immediatamente ad uno stato di incoscienza perdurante fino alla morte e nel rispetto delle disposizioni generali dell'articolo 3.
3. Elettronarcosi
A. Elettrodi
1) Gli elettrodi devono essere posti intorno al cervello in modo da consentire alla corrente di attraversarlo. Occorre inoltre prendere le misure appropriate per ottenere un corretto contatto elettrico e segnatamente rimuovere il vello in eccedenza o umidificare la pelle.
2) Se gli animali sono storditi individualmente, l'apparecchio deve:
a) essere munito di un dispositivo che misuri l'impedenza del carico ed impedisca il funzionamento dell'apparecchio se la corrente elettrica minima prescritta non può essere trasmessa;
b) essere munito di un dispositivo acustico o luminoso che indichi la durata della sua applicazione ad un determinato animale;
c) essere collegato ad un dispositivo, collocato in modo perfettamente visibile all'operatore, che indichi il voltaggio e l'intensità di corrente utilizzata.
B. Bagni d'acqua
1. Qualora si utilizzi il metodo di stordimento con bagni d'acqua per i volatili da cortile, il livello dell'acqua deve essere regolabile in modo da consentire un corretto contatto con la testa degli stessi.
L'intensità e la durata della corrente utilizzata in questo caso sono determinate dall'autorità competente in modo da garantire che l'animale passi immediatamente a uno stato di incoscienza persistente fino alla morte.
2. Qualora i volatili da cortile siano storditi in gruppo in un bagno d'acqua, sarà mantenuto un voltaggio sufficiente a produrre una corrente che abbia un'intensità efficace per garantire lo stordimento di ciascuno dei volatili.
3. Occorre prendere le misure appropriate per garantire un buon passaggio della corrente e segnatamente un contatto corretto e l'umidificazione di detto contatto tra le zampe e i ganci di sospensione.
4. I bagni d'acqua per i volatili da cortile devono presentare dimensioni e profondità appropriate per il tipo di volatili da macellare, e non devono traboccare al momento dell'entrata. L'elettrodo immerso nell'acqua deve avere la lunghezza della vasca.
5. Se necessario deve essere possibile un intervento manuale diretto.
4. Esposizioni al biossido di carbonio
1) La concentrazione di carbonio per lo stordimento dei suini non deve essere inferiore al 70 % in volume.
2) La cella nella quale i suini sono esposti al gas e i dispositivi utilizzati per convogliarvi gli animali devono essere concepiti, costruiti e mantenuti in condizioni tali da evitare che gli animali si possano ferire o possano subire compressioni al petto e da permettere loro di restare in piedi prima di perdere i sensi. Il meccanismo di instradamento e la cella devono essere adeguatamente illuminati, in modo che un suino possa vedere altri suini o l'ambiente circostante.
3) La cella deve essere munita di dispositivi di misurazione della concentrazione di gas nel punto di massima esposizione. Essi emetteranno un segnale di allarme perfettamente visibile ed udibile se la concentrazione di biossido di carbonio scende al di sotto del livello dovuto.
4) I suini devono essere disposti in recinti o in contenitori in modo tale che un suino possa vedere altri suini ed essere convogliato nella cella contenente gas entro trenta secondi dal momento dell'entrata nell'impianto. Essi devono essere convogliati il più rapidamente possibile dalla soglia al punto di massima concentrazione di gas ed essere esposti al gas per un tempo sufficiente per rimanere in stato di incoscienza fino a che la morte sopraggiunga.

III. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ABBATTIMENTO
1. Pistola o fucile a proiettili liberi
Questi metodi che possono essere impiegati per l'abbattimento di varie specie e segnatamente per la grossa selvaggina d'allevamento e i cervidi, sono subordinati all'autorizzazione dell'autorità competente che dovrà in particolare assicurarsi che vengano utilizzati da personale abilitato a farlo e nel rispetto delle disposizioni generali dell'articolo 3 della presente direttiva.
2) Decapitazione e dislocazione del collo Questi metodi, utilizzati unicamente per l'abbattimento di volatili da cortile, sono subordinati all'autorizzazione da parte dell'autorità competente che dovrà segnatamente assicurarsi che vengano utilizzati da personale abilitato a farlo e nel rispetto delle disposizioni generali dell'articolo 3 della presente direttiva.
3) Elettrocuzione e biossido di carbonio
L'autorità competente può autorizzare l'abbattimento di varie specie mediante tali metodi sempre che siano rispettate, oltre alle disposizioni generali dell'articolo 3, le disposizioni specifiche di cui ai punti 3 e 4 del punto II del presente allegato; a tal fine, essa fissa inoltre l'intensità e la durata della corrente utilizzata, nonché la concentrazione di biossido di carbonio e la durata di esposizione ad esso.
4) Cassone a vuoto
Questo metodo, riservato all'abbattimento senza dissanguamento di taluni animali da consumo appartenenti a specie di selvaggina da allevamento (quaglie, pernici e fagiani) è subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente che si accerta, oltre che dell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3,
– che gli animali siano posti in un cassone a tenuta stagna nel quale viene raggiunto rapidamente il vuoto mediante una potente pompa elettrica;
– che la depressione d'aria sia mantenuta fino alla morte degli animali;
– che gli animali siano sottoposti a contenzione in gruppo, in contenitori da trasporto inseribili nel cassone a vuoto, di dimensioni proporzionate allo scopo.

ALLEGATO D
DISSANGUAMENTO DEGLI ANIMALI

1. Per gli animali che sono stati storditi, l'operazione di dissanguamento deve iniziare il più presto possibile dopo lo stordimento, in modo da provocare un dissanguamento rapido, profuso e completo. Il dissanguamento deve essere effettuato prima che l'animale riprenda coscienza.
2. Il dissanguamento degli animali deve essere ottenuto mediante recisione di almeno una della due carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono.
Dopo la recisione dei vasi sanguigni, non vanno effettuate altre operazioni sugli animali né alcuna stimolazione elettrica prima della fine del dissanguamento.
3. Il responsabile dello stordimento, impastoiamento, carico e dissanguamento degli animali, deve eseguirle consecutivamente su un solo animale prima di passare a un altro animale.
4. Se i volatili da cortile vengono dissanguati mediante decapitazione eseguita automaticamente, dev'essere possibile l'intervento manuale diretto, in modo che, in caso di mancato funzionamento del dispositivo, l'animale possa essere macellato immediatamente.

ALLEGATO E
METODI DI ABBATTIMENTO NEL QUADRO DELLA LOTTA CONTRO LE MALATTIE

Metodi ammessi
Qualsiasi metodo ammesso conformemente alle disposizioni dell'allegato C e che garantisca la morte certa. L'autorità competente, nel rispetto delle disposizioni generali dell'articolo 3 della presente direttiva, può inoltre autorizzare l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento degli animali sensibili assicurandosi segnatamente che:
– qualora si ricorra a metodi che non causano morte immediata (ad esempio l'uso della pistola a proiettile captivo), siano prese le misure appropriate per abbattere gli animali il più presto possibile e ad ogni modo prima che riprendano conoscenza,
– nessun'altra operazione venga iniziata sugli animali finché essa non ne abbia constatato la morte.

ALLEGATO F
METODI DI ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI DA PELLICCIA

I. Metodi ammessi
1. Strumenti a funzionamento meccanico con penetrazione nel cervello.
2. Iniezione della dose letale di una sostanza avente proprietà anestetiche.
3. Elettrocuzione seguita da arresto cardiaco.
4. Esposizione al monossido di carbonio.
5. Esposizione al cloroformio.
6. Esposizione al biossido di carbonio.
L'autorità competente decide del metodo più appropriato di abbattimento per le varie specie in questione nel rispetto delle disposizioni generali dell'articolo 3 della presente direttiva.

