Dichiarazione/i 10 dicembre 1948
Organizzazione delle Nazioni Unite. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. New York, 10 dicembre 1948.
1. – Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
2. – Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione.
3. – Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
7. – Tutti sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una uguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una uguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
16. – Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno uguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
18. – Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, individualmente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.
19. – Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
20. – Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.
26. – Ogni individuo ha diritto all’istruzione. (omissis).
L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Autore:
O.N.U.
Parole chiave:
Famiglia, Nucleo naturale, Nascita, Vita, Origine sociale, Opinione politica, Origine nazionale, Colore, Lingua, Diritti dell'uomo, Sesso, Razza, Libertà di associazione, Divieto, Libertà di riunione, Libertà, Libertà di pensiero, Libertà di coscienza, Società, Libertà religiosa, Religione, Discriminazione, Sicurezza
Natura:
Dichiarazione/i