Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Ottobre 2016

Deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2016, n.1333

Deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2016, n. 1333: "LR 23/2015, art. 37, comma 1 e comma 4 (Norme regionali in materia di beni culturali). Approvazione del Bando per il finanziamento di iniziative progettuali riguardanti la valorizzazione degli archivi storici".

(omissis)

ALLEGATO

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1333 DEL 15 LUGLIO 2016
Bando per il finanziamento di iniziative progettuali riguardanti la valorizzazione degli archivi storici, ai sensi dell’articolo 37, commi 1 e 4, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali).

Art. 1 Finalità
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo
Art. 4 Progetti finanziabili
Art. 5 Spese ammissibili e spese non ammissibili
Art. 6 Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo
Art. 7 Comunicazione di avvio del procedimento e relativo termine
Art. 8 Istruttoria, procedimento valutativo, graduatorie ed elenchi
Art. 9 Cause di inammissibilità della domanda di contributo
Art. 10 Intensità ed ammontare del contributo
Art. 11 Cumulo dei contributi
Art. 12 Concessione ed erogazione del contributo
Art. 13 Realizzazione e modifiche dei progetti
Art. 14 Rendicontazione della spesa
Art. 15 Documentazione giustificativa della spesa
Art. 16 Obblighi del beneficiario
Art. 17 Revoca del decreto di concessione del contributo
Art. 18 Rinvio
Art. 19 Trattamento dati personali
Art. 20 Note informative
Allegato A Criteri valutativi, indicatori e punteggi

Art. 1 Finalità
1. Al fine di valorizzare il patrimonio documentario conservato negli archivi storici del Friuli Venezia Giulia, il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 37, commi 1 e 4, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), i procedimenti volti alla concessione di contributi per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto attività dirette all’ordinamento e alla migliore conservazione del patrimonio medesimo.

Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente Bando si intende per:
a) archivio storico: complesso di documenti formati antecedentemente al 1976, destinati alla conservazione permanente e alla consultazione da parte del pubblico;
b) patrimonio documentario medioevale e moderno: pluralità di documenti prodotti antecedentemente al 1816;
c) archivio medioevale e moderno: archivio storico comprendente anche patrimonio documentario prodotto antecedentemente al 1816;
d) enti ecclesiastici: enti cattolici nonché di qualsiasi altra confessione religiosa riconosciuta dallo Stato italiano con i quali sono state stipulate intese approvate con legge;
e) azioni urgenti e indifferibili di salvaguardia dell’archivio medioevale e moderno: azioni volte a eliminare o a limitare il rischio di degrado irreversibile o di degrado esteso del patrimonio documentario di cui l’archivio stesso è composto;
f) altre azioni di salvaguardia dell’archivio medioevale e moderno: azioni di disinfestazione dei locali nei quali è conservato l’archivio medioevale e moderno e azioni di disinfezione del patrimonio documentario ivi conservato;
g) interventi edilizi: qualunque opera che porti alla realizzazione di una nuova costruzione o che, intervenendo su un edificio esistente, lo modifichi; rientrano in quest’ultima fattispecie, in via esemplificativa, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia;
h) spese sostenute: spese già pagate.

Art. 3 Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo
1. Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al presente Bando i soggetti che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) enti locali e altri enti pubblici del Friuli Venezia Giulia proprietari di archivi medioevali e moderni;
b) enti privati, ad esclusione degli enti ecclesiastici, proprietari di archivi medioevali e moderni per i quali sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale di cui all’articolo 13, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Art. 4 Progetti finanziabili
1. Possono essere finanziati, secondo l’ordine di priorità di cui all’articolo 8, comma 8, i progetti finalizzati alla valorizzazione degli archivi medioevali e moderni di proprietà degli enti pubblici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), nonché degli archivi medioevali e moderni, per i quali sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale di cui all’articolo 13, del D.Lgs. 42/2004, di proprietà degli enti privati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b); tali progetti possono essere finanziati solo se consistenti, alternativamente, in uno dei seguenti interventi:
a) azioni urgenti e indifferibili di salvaguardia dell’archivio medioevale e moderno;
b) digitalizzazione del patrimonio documentario medioevale e moderno;
c) riordinamento e inventariazione del patrimonio documentario medioevale e moderno;
d) altre azioni di salvaguardia dell’archivio medioevale e moderno.
2. Possono essere finanziati solo i progetti di cui al comma 1:
a) per i quali è richiesto un contributo non inferiore a Euro 5.000,00 (cinquemila,00) e non superiore a Euro 15.000,00 (quindicimila,00);
b) non iniziati alla data di presentazione della relativa domanda di contributo;
c) finalizzati alla valorizzazione di archivi conservati in locali siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 5 Spese ammissibili e spese non ammissibili
1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili ai progetti descritti nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di durata dei progetti stessi, sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente il contributo.
2. In particolare, sono ritenute ammissibili le spese rientranti nelle seguenti categorie:
a) spese relative all’utilizzo di personale interno all’ente privato richiedente il contributo, qualora assunto o impegnato esclusivamente per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 4, comma 1;
b) spese per il lavoro straordinario di dipendenti pubblici imputabili ai progetti di cui all’articolo 4, comma 1;
c) spese per compensi a consulenti esterni, collaboratori esterni o fornitori di servizi, per la realizzazione degli interventi elencati nell’articolo 4, comma 1;
d) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni indispensabili e strumentali agli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, esclusi i costi per il riscatto degli stessi.
3. Le spese di cui al comma 2, lettere a) e b) sono ammissibili in misura non superiore al 30% dell’importo del contributo massimo concedibile.
4. Sono in ogni caso inammissibili le seguenti tipologia di spesa:
a) spese per l’acquisto di beni;
b) spese per oneri finanziari, ammende, penali, interessi;
c) spese per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto richiedente il contributo;
d) spese per controversie legali.

