Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 20 Luglio 2011

Determinazione/i 30 marzo 2011

Determinazione circa la disciplina del rapporto di lavoro dei giudici laici, dei difensori del vincolo laici e degli uditori laici operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 28-30 marzo 2011

– VISTE le Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l’attività di patrocinio svolta presso gli stessi, approvate dalla 47a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana;

– CONSIDERATA la Determinazione concernente le tabelle dei costi e dei servizi dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause di nullità matrimoniale, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 22-25 marzo 2010;

– RITENUTA la necessità di aggiornare la Determinazione concernente la remunerazione dei giudici laici a tempo pieno operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 gennaio 2003;

– CONSIDERATO che l’esperienza maturata rende opportuno stabilire specifiche disposizioni per la disciplina del rapporto di lavoro dei laici operanti presso i Tribunali ecclesiastici regionali italiani in qualità di giudici, uditori e difensori del vincolo;

– PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio per gli affari giuridici,

approva

la seguente determinazione

Giudici laici

1. Il fedele laico che, possedendo i requisiti previsti dalla normativa canonica, è nominato giudice per un quinquennio, è assunto dalla Regione ecclesiastica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di cinque anni, non rinnovabile, con la qualifica di responsabile di ufficio di particolare importanza. Terminato il quinquennio, qualora sia nominato giudice per un ulteriore quinquennio, è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la medesima qualifica.

2. Il contratto di lavoro, di cui al numero precedente, può essere a tempo pieno o a tempo parziale. Il contratto a tempo pieno prevede quaranta ore di lavoro settimanali, di cui più della metà destinate all’attività istruttoria, da svolgere, di norma, presso la sede del Tribunale ecclesiastico regionale.

3. Ai fini dell’assunzione si richiede:
a. la presentazione del candidato da parte dell’Ordinario proprio;
b. l’esercizio di due anni completi di praticantato come giudice membro del collegio (anche istruttore) presso il Tribunale; il periodo di praticantato è ridotto a un anno per coloro che esercitano l’ufficio di difensore del vincolo a tempo pieno o di uditore a tempo pieno da almeno due anni;
c. la comunicazione previa all’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici, corredata da:
– curriculum vitae del candidato;
– relazione dell’attività svolta nel periodo di praticantato, comprensiva dell’eventuale partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento;
– parere favorevole motivato del Vicario giudiziale;
– parere favorevole motivato del Moderatore.

4. Possono essere assunti dalla Regione ecclesiastica non più di due giudici laici per Tribunale ecclesiastico regionale. Eventuali eccezioni sono valutate dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, considerando il numero di cause introdotte e pendenti e l’organico del Tribunale.

5. Per la parte economica e, in quanto compatibile, per la parte normativa si fa riferimento al contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli Istituti per il sostentamento del clero.

6. La Regione ecclesiastica stipula con il fedele laico, per il periodo in cui esercita l’ufficio di giudice in modo non stabile o non in via esclusiva, un contratto d’opera professionale. Il compenso è determinato in base alle prestazioni effettuate, nella misura stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente.

7. La disposizione di cui al numero precedente si applica anche a coloro che esercitano il periodo del praticantato, di cui al numero 3, lettera b.

Difensori del vincolo laici e uditori laici

8. Il fedele laico che, possedendo i requisiti previsti dalla normativa canonica, è nominato difensore del vincolo per un quinquennio, è assunto dalla Regione ecclesiastica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di cinque anni, non rinnovabile, con la qualifica di responsabile di progetto. Terminato il quinquennio, qualora sia nominato difensore del vincolo per un ulteriore quinquennio, è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la medesima qualifica.

9. Il contratto di lavoro, di cui al numero precedente, può essere a tempo pieno o a tempo parziale. Il contratto a tempo pieno prevede quaranta ore di lavoro settimanali, comprensive della partecipazione alle sessioni istruttorie e della redazione delle animadversiones, da svolgere, di norma, presso la sede del Tribunale ecclesiastico regionale.

10. Ai fini dell’assunzione, si richiede:
a. la presentazione del candidato da parte dell’Ordinario proprio;
b. l’esercizio di due anni completi di praticantato come difensore del vincolo presso il Tribunale;
c. la comunicazione previa all’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici, corredata da:
– curriculum vitae del candidato;
– relazione dell’attività svolta nel periodo di praticantato, comprensiva dell’eventuale partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento;
– parere favorevole motivato del Vicario giudiziale;
– parere favorevole motivato del Moderatore.

11. Può essere assunto dalla Regione ecclesiastica non più di un difensore del vincolo laico per Tribunale ecclesiastico regionale. Eventuali eccezioni sono valutate dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, considerando il numero di cause introdotte e pendenti e l’organico del Tribunale.

12. Per la parte economica e, in quanto compatibile, per la parte normativa si fa riferimento al contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli Istituti per il sostentamento del clero.

13. La Regione ecclesiastica stipula con il fedele laico, per il periodo in cui esercita l’ufficio di difensore del vincolo in modo non stabile o non in via esclusiva, un contratto d’opera professionale. Il compenso è determinato in base alle prestazioni effettuate, nella misura stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente.

14. La disposizione di cui al numero precedente si applica anche a coloro che esercitano il periodo del praticantato, di cui al numero 10, lettera b.

15. Il fedele laico che possiede i requisiti previsti dalla normativa canonica può essere nominato uditore con la medesima disciplina di cui ai numeri 8-14, in quanto a lui applicabile.

16. Può essere assunto dalla Regione ecclesiastica non più di un uditore laico per Tribunale ecclesiastico regionale. Eventuali eccezioni sono valutate dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, considerando il numero di cause introdotte e pendenti e l’organico del Tribunale.

17. La presente determinazione entra in vigore il 1° gennaio 2012.