Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Novembre 2006

Direttiva 21 settembre 2006

Ministero della Solidarietà sociale. Direttiva 21 settembre 2006: “Modalita’ per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Anno 2006”

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubbblica Italiana” n. 252 del 28 ottobre 2006 – Suppl. Ordinario n. 204)

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE

E m a n a

la seguente direttiva:

Premessa.

L’art. 12, comma 1, lettera d), della legge n. 266 dell’11 agosto 1991 prevede la possibilita’ per l’Osservatorio nazionale per il volontariato di approvare progetti sperimentali elaborati e proposti, anche in collaborazione con enti pubblici territoriali, da organizzazioni di volontariato e destinati a fronteggiare emergenze sociali e a favorire l’applicazione di avanzate metodologie di intervento.
Tenuto conto di quanto previsto nell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente provvedimento stabilisce:
i requisiti soggettivi delle associazioni proponenti;
i requisiti oggettivi per la presentazione di progetti sperimentali per l’anno 2006;
le priorita’ e i criteri di valutazione individuati dall’osservatorio, a cui fare riferimento nella selezione dei progetti presentati.

1. Requisiti soggettivi.

Possono richiedere il finanziamento per la realizzazione dei progetti indicati in premessa le organizzazioni di volontariato che siano legalmente costituite da almeno due anni alla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, a pena di decadenza, per tutta la durata di attuazione del progetto finanziato, e risultino regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle leggi e delibere regionali e provinciali attuative della predetta legge quadro.
I progetti possono essere presentati da:
1) singole associazioni di volontariato;
2) piu’ organizzazioni di volontariato congiuntamente.
Ciascuna organizzazione non puo’ presentare, a pena di esclusione, in forma singola od associata, piu’ di un progetto.
In caso di collaborazioni con enti locali la responsabilita’ del progetto e’ comunque dell’associazione proponente.
Nella ipotesi di cui al punto 2):
– tutte le organizzazioni di volontariato devono essere legalmente costituite da almeno due anni alla data di pubblicazione della presente direttiva ed iscritte nei registri regionali del volontariato;
– qualora il progetto proposto venga ammesso al finanziamento, dovra’ essere indicata l’associazione capofila alla quale le organizzazioni co-attuatrici devono conferire la rappresentanza ai fini del progetto mediante formale atto di procura legale.
I progetti dovranno essere realizzati direttamente dalle organizzazioni proponenti.
Per la realizzazione dei progetti finanziati dalla presente direttiva non sono ammesse deleghe a soggetti esterni, salvo nei casi di attivita’ ritenute essenziali, non realizzabili dall’associazione proponente per mancanza di risorse interne, e previa esplicita autorizzazione formale da parte della divisione III Volontariato della Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali.

2. Requisiti oggettivi e priorita’.

2.1. Ambiti operativi e durata.

Per l’anno 2006 i progetti devono riguardare l’ambito del disagio sociale, anche con l’eventuale coinvolgimento degli Enti pubblici territoriali, nonche’ del terzo settore per favorire l’introduzione e la diffusione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.
I progetti dovranno possedere una o piu’ delle seguenti caratteristiche:
1) innovativita’, con riferimento al contesto territoriale, alla tipologia di intervento e alla realizzazione di attivita’ caratterizzate da una spiccata valenza sociale;
2) interventi pilota, sperimentali, finalizzati a mettere a punto modelli di intervento che possano essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali;
3) creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del terzo settore, e di collaborazione con enti locali, enti pubblici, soggetti privati, imprese e sindacati.
Gli elementi indicati nei punti precedenti dovranno essere adeguatamente illustrati nell’ambito della descrizione del progetto.
Sara’ data priorita’ ai progetti concernenti:
A. nuove metodologie tese al contrasto e alla prevenzione del disagio minorile e giovanile, incluso quello relativo ai giovani immigrati e agli anziani;
B. contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (anziani, minori, soggetti con scarso livello di reddito, famiglie monoparentali e in difficolta’, persone senza fissa dimora, nomadi ed immigrati, detenuti ed ex detenuti, malati terminali, alcolisti, persone con disabilita’ fisica, sensoriale e mentale ed i loro genitori e familiari, etc.) e/o creazione/sviluppo di servizi territoriali in grado di contribuire a sostenere i fabbisogni espressi dalle categorie suddette;
C. promozione di forme di volontariato che prevedano la partecipazione dei giovani, ivi compresi i giovani immigrati, sviluppando in tal modo esperienze educative, di coinvolgimento sociale e di integrazione giovanile.
In riferimento a quanto previsto dall’art. 13 della legge n. 266/1991, non saranno presi in considerazione:
a) progetti attinenti la materia della cooperazione internazionale allo sviluppo, che ricadono nella disciplina della legge n. 49/1987;
b) progetti attinenti la materia della protezione civile.
Le iniziative progettuali proposte non possono avere durata superiore a dodici mesi, con decorrenza dalla data comunicata dall’organizzazione di volontariato all’amministrazione successivamente alla conferma dell’avvenuta registrazione della convenzione.