Art. 6 Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo
1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell’Amministrazione regionale competente in materia di beni culturali, di seguito Servizio, apposita domanda di concessione del contributo, nei termini e con le modalità di cui ai commi successivi.
2. La domanda di contributo è sottoscritta, a pena di inammissibilità, con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo ovvero dall’eventuale diverso soggetto legittimato; alla domanda deve essere in ogni caso allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
3. I soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di bollo allegano alla domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) relativa all’assolvimento dell’obbligo di pagamento da parte del soggetto richiedente il contributo, con indicazione di tutti i dati relativi all’identificativo della marca da bollo; la domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti dal soggetto richiedente per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione regionale.
4. La domanda di contributo va presentata al Servizio, a pena di inammissibilità, perentoriamente dalle ore 12.00.00 del 28 luglio 2016 alle ore 12.00.00 del 6 settembre 2016 ed esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma web FEGC – Front-end generalizzato contributivo, accessibile dal sito www.regione.fvg.it; con decreto del Direttore del Servizio reso disponibile sul medesimo sito sono approvate le caratteristiche tecniche della piattaforma web nonché la modulistica per la presentazione della domanda.
5. Ciascun soggetto interessato può presentare una sola domanda di contributo ed ogni domanda può riferirsi ad un solo progetto finalizzato alla realizzazione di un solo intervento tra quelli elencati nell’articolo 4, comma 1.
6. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo, tutte le domande presentate sono inammissibili.
7. Nel caso in cui in una sola domanda di contributo venga proposto un progetto comprendente più interventi tra quelli indicati nell’articolo 4, comma 1, la domanda è inammissibile.
8. A parziale deroga di quanto previsto ai commi 5 e 6, nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo aventi tutte ad oggetto il medesimo intervento, è ammissibile esclusivamente l’ultima domanda presentata.
9. L’inoltro della domanda di contributo è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo ad essa non imputabili, la domanda stessa non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 4. Qualora, per eventuali disguidi tecnici verificatisi nel giorno previsto per la scadenza del termine di presentazione delle domande, il sistema informatico regionale non consentisse la trasmissione delle domande, il termine ultimo di presentazione di cui al comma 4 sarà riaperto e prorogato sino alle ore 12.00.00 del giorno successivo a quello di risoluzione del disguido.
10. Le successive comunicazioni tra il Servizio e i soggetti richiedenti il contributo avvengono preferibilmente via posta elettronica certificata (PEC).

Art. 7 Comunicazione di avvio del procedimento e relativo termine
1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione dell’elenco identificativo delle domande pervenute.
2. Il procedimento si conclude, con l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi di cui all’articolo 8, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.