II. Disposizioni specifiche
1. Strumenti a funzionamento meccanico con penetrazione nel cervello
a) Gli strumenti devono essere posizionati in modo che il proiettile penetri nella corteccia cerebrale.
b) Tale metodo è ammesso soltanto se immediatamente seguito da dissanguamento.
2. Inoculazione della dose letale di una sostanza avente proprietà anestetiche
Possono essere utilizzati soltanto gli anestetici che causano immediata perdita di conoscenza seguita da morte e unicamente se somministrati nelle dosi e con i metodi di inoculazione appropriati.
3. Elettrocuzione seguita da arresto cardiaco
Gli elettrodi devono essere disposti in modo da colpire il cervello ed il cuore, restando inteso che il livello minimo dell'intensità di corrente deve comportare la perdita immediata della conoscenza e causare l'arresto cardiaco. Tuttavia per quanto riguarda le volpi, in caso di applicazione degli elettrodi in bocca e nel retto, occorre applicare per almeno tre secondi una corrente di intensità media pari a 0,3 A.
4. Esposizione al monossido di carbonio
a) La cella in cui gli animali sono esposti ai gas deve essere concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza.
b) Gli animali devono essere introdotti nella cella soltanto quando in essa sia stata raggiunta una concentrazione di monossido di carbonio almeno dell'1 % in volume, proveniente da una fonte di monossido di carbonio alla concentrazione del 100 %. c) Il gas prodotto da un motore specialmente adattato all'uopo può essere utilizzato per l'abbattimento dei mustelidi e dei cincillà purché i test abbiano dimostrato che il gas utilizzato:
– è stato raffreddato in maniera appropriata,
– è stato sufficientemente filtrato,
– è esente da qualsiasi materiale o gas irritante,
– che gli animali possono essere introdotti soltanto quando la concentrazione di monossido di carbonio raggiunge almeno l'1 % in volume.
d) Quando viene inalato, il gas deve produrre anzitutto un'anestesia generale profonda e, infine, morte sicura.
e) Gli animali devono restare nella cella finché non siano morti.
5. Esposizione al cloroformio
L'esposizione al cloroformio può essere impiegata per l'abbattimento dei cincillà purché:
a) la cella in cui gli animali sono esposti al gas sia concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza;
b) gli animali siano introdotti nella cella soltanto se questa contiene un composto saturo cloroformio/aria;
c) quando viene inalato, il gas provochi anzitutto un'anestesia generale profonda e, infine, morte sicura;
d) gli animali restino nella cella finché non siano morti.
6. Esposizione al biossido di carbonio
Il biossido di carbonio può essere utilizzato per l'abbattimento dei mustelidi e dei cincillà purché:
a) la cella in cui gli animali sono esposti al gas sia concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza;
b) gli animali siano introdotti nella cella soltanto qualora l'atmosfera presenti la massima concentrazione possibile di biossido di carbonio proveniente da una fonte di biossido di carbonio alla concentrazione del 100 %;
c) il gas, quando viene inalato, provochi anzitutto un'anestesia generale profonda e, infine, morte sicura;
d) gli animali restino nella cella finché non siano morti.

ALLEGATO G
ELIMINAZIONE DI PULCINI E EMBRIONI IN ECCEDENZA NEGLI INCUBATORI E DA
ELIMINARE

I. Metodi autorizzati di abbattimento dei pulcini
1. Utilizzazione di un dispositivo meccanico che produca una morte rapida.
2. Esposizione al biossido di carbonio.
3. L'autorità competente può tuttavia autorizzare l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento scientificamente riconosciuti, purché rispettino le disposizioni generali dell'articolo 3.

II. Disposizioni specifiche
1. Utilizzazione di un dispositivo meccanico che produca una morte rapida
a) Gli animali devono essere abbattuti mediante un dispositivo munito di lame a rapida rotazione o protuberanze di spugna. b) La capacità del dispositivo deve essere tale che tutti gli animali, anche se numerosi, vengano direttamente uccisi.
2. Esposizione al biossido di carbonio
a) Gli animali devono essere posti in un'atmosfera contenente la concentrazione massima possibile di biossido di carbonio proveniente da una fonte di biossido di carbonio alla concentrazione del 100%.
b) Gli animali devono restare nell'atmosfera sopra definita finché non siano morti.

III. Metodi ammessi per l'eliminazione di embrioni
1. Per l'uccisione istantanea di tutti gli embrioni vivi, tutti i rifiuti dei centri di incubazione devono essere trattati mediante il dispositivo meccanico descritto al punto II.1.
2. L'autorità competente può tuttavia autorizzare l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento scientificamente riconosciuti, purché rispettino le disposizioni generali dell'articolo 3.