2.2. Indicazioni relative ai costi.

Le disponibilita’ finanziarie relative all’anno in corso dovrebbero risultare, come per lo scorso anno, pari a circa Euro 1.000.000,00 complessivi.
Tuttavia, una piu’ precisa determinazione dell’ammontare del finanziamento sara’ possibile soltanto all’esito delle procedure, tuttora in corso, di imputazione contabile di dette risorse finanziarie sul pertinente capitolo di spesa.
L’amministrazione si riserva di rendere noto tale ammontare sul sito del Ministero, costituendo tale adempimento comunicazione formale a tutti gli effetti.
Il costo complessivo di ciascun progetto, a pena di inammissibilita’, non potra’ superare l’ammontare complessivo di Euro 50.000,00.
L’organizzazione di volontariato proponente deve concorrere in misura non inferiore ad almeno il 10% del costo complessivo del progetto, specificando dettagliatamente le fonti da cui derivano le risorse stesse (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati all’attivita’ svolta dall’organizzazione proponente, quote di ammortamento delle strutture, dei servizi, delle attrezzature, del personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale specifico obbligo deve essere indicato nella domanda di finanziamento e deve essere riprodotto nel piano economico, a conferma della concreta capacita’ dell’organizzazione di sostenere l’impegno economico connesso alla realizzazione del progetto proposto.
I costi previsti per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ivi compresi i costi relativi al personale addetto alle pulizie, nonche’ i rimborsi delle spese del personale interno ed esterno), coinvolte in qualsiasi fase della realizzazione del progetto, non devono superare il 30% dell’ammontare complessivo del costo del progetto, ivi comprese eventuali spese di progettazione.
Le spese per attrezzature, materiale didattico e materiale di consumo devono essere contenuti entro l’importo massimo del 15% del costo complessivo del progetto.
Rimane comunque esclusa dai costi finanziari del progetto ogni spesa non riconducibile ad attivita’ prevista nel progetto.
Costi generali (affitto, acqua, luce, telefono, ecc.), che costituiscono spese per il finanziamento dell’intera struttura potranno essere imputati al progetto in quota parte (e non per l’intero costo sostenuto), attraverso una modalita’ di ripartizione percentuale commisurata all’utilizzazione della struttura per il progetto.
Il legale rappresentante dell’associazione proponente o, nel caso in cui il progetto sia presentato congiuntamente ad altre organizzazioni, dell’associazione capofila dichiarera’, sotto la propria responsabilita’, che il progetto non e’ stato gia’ oggetto di finanziamento da parte di altri fondi pubblici; dovra’ inoltre indicare l’eventuale co-finanziamento, che non e’ cumulabile con il costo totale del progetto e non puo’ costituire la quota parte dell’ente proponente e capofila, precisandone la specifica fonte e quota pubblica e/o privata.

3. Presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti.

3.1. Modalita’ di presentazione.

La domanda di finanziamento di cui alla presente direttiva deve essere compilata, su carta semplice, secondo lo schema esemplificativo annesso alla presente direttiva (allegato 1) e deve essere corredata da uno specifico elaborato progettuale (allegato 2) e da un piano economico (allegato 3).
La domanda di finanziamento, recante sulla busta la dizione «Progetto sperimentale volontariato – direttiva 2006», deve essere indirizzata e spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo corriere, al Ministero della solidarieta’ sociale – Direzione generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali – Osservatorio nazionale per il Volontariato – Divisione III Volontariato – via Fornovo n. 8 – 00192 Roma. Le domande spedite dovranno pervenire al predetto indirizzo entro e non oltre il termine di trentacinque giorni dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il suindicato termine, qualora coincidente con un giorno non lavorativo, si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
La domanda di finanziamento puo’ essere, altresi’, presentata a mano presso la direzione generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali, divisione III, al medesimo indirizzo, entro e non oltre le ore 12 del giorno di scadenza del predetto termine. Per la presentazione diretta delle domande di finanziamento l’ufficio competente sara’ aperto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni feriali, escluso il sabato.
La data di acquisizione delle domande e’ stabilita e comprovata, nel caso di spedizione, dal timbro a data apposto dalla divisione III della direzione generale del volontariato e nel caso di presentazione diretta, dalla ricevuta rilasciata dalla suddetta divisione con l’indicazione della data e dell’ora di consegna. Non fa fede il timbro postale di spedizione.
L’amministrazione e’ esonerata da ogni responsabilita’ per eventuali ritardi di recapito della domanda spedita.
La domanda dovra’:
1) essere presentata da parte di un’organizzazione che abbia i requisiti soggettivi precedentemente indicati;
2) essere redatta e compilata secondo lo schema di cui all’allegato 1 della presente direttiva e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti proponenti, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in caso di falsita’ in atti o dichiarazioni mendaci;
3) essere corredata dal progetto per cui si chiede il finanziamento (avente i requisiti oggettivi sopraindicati, redatto in formato sia cartaceo sia elettronico, conformemente al formulario di cui all’allegato 2 comprensivo del piano economico di cui all’allegato 3, unitamente ad una dichiarazione di autenticita’ e veridicita’ delle informazioni ivi contenute sottoscritta dal legale rappresentante;
4) contenere copia conforme dell’atto costitutivo dell’associazione e dello statuto, comprensivi di eventuali integrazioni (redatti conformemente al disposto del comma 3, art. 3, della legge n. 266/1991);
5) contenere copia conforme dell’atto di iscrizione nel registro generale delle organizzazioni di volontariato di cui all’art. 6 della legge n. 266/1991 e dichiarazione resa dal legale rappresentante da cui risulti il permanere – alla data di presentazione della domanda di finanziamento – dell’iscrizione nel registro generale del volontariato nella regione o provincia ove ha sede l’associazione;
6) contenere copia conforme dell’atto da cui risulti il conferimento dei poteri al legale rappresentante;
7) contenere copia del documento di riconoscimento e dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 e di non avere in corso procedimenti penali; in caso contrario, dovranno essere indicate le condanne riportate e la relativa sentenza, specificando anche se siano stati applicati amnistia, indulto, perdono giudiziale, non menzione, nonche’ i procedimenti penali pendenti;
8) contenere una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’associazione dalla quale risulti che lo stesso progetto non e’ oggetto di altri finanziamenti con risorse pubbliche dirette o indirette;
9) contenere una dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’associazione di volontariato, in cui viene indicata la parte del progetto eventualmente co-finanziata da altre associazioni di volontariato, da cooperative sociali, IPAB, fondazioni, enti pubblici territoriali o altri soggetti, che non e’ cumulabile con il costo totale del progetto e non puo’ costituire la quota parte dell’ente proponente e capofila;
10) contenere una dichiarazione del legale rappresentante relativa alla natura e alle origini delle risorse a carico dell’associazione proponente (di cui al precedente punto 2.2);
11) contenere un’attestazione resa dal legale rappresentante, di eventuali collaborazioni con altre associazioni di volontariato e con enti pubblici e/o soggetti privati nel quadro del progetto, specificando ruolo/funzione nella realizzazione del progetto;
12) contenere il curriculum dell’associazione di volontariato e i curricula degli eventuali partner non istituzionali.
In tutti i casi in cui e’ richiesta la copia conforme all’originale occorre produrre l’attestazione di conformita’ con l’originale scritta alla fine della copia, a cura di un pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresi’ indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonche’ apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio, il numero dei fogli impiegati apponendo la propria firma a margine di ciascun foglio.
In alternativa il rappresentante legale dell’organismo associativo puo’ esibire l’originale del documento all’ufficio competente, producendo contestualmente copia al funzionario preposto, che ne attestera’ la conformita’ all’originale ovvero puo’ dichiarare la conformita’ all’originale di una copia di un atto o di un documento o di un’attestazione (modelli di versamento, ecc.) mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ anche apponendo tale dichiarazione in calce alla copia stessa.

3.2 . Cause di inammissibilita’.

Sono inammissibili e non verranno prese in considerazione le richieste di finanziamento:
1) non redatte e compilate correttamente secondo gli allegati della presente direttiva;
2) prive della firma del legale rappresentante, se esplicitamente richiesta;
3) prive della copia conforme dell’atto in cui risulti il conferimento dei poteri al legale rappresentante;
4) prive della dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 e di non avere in corso procedimenti penali (di cui al precedente n. 7 del punto 3.1);
5) pervenute o consegnate a mano oltre i termini previsti dal precedente punto 3.1.;
6) presentate da associazioni di volontariato costituite da meno di due anni;
7) prive dell’attestazione dell’atto di iscrizione nel registro generale del volontariato nella regione o provincia ove ha sede l’associazione; nonche’ della dichiarazione resa dal legale rappresentante da cui risulti il permanere – alla data di presentazione della domanda di finanziamento – dell’iscrizione al suddetto registro;
8) prive della copia conforme dell’atto costitutivo dell’associazione;
9) prive della copia conforme dello statuto dell’associazione;
10) prive del piano economico; ovvero corredato da piano economico incompleto (senza l’imputazione dei costi dell’assicurazione per i volontari, per i destinatari e della fideiussione) o non compilato secondo quanto previsto dalla direttiva e dai relativi allegati;
11) prive della dichiarazione del legale rappresentante relativa alla natura e alle origini delle risorse a carico dell’associazione proponente;
12) con un costo complessivo del progetto superiore a Euro 50.000,00;
13) che prevedono costi per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ivi compresi i costi relativi al personale addetto alle pulizie, nonche’ ai rimborsi spese del personale interno ed esterno) superiori al 30% del costo totale del progetto, ivi comprese eventuali spese di progettazione;
14) che prevedono costi per i beni strumentali e materiale didattico superiore al 15% del costo totale del progetto;
15) che prevedano una richiesta di finanziamento finalizzata all’acquisto ed alla ristrutturazione di immobili;
16) che prevedano oneri relativi ad attivita’ promozionali, seminari e convegni dell’organizzazione proponente non direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;
17) che prevedano spese per l’ordinario funzionamento e la gestione dell’organizzazione, spese per le attrezzature o ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto;
18) prive della dichiarazione firmata dal rappresentante legale, relativa a eventuali ulteriori finanziamenti, pubblici e/o privati (di cui al precedente n. 8 del punto 3.1);
19) prive della attestazione, nel caso in cui il progetto venga realizzato da piu’ organizzazioni congiuntamente, o con enti pubblici e/o soggetti privati, del ruolo e/o funzione svolti da ciascuna di esse nella realizzazione del progetto, nonche’ della associazione capofila alla quale le organizzazioni co-attuatrici conferiscono la rappresentanza mediante formale atto di procura legale;
20) prive del curriculum dell’organizzazione di volontariato e degli eventuali partner non istituzionali;
21) relative a progetto attinente materia di protezione civile;
22) relative a progetto attinente materia di cooperazione internazionale allo sviluppo che ricade nella legge n. 49/1987;
23) proposte da associazioni che non hanno presentato le relazioni finali per progetti finanziati dall’osservatorio e gia’ terminati;
24) comunque non conformi a indicazioni contenute nella presente direttiva.

