Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 13 Giugno 2006

Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 1997, n.1744

Giunta Regionale della Campania. Delibera 18 marzo 1997, n. 1744: “Ordinamento del servizio di assistenza religioso cattolico nelle strutture di ricovero”.

(Omissis)

L’Assessore alla Sanità Raffaele Calabrò
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa
dal dirigente del Settore

PREMESSO:

-che la legge 23/12/1978 n. 833, all’art.38 prevede sia assicurata l’assistenza religiosa presso le strutture di ricovero, nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino, e che a tanto provvedano le unità sanitarie locali d’intesa con gli Ordinari diocesani o con le rispettive autorità religiose di altri culti;
-che la Giunta Regionale con delibere n. 2791 del 24/05/83, provvide ad adottare uno schema tipo di protocollo d’intesa fra le UU.SS.LL. e gli Ordinari Diocesani per l’ordinamento del Servizio di Assistenza Religiosa Cattolica nelle strutture di ricovero, perchè le stesse se ne avvalessero nella loro autonomia decisionale ai fini della necessaria uniformità;
-che, in applicazine dei DD.L.vi n 502/9 e 517/93, la Regione Campania con Legge n. 32/94, ha provveduto al riordino del Servizio Sanitario Regionale, costituendo le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere;

RITENUTO che, a tal fine, sia indispensabile fornire alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere uno schema tipo di intesa rispondente alla nuova configurazione del Servizio Sanitario Regionale e che costituisca un utile strumento tecnico per la disciplina che le stesse riterranno opportuno conferire alla materia nel quadro della legislazione vigente;

SENTITO il parere delle Autorità Ecclesiastiche Cattoliche, trasmesso dalla Curia Arcivescovile di Napoli con nota dell’11/03/1996 protocollo dell’Assessorato alla Sanità–A.G.C. Assistenza Sanitaria n. 6487 del 22/05/96, mentre per gli altri Culti sarà cura delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. acquisirne eventuali assensi;

VISTO il D.P.R. n. 761/79;
VISTO il D.P.R. 270/87, così come integrativo e modificato dal D.P.R. 384/90;
VISTO il D.L.vo n. 502/92 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO la L.R. n. 32 del 3/11/1994;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intendono integralmente riportato;
-di approvare lo schema tipo di protocollo di intesa, tra le AA.SS.LL. ed AA.OO., e gli Ordinari Diocesani,
per l’ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero che è parte integrante della presente;
-di inviare il predetto schema alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Sanitarie Ospedaliere perchè se ne avvalgano,nella loro autonomia decisionale ai fini della necessaria uniformità;
-di inviare all’Assessorato alla Sanità per il seguito di competenza;
-di non inviare alla CCARC ai sensi del D.L.vo n. 40/93.

IL SEGRETARIO
dr. Antonio Gargiulo
IL PRESIDENTE RASTRELLI

All.to n.1 Allegato alla delibera
Schema tipo per l’ordinamento del servizio di assistenza religioso cattolico nelle strutture di ricovero.

-ASSISTENTI RELIGIOSI DELLE AA.SS.LL. E AA.00.
-Addì…………………………l’A.S.L./A.O………………………………nella persona del Direttore Generale ……………..e l’Ordinario Diocesano di………………Mons. …………………sottoscrivono il seguente protocollo d’intesa relativo all’ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica ai sensi dell’art. 38 della legge 23.12.1978 n.833.

ART.1) SOGGETTI DELL’ASSISTENZA RELIGIOSA

L’assistenza religiosa cattolica è assicurata dall’A.S.L./A.O. mediante apposito servizio, diretto a facilitare a tutti gli utenti e loro familiari e al personale del servizio sanitario nazionale, il libero esercizio del diritto di professare la propria fede religiosa.

ART.2) COMPETENZA

L’A.S.L/A.O. provveda al servizio di assistenza religiosa nell’ordine e con i mezzi che le sono propri;è fatta salva la competenza dell’autorità ecclesiastica nella sfera doll’azione spirituale e pastorale.
ART.3) ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA
Il servizio di assistenza religiosa è istituito presso i sotto elencati presidi ospedalieri:………………………………………………

ART.4) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L’assistenza religiosa comprende:
a) il concorso ai fini istituzionali del S.S.N. per l’apporto dell’assistenza religiosa al processo terapeutico dell’ammalato;
b) la relazione di sostegno psicologico a livello umano e sociale;
c) il ministero spirituale, attuato in forma individuale e/o comunitaria con mezzi di comunicazione d’uso nell’attività ecclesiale e nel rispetto delle esigenze dell’ambiente di ricovero, mediante la celebrazione quotidiana del culto divino l’amministrazione dei sacramenti, la catechesi, l’organizzazione di attività pastorali e culturali religiose;
d) il proprio contributo in materia eticoreligiosa alla formazione del personale in attività di servizio e degli allievi delle scuole istituite o istituende nell’A.S.L./A.O., con particolare riguardo agli aspetti ambientali e professionali;
e) le prestazioni di carattere amministrativo per l’organizzazione e le sigenze dell’Ufficio (certificazioni, corrispondenza, archivio, custodia della cappella, degli arredi e suppellettili sacre, ecc.)

ART.5) NUMERI DEGLI ASSISTENTI RELIGIOSI

Il numero degli assistenti religiosi è rapportato al numero dei pazienti e alle finalità specifiche delle singole strutture sociosanitarie (punto di riferimento le strutture di ricovero e cura potrà essere il parametro storico di almeno un assistente religioso fino a 300 posti letto per acuti e 400 posti letto per lungo degenti).
Pertanto gli assistenti religiosi sono
cosi distribuiti:…….…………………………………………………………………………………………………………………
(elencare il numero degli assistenti religiosi per ogni struttura avendo cura di specificare per ciascuno di essi se il rapporto è di ruolo o di convenzione).

ART. 6) Ai sensi dell’art.9 terzo comma del D.P.R. n.761/79 spetta all’Ordinario diocesiano (previa intesa con il Superiore Provinciale protempore, quando il servizio fosse affidato ai religiosi) la scelta degli assistenti religiosi e la loro sostituzione temporanea con personale straordinario in tutto le ipotesi di assenza o di impedimento.
Con lo scadere del 65′ anno di età, l’assistente religioso potrà rimanere in servizio tramite convenzione.

ART.7) ASSUNZIONE DEL PERSONALE

L’assunzione in servizio del personale di assistenza religiosa cattolica è effettuata per chiamata con deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L./A.O. su designazione dell’ordinario Diocesiano di …………… All’ordinario Diocesano spetta la designazione degli Assistenti Religiosi supplenti in caso di temporanea assenza o impedimento dei titolari, per aspettativa, congedi o riposi.

ART.8) DISPENSA DAL SERVIZIO DEGLI ASSISTENTI RELIGIOSI PER MOTIVI PASTORALI

Quando la dispensa dal servizio di cui all’art.55 del D.P.R.20.12.79 n.761 dovesse essere pronunziata per motivi pastorali, il procedimento di dispensa è di competenza dell’Autorità ecclesiastica, a norma del diritto canonico. Il giudizio espresso dall’Autorità ecclesiastica, senza obbligo di motivazione, è vincolante per l’amministrazione dell’A.S.L./A.O.

ART.9) CORSI DI INFORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO (ART.46 D.P.R. 761/79)

I corsi di informazione e di aggiornamento degli Assistenti Religiosi saranno organizzati dalle AA.SS.LL./AA.OO. di intesa e con la collaborazione delle Autorità ecclesiastiche competenti, sia in relazione ai programmi sia per quanto riguarda i docenti.

ART.10) DIPENDENZA GERARCHICA

Nell’esercizio dell’apostolato e dell’azione pastorale gli assistenati religiosi dipendono unicamente dall’Ordinario Diocesano, a norma delle leggi della Chiesa. Per tutte le altre attività ed implicazioni estranee alla sfera religiosa pastorale, gli assistenti religiosi sono tenuti a rispettare le norme regolamentari dell’A.S.L./A.O. Compatibilmente conmoatibilmente con la pecularietà del loro servizio.

ART.11) TRASFERIMENTI E DIMISSIONI DAL SERVIZIO

Il trasferimento degli assistenti religiosi ad altra struttura del S.S.N. o l’eventuale esonero dal servizio per gravi motivi segnalati dall’A.S.L./A.O. è disposto d’intesa con l’Ordinario della Diocesi di provenienza e nel solo caso di trasferimento della Diocesi di destinazione.

ART.12) ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTI

L’organizzazione dell’assistenza religiosa è coordinata con le esigenze degli altri servizi e presidi dell’A.S.L./A.O. d’intesa con l’ufficio di direzione della stessa tramite il responsabile del Servizio interessato. È altresì coordinata con l’azione pastorale territoriale e, diocesana, sotto la responsabilità di un Assistente Coordinatore designato dall’Ordinario Diocesano al quale spetta giudicare l’opportunità pastorale delle iniziative.

ART.13) ATTIVITÀ DI PERSONE ESTRANEE AL SERVIZIO

Gli assistenti religiosi possono essere coadiuvati da terzi nell’espletamento del loro ministero secondo le necessità e in circostanze particolari. L’A.S.L./A.O. assume a proprio carico l’onere di tali attivìtà, a condizione che la spesa sia approvata preventivamente dai competenti Organi e secondo la vigente normativa. Fatti salvi i diritti particolari previgenti, è riconosciuta, ai Parroci la possibilita di celebrare i funerali dei loro fedeli nella chiesa dell’Ospedale. Tale facoltà è, subordinata alla richiesta dei familiari del defunto. Ai sacerdoti è consentito l’ingresso fuori dell’orario normale di visita, quando fanno visita ai pazienti, per motivo di ministero.

ART.14) SERVIZIO PERMANENTE

La natura del servizio di assistenza religiosa comporta la necessitàdi assicurareil costante funzionamento del servizio stesso.
Tale funzionamento è assicurato dalla presenza o dalla reperibilità degli Assistenti Religiosi con responsabilità solidale dei singoli. All’uopo dovrà garantirsi da parte dell’A.S.L./A.O. la loro sostituzione retribuita per le ferie ed i riposi ed altre assenze giustificate previste dalla normativa, da effettuarsi a integrazione e nell’ambito della normale attività liturgico-pastorale.

ART.15) LOCALI ED ATTREZZATURE

Per l’espletamento del servizio di assistenza,raligiosa ed il buon andamento del culto dovranno essere agibili ed in buon ordine:
a) i locali della Cappella e della sacrestia con le relative attrezzature;
b) una sala riunioni, anche in uso non esclusivo, per le esigenze delle attività pastorali;
c) i locali di alloggio del personale di assistenza religiosa, nonchè i locali di ufficio, con opportuna attrezzatura ( telefono abilitato alle comunicazioni urbane ed interurbane, ecc.);
d) una camera con servizi, convenientemente, arredata, per uso ufficio-alloggio, per il personale supplente o residente fuori della struttura di ricovero.

ART.16) FUNZIONAMENTO DELLE SPESE DI SERVIZIO

Le spese di culto, quelle di acquisto o conservazione degli arredi, suppellettili ed attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia ed il riassetto, nonché le spese di illuminazione e riscaldamento di tutti i fabbricati e locali adibiti al servizio sono a carico dell’A.S.L./A.O.. Salvo diverse successive prescrizioni di legge, il personale di servizio di assistenza religiosa, ai fini della retribuzione, degli aumenti periodici di stipendio e delle indennità di legge, viene parificato al livello 7° ai sensi del D.P.R. 270/87 così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 384/90 e vigente normativa contrattuale. Si estendono al personale di assistenza religiosa cattolica le disposizioni contenute nella normativa vigente per quanto riguarda il godimento del congedo, ordinario, delle aspettive, del congedo straordinario e dei riposi (un giorno alla settimana). Le spese per il vitto, dove il servizio mensa non esiste o è insufficiente sono valutate forfettariamente in misura non difforme da quelle applicate al restante personale e scomputate mensilmente sulle retribuzioni.

ART.17) RESPONSABILITÀ

Per qualsiasi osservazione che possa riguardare, il comportamento in servizio degli assistenti religiosi in rapporto al loro ministero, la A.S.L./A.O. renderà edotto l’interessato e, in caso di recidiva, riferirà all’Ordinario Diocesano per gli eventuali provvedimenti.
Il deferimento alla Commissione di disciplina e l’inizio di qualsiasi procedimento disciplinare a carico degli assistenti religiosi, per infrazioni a doveri attinenti l’ambito di competenza della pubblica amministrazione, dovranno essere notificati preventivamente alla competente autorità ecclesiastica.

ART.18) CARATTERE SPECIALE DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE

La convenzione esclude ogni rapporto di impiego con gli assistenti religiosi, essa è disciplinata dal presente protocollo d’intesa a integrazione della normativa prevista da D.P.R. 20/12/1979 n. 761. Il presente protocollo costituisce fonte giuridica dell’ordinamento del servizio di assistenza religiosa da deliberarsi dall’A.S.L./A.O. (art.38 L.n. 833 del 23.12.78).
Nei dubbi interpretativi e nei casi non previsti si farà ricorso all’ ulteriore accordo fra le parti e, nelle materie riguardanti il personale, allo stato giuridico del personale del S.S.N..

(Omissis)