Dichiarazione/i 12 aprile 1989
Parlamento europeo. Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali, 12 aprile 1989.
Disposizioni generali
1. – (Dignità) – La dignità umana è inviolabile.
2. – (Diritto alla vita). – Chiunque ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza.
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
3. – (Uguaglianza di fronte alla legge). 1. Nell’ambito di applicazione del diritto comunitario, tutti i soggetti sono uguali di fronte alla legge.
2. È vietata ogni discriminazione basata in particolare sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, sull’origine nazionale o sociale, sull’appartenenza ad una minoranza nazionale, sulla ricchezza, sulla nascita o su qualsiasi altra situazione.
(omissis)
4. – (Libertà di pensiero). – Chiunque ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
5. – (Libertà di opinione e di informazione). -1. Chiunque ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o trasmettere informazioni o idee, segnatamente filosofiche, politiche e religiose.
2. L’arte, la scienza e la ricerca sono libere. È rispettata la libertà accademica.
7. – (Tutela della famiglia). – La famiglia gode della tutela giuridica, economica e sociale.
10. – (Libertà di riunione). – Chiunque ha diritto di partecipare a riunioni e manifestazioni pacifiche.
11. – (Libertà di associazione). – 1. Chiunque ha diritto alla libertà di associazione, compreso il diritto di fondare con altri partiti politici e sindacati e d’iscriversi ad essi.
2. Nella sua vita privata, nessuno può essere obbligato a rivelare la propria appartenenza ad un’associazione, purché quest’ultima non sia illegale.
16. – (Diritto all’istruzione). – Chiunque ha diritto a un’istruzione e a una formazione professionale a seconda delle sue capacità
L’insegnamento è libero.
È assicurato il diritto dei genitori dei genitori di fare impartire tale istruzione conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche.
22. – (Pena capitale). – La pena capitale è abolita.
Disposizioni finali
26. – (Limiti). – I diritti e le libertà enunciati nella presente dichiarazione possono essere limitati, entro limiti ragionevoli e indispensabili in una società democratica, solo da una norma giuridica che ne rispetti comunque il contenuto essenziale.
27. – (Livello di protezione). – Nessuna disposizione della presente dichiarazione può essere interpretata come limitativa della tutela offerta dal diritto comunitario, dal diritto degli Stati membri, dal diritto internazionale nonché dai trattati e dagli accordi internazionali in materia di diritti e di libertà fondamentali, né come contraria alla loro attuazione.
Autore:
Parlamento europeo
Parole chiave:
Origine sociale, Famiglia, Razza, Sesso, Inviolabilità, Lingua, Riunione, Colore, Origine nazionale, Dignità umana, Opinioni politiche, Vita, Tortura, Pene inumane, Partiti, Sindacati, Pena capitale, Minoranza, Divieto, Abolizione, Diritto, Libertà, Libertà di pensiero, Associazione, Coscienza, Formazione professionale, Istruzione, Religione, Discriminazione, Tutela, Sicurezza
Natura:
Dichiarazione/i