Deliberazione 31 dicembre 2001
Garante per la protezione dei dati personali: ”
Differimento al 31 gennaio 2002 dell’efficacia delle autorizzazioni generali rilasciate il 20 settembre 2000″, 31 dicembre 2001.
(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 15 del 18 gennaio 2002)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Viste le autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari numeri 1/2000, 2/2000, 3/2000, 4/2000, 5/2000, 6/2000 e 7/2000 rilasciate il 20 settembre 2000 ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 41, comma 7, della legge n. 675/1996, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2000, n. 229 e in scadenza al 31 dicembre 2001; viste, altresì, le autorizzazioni in scadenza alla data rilasciate su richiesta di singoli titolari del trattamento in casi particolari;
Considerato che il 28 dicembre 2001 è stato emanato un decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2001 in attuazione della legge n. 127 del 2001, contenente alcune disposizioni integrative e modificative della citata legge n. 675/1996 rilevanti ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni e di cui è prevista l’entrata in vigore il 1 febbraio 2002;
Ritenuta la necessità di differire il rilascio di nuove autorizzazioni ad un momento successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del summenzionato decreto, attualmente in corso di pubblicazione;
Ritenuta, pertanto, la necessità di differire temporaneamente sino a tutto il 31 gennaio 2002 l’efficacia delle menzionate autorizzazioni in scadenza al 31 dicembre 2001, e ciò al fine di permettere la prosecuzione dei vari trattamenti di dati già autorizzati nei riguardi di diversi soggetti privati e pubblici;
Visti gli atti d’ufficio;
Viste le osservazioni dell’ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore il prof. Stefano Rodotà;
Delibera
di differire sino al 31 gennaio 2002 l’efficacia delle autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari numeri 1/2000, 2/2000, 3/2000, 4/2000, 5/2000, 6/2000 e 7/2000 rilasciate il 20 settembre 2000 ai ensi degli articoli 22, 23, 24 e 41, comma 7, della legge n. 675/1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2000, n. 229, nonchè delle altre specifiche autorizzazioni indicate in premessa.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 dicembre 2001
Il presidente: Rodotà
Autore:
Garante per la protezione dei dati personali
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Dati sensibili, Differimento, Autorizzazioni generali, Dati giudiziari
Natura:
Deliberazione