Art. 8 Istruttoria, procedimento valutativo, graduatorie ed elenchi
1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a bando di cui all’articolo 36, commi 1 e 3, della legge regionale 7/2000.
2. Attraverso l’attività istruttoria, il Servizio accerta l’ammissibilità delle domande di contributo, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi dei progetti, nonché l’ammissibilità delle spese, determinando conseguentemente l’ammontare della spesa ammissibile a contributo.
3. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva si renda necessaria per l’istruttoria delle domande di contributo; tale documentazione deve essere fornita entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di contributo è considerata inammissibile e archiviata.
4. Al termine dell’attività istruttoria il Servizio predispone l’elenco delle domande di contributo inammissibili nonché quattro elenchi di domande ammissibili contenenti rispettivamente:
a) domande di contributo aventi ad oggetto progetti consistenti in azioni urgenti e indifferibili di salvaguardia dell’archivio medioevale e moderno;
b) domande di contributo aventi ad oggetto progetti consistenti in interventi di digitalizzazione del patrimonio documentario medioevale e moderno;
c) domande di contributo aventi ad oggetto progetti consistenti in interventi di riordinamento e inventariazione del patrimonio documentario medioevale e moderno;
d) domande di contributo aventi ad oggetto progetti consistenti in altre azioni di salvaguardia dell’archivio medioevale e moderno.
5. Al fine della formazione delle quattro rispettive graduatorie, le domande di contributo ammissibili contenute negli elenchi di cui al comma 4 vengono valutate dalla Commissione di valutazione costituita ai sensi dell’articolo 37, comma 4 bis, della legge regionale 23/2015, che attribuisce ai progetti con esse proposti i punteggi relativi ai criteri di cui all’allegato A; il punteggio massimo attribuibile ai progetti oggetto di valutazione è pari a punti 50.
6. Nel caso di domande di contributo a parità di punteggio, l’ordine di graduatoria è determinato dall’applicazione successiva dei seguenti criteri:
a) attribuzione di priorità alle domande di contributo relative a progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto al criterio valutativo di cui alla lettera a) dei punti 1, 2, 3 e 4 dell’allegato A;
b) attribuzione di priorità alle domande di contributo relative a progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto al criterio valutativo di cui alla lettera b) dei punti 1, 2, 3, e 4, dell’allegato A;
c) ordine cronologico di presentazione della domanda di contributo, con preferenza per la domanda anteriore individuata sulla base del numero di protocollo automaticamente attribuito dal sistema informatico.
7. Le quattro graduatorie delle domande di contributo ammissibili, nonché l’elenco delle domande inammissibili sono approvati entro il termine di cui all’articolo 7, comma 2 con decreto del Direttore centrale competente in materia di beni culturali da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Regione.
8. I contributi sono assegnati, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, con scorrimento delle quattro graduatorie, partendo dalla domanda di contributo relativa al progetto cui è stato assegnato il punteggio più alto, secondo il seguente ordine di priorità:
a) graduatoria delle domande di contributo aventi ad oggetto azioni urgenti e indifferibili di salvaguardia dell’archivio medioevale e moderno;
b) graduatoria delle domande di contributo aventi ad oggetto interventi di digitalizzazione del patrimonio documentario medioevale e moderno;
c) graduatoria delle domande di contributo aventi ad oggetto interventi di riordinamento e inventariazione del patrimonio documentario medioevale e moderno;
d) graduatoria delle domande di contributo aventi ad oggetto altre azioni di salvaguardia dell’archivio medioevale e moderno.
9. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l’entità del contributo prevista dall’articolo 10 a favore dell’ultima domanda utilmente collocata in graduatoria, il contributo non viene assegnato.
10. In caso di rinuncia al contributo, nonché nei casi di decadenza dal diritto al contributo stesso ovvero qualora si rendano disponibili ulteriori risorse entro la fine dell’esercizio finanziario corrente, si procede allo scorrimento delle graduatorie con le modalità di cui al comma 8.
11. Alla Commissione di valutazione di cui al comma 5 compete altresì ogni ulteriore valutazione tecnica che si renda eventualmente necessaria nel corso del procedimento contributivo.

Art. 9 Cause di inammissibilità della domanda di contributo
1. Sono inammissibili le domande di contributo:
a) presentate da soggetti diversi dai soggetti legittimati individuati all’articolo 3, comma 1;
b) relative a interventi non rientranti tra quelli di cui all’articolo 4, comma 1;
c) presentate dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 per interventi su archivi medioevali e moderni di cui non sono proprietari;
d) che prevedono una richiesta di contributo inferiore all’importo minimo o superiore all’importo massimo di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a);
e) relative a interventi già iniziati alla data di presentazione della domanda di contributo;
f) relative a interventi riguardanti archivi medioevali e moderni conservati in locali siti al di fuori del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
g) non presentate nei termini e con le modalità di cui all’articolo 6 e segnatamente:
1) non presentate utilizzando la procedura e la modulistica di cui all’articolo 6, commi 1 e 4;
2) non sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo ovvero dall’eventuale diverso soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 6, comma 2;
3) non corredate da fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore della domanda ai sensi dell’articolo
6, comma 2;
4) non inviate nell’arco temporale di cui all’articolo 6, comma 4 previsto per la presentazione delle domande di contributo ovvero, nel caso di eventuali disguidi tecnici verificatisi nel giorno di scadenza del termine di presentazione, entro il termine prorogato ai sensi del comma 9 del medesimo articolo;
5) contenenti più progetti ovvero contenenti un solo progetto articolato in una pluralità di interventi ai sensi dell’articolo 6, comma 7;
h) relativamente alle quali non è stata prodotta, entro il termine di cui all’articolo 8, comma 3, la documentazione integrativa o sostitutiva richiesta dal Servizio a fini istruttori;
i) aventi ad oggetto interventi edilizi.
2. Sono altresì inammissibili, ai sensi dell’articolo 6, commi 5, 6 e 8, tutte le domande di contributo presentate dal medesimo soggetto qualora anche solo due di queste abbiano ad oggetto interventi diversi.