3.3. Valutazione dei progetti.

La valutazione dei progetti ai fini della ammissibilita’ al finanziamento verra’ compiuta da una apposita commissione, nominata dal Presidente dell’osservatorio nazionale per il volontariato entro il termine di acquisizione delle domande di cui al punto 3.1.
Le domande pervenute verranno esaminate sotto il profilo di ammissibilita’ e successivamente si procedera’ alla valutazione dei progetti dichiarati ammissibili. I criteri sono individuati nella seguente scheda di valutazione:
(omissis)
La commissione provvedera’ alla stesura della graduatoria finale che verra’ approvata dall’osservatorio nazionale per il volontariato.
Il finanziamento per i progetti esaminati potra’ essere totalmente o anche parzialmente corrispondente alla richiesta formulata dall’associazione proponente. Nella seconda ipotesi e’ consentita una rimodulazione quantitativa e proporzionale del progetto, da concordare con l’amministrazione erogante, e comunque tale da non compromettere il perseguimento delle finalita’ previste.
La graduatoria verra’ riportata in un provvedimento del direttore generale che sara’ pubblicato sul sito Internet del Ministero.
La predetta graduatoria contiene l’elenco dei progetti nell’ordine del punteggio decrescente, attribuito dalla commissione di valutazione, finanziabili fino ad assorbimento delle risorse previste dalla presente direttiva.
Per quanto riguarda i progetti immediatamente successivi in graduatoria ritenuti idonei, ma non ammessi a finanziamento per esaurimento delle risorse disponibili, l’Amministrazione potra’ procedere alla loro inclusione nell’iniziativa sperimentale denominata «Adotta un progetto», come descritta nel sito Internet del Ministero.
Non sono ritenuti idonei, e quindi finanziabili, i progetti che riportino un punteggio inferiore al 40% del punteggio massimo ottenibile.
Per i progetti ammessi a finanziamento le organizzazioni di volontariato potranno usufruire della consulenza gratuita dei centri di servizio per il volontariato (di cui al decreto ministeriale dell’8 ottobre 1997), per la predisposizione degli atti formali necessari all’avvio del progetto e per la predisposizione della rendicontazione del progetto stesso. Al fine di rendere il piu’ efficace possibile il supporto alle associazioni di volontariato, sara’ mantenuto uno stretto collegamento tra il Ministero ed il coordinamento nazionale CSV.Net, ed i restanti centri non aderenti.

3.4. Progetti ammessi al finanziamento.

Alle organizzazioni di volontariato il cui progetto sia stato dichiarato ammissibile al finanziamento, verra’ data apposita comunicazione dalla divisione III volontariato della direzione generale per il volontariato.
Le organizzazioni di volontariato ammesse a finanziamento dovranno, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno la seguente documentazione:
– certificato penale e certificato relativo a eventuali carichi pendenti del rappresentante legale dell’organizzazione che ha ottenuto il finanziamento;
– composizione dell’attuale organo rappresentativo dell’associazione;
– codice fiscale dell’organizzazione;
estremi del conto corrente bancario/postale (codice CAB e ABI) o di altra forma per l’accreditamento della somma concessa;
– ultimo bilancio consuntivo dell’ente approvato;
– documentazione inerente l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attivita’, nonche’ per la responsabilita’ civile verso terzi dei volontari e dei destinatari che prenderanno parte alle attivita’ progettuali.
Successivamente alla ricezione e alla verifica della succitata documentazione, alle associazioni verra’ trasmessa una convenzione, in quadruplice copia, dalla quale risulti l’impegno a realizzare il progetto nei tempi e nei modi previsti dalla presente direttiva, con l’indicazione della data di inizio del progetto e della sua durata.
La documentazione e la successiva convezione firmata dal rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato dovra’ essere inviata a: «Osservatorio nazionale per il volontariato – direzione generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali – Ministero della solidarieta’ sociale – divisione III volontariato, via Fornovo n. 8 – 00192 Roma», e recare sulla busta la dizione «Progetto sperimentale volontariato ammesso – Direttiva 2006».
Il mancato invio o l’invio anche parziale della documentazione richiesta entro il termine sopra indicato, comportera’ la decadenza dal diritto al finanziamento. In entrambi i casi citati, potra’ subentrare nel diritto al finanziamento il progetto immediatamente successivo nella graduatoria di quelli dichiarati ammissibili dalla commissione di valutazione.