Art. 10 Intensità ed ammontare del contributo
1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi in misura pari alla spesa ammissibile, qualora questa non sia superiore alla soglia massima di Euro 15.000,00 (quindicimila,00) e in misura pari a Euro 15.000,00 (quindicimila,00) qualora la spesa ammissibile sia invece superiore alla predetta soglia massima.

Art. 11 Cumulo dei contributi
1. I contributi di cui al presente Bando sono cumulabili con altri contributi pubblici, anche regionali, o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per la realizzazione del medesimo progetto, fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta a pena di rideterminazione del contributo concesso.
2. In sede di presentazione della domanda di contributo e di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l’entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per il medesimo progetto.

Art. 12 Concessione ed erogazione del contributo
1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi con decreto del Responsabile del procedimento, entro novanta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di cui all’articolo 8.
2. Con il decreto di concessione viene erogato un anticipo pari al settanta per cento del contributo concesso; il saldo del contributo viene erogato a seguito dell’approvazione del rendiconto.

Art. 13 Realizzazione e modifiche dei progetti
1. La realizzazione dei progetti di cui al presente Bando è subordinata all’autorizzazione di cui all’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 da parte della Soprintendenza Archivistica per il Friuli Venezia Giulia.
2. I termini per l’inizio e per l’ultimazione della realizzazione dei progetti vengono fissati, sulla base e in coerenza con quanto indicato dal soggetto beneficiario nella domanda di contributo, con il decreto di concessione; il beneficiario può tuttavia dare inizio alla realizzazione dei progetti anche anteriormente alla emanazione del decreto di concessione, dandone comunicazione al Servizio.
3. I termini di cui al comma 2 possono essere prorogati una sola volta su istanza del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza dei termini medesimi.
4. Sono consentite eventuali variazioni dei progetti finanziati a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del progetto stesso; per modifiche sostanziali si intendono:
a) le variazioni apportate all’attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda di contributo;
b) le variazioni degli elementi progettuali oggetto di valutazione, che comporterebbero l’assegnazione di un punteggio complessivo diverso da quello attribuito, tale da pregiudicare la utile collocazione in graduatoria del progetto.
5. Il beneficiario comunica al Servizio le variazioni che intende apportare al progetto finanziato; in caso di dubbi sulla rilevanza delle modifiche comunicate, la valutazione compete alla Commissione di cui all’articolo 8, comma 5.

Art. 14 Rendicontazione della spesa
1. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui al presente Bando, i beneficiari presentano, entro il termine perentorio del 30 giugno 2017, idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta, conformemente a quanto previsto dal Capo III, del Titolo II, della legge regionale 7/2000, nonché la dichiarazione di cui all’articolo 11, comma 2 e l’ulteriore documentazione eventualmente prescritta con il decreto di concessione.
2. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva si renda necessaria per l’esame della rendicontazione di cui al comma 1; tale documentazione deve essere fornita entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale le spese non idoneamente giustificate non verranno considerate al fine della determinazione della spesa ammissibile rendicontata.
3. Il beneficiario deve rendicontare il cento per cento della spesa dichiarata ammissibile ai sensi dell’articolo 8, comma 2.
4. Qualora in sede di rendicontazione si accerti che:
a) la spesa ammissibile risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia superiore rispetto all’ammontare della spesa dichiarata ammissibile ai sensi dell’articolo 8, comma 2, l’ammontare del contributo rimane invariato;
b) la spesa ammissibile risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore rispetto all’ammontare della spesa dichiarata ammissibile ai sensi dell’articolo 8, comma 2, il contributo è di conseguenza rideterminato come segue:
1) se la spesa dichiarata ammissibile ai sensi dell’articolo 8, comma 2 non è superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila,00), l’ammontare del contributo è rideterminato in misura equivalente alla spesa ammissibile effettivamente sostenuta;
2) se la spesa dichiarata ammissibile ai sensi dell’articolo 8, comma 2 è superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila,00), l’ammontare del contributo è ridotto in misura proporzionale alla riduzione della spesa ammissibile rendicontata rispetto alla predetta spesa dichiarata ammissibile;
c) per la realizzazione del progetto sono stati ottenuti contributi o finanziamenti pubblici o privati ulteriori rispetto a quelli eventualmente indicati con la domanda di contributo, e la somma di questi con il contributo concesso ai sensi del presente Bando superi la spesa dichiarata ammissibile ai sensi dell’articolo 8, comma 2, l’ammontare del contributo è di conseguenza rideterminato in misura pari alla differenza tra la predetta spesa dichiarata ammissibile e gli altri contributi e/o finanziamenti suddetti;
d) la spesa ammissibile rendicontata è inferiore al cinquanta per cento dell’ammontare del contributo concesso, il beneficiario decade dal diritto al contributo.
5. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto è approvata con decreto del Direttore del Servizio.
6. I rendiconti sono approvati con decreto del Responsabile del procedimento, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