3.5. Modalita’ di erogazione del finanziamento.

Il finanziamento verra’ erogato in due fasi:
la prima quota, su richiesta del beneficiario e comunque fino ad un massimo del 70% del finanziamento concesso, verra’ versata previa presentazione del progetto esecutivo e di apposita garanzia fideiussoria di cui al successivo punto 5, e dopo la registrazione della convenzione di cui al precedente punto 3 presso i competenti organi di controllo, tenuto conto della disponibilita’ di cassa sul competente capitolo di bilancio;
la seconda quota, pari al saldo, verra’ versata al termine della realizzazione del progetto e a seguito dell’esito positivo dell’accertamento da parte dell’amministrazione della relazione finale sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonche’ della rendicontazione delle spese sostenute per l’intero progetto corredata delle relative fatture e/o giustificativi di spesa.

4. Fideiussione.

A garanzia dell’anticipo richiesto (pari ad un massimo del 70% del finanziamento ministeriale complessivamente concesso al progetto) le associazioni beneficiarie dovranno stipulare apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
Tale fideiussione, che costituisce costo imputabile al progetto, deve essere presentata dall’associazione contestualmente alla richiesta di anticipo, e costituisce condizione necessaria al fine della erogazione del finanziamento.
Il rilascio della fideiussione e’ previsto da parte degli Istituti bancari e da parte di intermediari finanziari non bancari iscritti negli elenchi previsti dal decreto legislativo n. 385/1993, e specificatamente:
1) elenco generale tenuto dall’ufficio italiano cambi (art. 106), consultabile sul sito http://www.uic.it
2) elenco speciale vigilato dalla Banca d’Italia (art. 107), consultabile nel sito http://www.bancaditalia.it
3) elenco delle imprese autorizzate da ISVAP all’esercizio nel ramo cauzione, consultabile nel sito http://www.isvap.it
La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa devono necessariamente contenere:
a) la clausola della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art. 1944, secondo comma, del codice civile;
b) la previsione che, nel caso in cui l’amministrazione rilevi a carico delle associazioni beneficiarie delle inadempienze legate alla realizzazione del progetto, il fideiussore si impegni, rinunciando ad opporre eccezioni, a pagare irrevocabilmente e senza indugio a fronte di una semplice richiesta scritta da parte dell’amministrazione;
c) l’esplicita dichiarazione della permanenza della loro validita’, in deroga all’art. 1957 del codice civile, fino al ventiquattresimo mese successivo alla data di rendicontazione finale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell’amministrazione.

5. Controllo e monitoraggio.

La divisione III della direzione generale per il volontariato effettuera’ attivita’ di controllo e monitoraggio, secondo la normativa nazionale di riferimento, alle associazioni i cui progetti saranno finanziati.
Potranno essere formulati quesiti direttamente alla direzione generale, la quale provvedera’ a diffonderne la conoscenza nei casi ritenuti di interesse generale.
L’osservatorio nazionale per il volontariato viene coinvolto nella attivita’ di monitoraggio dei progetti ammessi a finanziamento.
Le organizzazioni di volontariato sono tenute ad inviare, a meta’ della realizzazione delle attivita’ progettuali, una relazione sullo stato di avanzamento del progetto accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel periodo di riferimento.
In caso di accertamento di motivi che inducano a ritenere non realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso dei fondi erogati non conforme alle finalita’ della presente direttiva, l’ufficio competente potra’, in qualsiasi momento e previa visita della commissione, disporre l’interruzione del progetto e revocare il finanziamento.
In caso di mancata realizzazione dell’intero progetto o di parte di esso, l’associazione dovra’ provvedere alla restituzione del finanziamento o degli acconti di finanziamento percepiti corrispondente alla parte del progetto approvato la cui utilizzazione non e’ documentata.
Entro trenta giorni dal termine delle attivita’ progettuali le organizzazioni di volontariato invieranno alla divisione III della direzione generale per il volontariato la relazione finale, nonche’ il rendiconto amministrativo contabile sul costo complessivo delle spese sostenute, per la verifica di competenza da parte del Ministero della solidarieta’ sociale. A conclusione della verifica l’amministrazione provvedera’ ad erogare la rimanente quota parte del finanziamento e rilascera’ la dichiarazione di svincolo per la polizza fideiussoria.

(omissis)