Art. 15 Documentazione giustificativa della spesa
1. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante il suo avvenuto pagamento da parte del beneficiario; ai fini della prova dell’avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti ai sensi del comma 3.
2. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l’indicazione che la spesa è stata sostenuta dal medesimo, anche solo parzialmente, con il contributo regionale, nonché degli estremi del decreto di concessione.
3. E’ ammesso il pagamento di spese in contanti entro i limiti di legge; in tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal soggetto emittente e reca la data di pagamento, ovvero il soggetto emittente rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, il pagamento del personale interno ed esterno al soggetto beneficiario del contributo impegnato nel progetto è specificamente comprovato da bonifico bancario o assegno bancario non trasferibile o assegno circolare, nonché da attestazione di pagamento con modello F24 (o dichiarazione cumulativa con prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario che dettaglia la composizione del pagamento), accompagnati da estratto conto dal quale si evinca la diretta connessione tra il pagamento effettuato dal soggetto beneficiario e il soggetto destinatario del pagamento stesso.

Art. 16 Obblighi del beneficiario
1. La concessione dei contributi di cui al presente Bando è subordinata all’impegno assunto dal beneficiario di consentire l’accesso al materiale conservato negli archivi ai sensi dell’articolo 38, comma 2, della legge regionale 23/2015.
2. Il mancato rispetto della prescrizione di cui al comma 1 comporta la revoca del decreto di concessione del contributo.

Art. 17 Revoca del decreto di concessione del contributo
1. Il decreto di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo del beneficiario che si verifica in particolare nei seguenti casi:
a) rinuncia del beneficiario;
b) mancato riscontro, in sede di accertamento, dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 3 e oggettivi di cui all’articolo 4,
comma 1 e comma 2, lettera c), dichiarati all’atto di presentazione della domanda di contributo;
c) accertamento della mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato;
d) accertamento dell’avvenuto inizio del progetto in data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo;
e) mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione del progetto come fissati con il decreto di concessione ai sensi
dell’articolo 13, comma 2 o successivamente prorogati ai sensi del comma 3 dell’articolo medesimo;
f) realizzazione del progetto senza l’autorizzazione di cui all’articolo 13, comma 1;
g) mancata presentazione del rendiconto nel termine di cui all’articolo 14, comma 1;
h) accertamento, in sede di rendicontazione, del verificarsi delle ipotesi di cui all’articolo 14, comma 4, lettera d);
i) accertamento dell’inadempimento dell’impegno assunto ai sensi dell’articolo 16, comma 1.

Art. 18 Rinvio
1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del Bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 19 Trattamento dati personali
1. Ai sensi dell’articolo 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si rende noto che i dati personali forniti con le domande di contributo e la documentazione prevista dal Bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti ai procedimenti del Bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’istruttoria e della valutazione delle domande di contributo.
3. All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7, del decreto legislativo 196/2003.
4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale competente in materia di beni culturali; Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali; Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.
5. La presentazione della domanda di contributo comporta automaticamente il consenso alla esibizione del progetto o alla trasmissione di una sua copia ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alle esigenze di riservatezza, nonché il consenso alla pubblicazione della relazione illustrativa del progetto stesso, in caso di concessione del contributo, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione.

Art. 20 Note informative
1. Il Bando, approvato con delibera della Giunta regionale, sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione.