Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Dicembre 2003

Deliberazione 30 aprile 2001, n.194

Schema di intesa tra l’Assessorato Regionale della Sanità e la Conferenza Episcopale Siciliana sull’assistenza religiosa. Deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 30 aprile 2001.

(Da “Notiziario U.P. Sanità” n. 1/2002)

Il Piano Sanitario Regionale 2000/2002, approvato con Decreto Presidenziale dell’11 maggio 2000 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 26 del 2 giugno 2000, al punto 3.4.1. dispone che il servizio di Asssistenza Religiosa – previsto dall’art. 38 della L. n. 833/78 – ha il compito di assicurare presso tutte le strutture di ricovero del S.S.R. l’Assistenza religiosa sulla base, in particolare per il culto cattolico, di intese con gli organi diocesani competenti per territorio e secondo uno schema di convenzione predisposto di intesa con la Conferenza Episcopale Siciliana ed approvato dalla Giunta Regionale.

Nella presente intese sono, quindi, individuati una serie di indirizzi e direttive a carattere generale per la disciplina del servizio cui dovranno attenersi le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere in sede di stipula degli accordi per il culto cattolico.

ART.1
Il Servizio di Assistenza Religiosa ha il compito di assicurare presso le strutture di ricovero sanitarie e sociosanitarie del S.S.R. l’adempimento delle pratiche di culto ed il soddisfacimento delle esigenze spirituali proprie del culto cattolico, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini.

ART.2
L’Assistenza Religiosa comprende, in particolare:
a. Il ministero spirituale attuato in forma individuali e comunitarie attraverso la celebrazione del culto, l’amministrazione dei sacramenti, la catechesi e l’organizzazione di attività pastorali, culturali e religiose;
b. Il contributo in materia etico-religiosanei Comitati etici e nella formazione del personale in attività di servizio;
c. Il concorso, ai fini istituzionali, del S.S.R. per l’apporto dell’Assistenza Religiosa al processo terapeutico degli ammalati.

ART. 3
L’Assistente Religioso, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini, svolge in piena autonomia operativa con dipendenza esclusiva del Vescovo, le attività dirette all’amministrazione dei sacramenti, alla cura delle anime, alla catechesi e all’esercizio del culto nei confronti dei pazienti, dei familiari e del personale
A richiesta dei ricoverati o dei loro congiunti che li assistono, eventuali esigenze terapeutiche non possono in caso di pericolo di vita, impedire al personale di assistenza religiosa, ai suoi collaboratori o ai sacerdoti, che garantiscono la reperibilità, di svolgere il proprio ministero.
Agli stessi ricoverati dovrà, altresì, essere garantita la terapia impartita dal personale medico curante.

ART. 4
Per le esigenze di collegamento funzionale del servizio di Assistenza Religiosa con gli altri servizi delle Aziende UU.SS.LL. e delle Aziende Ospedaliere l’Assistente Religioso opera di intesa con il Direttore sanitario uniformandosi alle indicazioni tecnico-organizzative.

ART. 5
IL Direttore Generale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti nel presente accordo, delibera l’istituzione del Servizio di Assistenza religiosa.

ART. 6
La dotazione di personale di assistenza religiosa è determinata in relazione al numero di posti letto dei presidi ospedalieri e delle altre strutture di ricovero esistenti nel territorio di ciascun Azienda USL, in modo tale che vi sia una unità per ogni 300 posti letto con aggiunta di una unità in caso di frazioni superiori al 50%.
Il Servizio deve essere comunque organizzato in modo tale da assicurare l’assistenza religiosa in ogni presidio ospedaliero o struttura di ricovero.

ART. 7
Nelle Aziende Ospedaliere il Servizio di Assistenza Religiosa deve essere organizzato in modo tale da assicurare un Assistente Religioso per ogni presidio ospedaliero con la maggiorazione di una unità per ogni 300 posti letto oltre i primi 300. Per i presidi ospedalieri che superano i 600 posti letto il numero è incrementato di una unità oltre i primi 350 posti letto.

ART. 8
Il Servizio di assistenza Religiosa è affidato ad Assistenti Religiosi assunti dal Direttore Generale su proposta dell’Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi dell’art. 9, comma 3 del D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979.

ART. 9
Il Servizio più essere assicurato anche da unità di personale religioso in regime di convenzione:
a. quando l’Assistente Religioso assunto intende continuare con l’assenso dell’Ordinario e del Direttore Generale, lo svolgimento del servizio oltre il 65° anno di età;
b. quando le funzioni di Assistenza Religiosa sono svolte per un numero di posti letto inferiore a 300;
c. per accordo tra il Direttore Generale e la competente autorità religiosa.

ART. 10
L’assunzione del personale di Assistenza Religiosa è effettuata per chiamata con deliberazione del Direttore Generale su designazione dell’Ordinario diocesano competente per territorio.
Spetta allo stesso Ordinario diocesano la designazione degli Assistenti Religiosi supplenti in caso di temporanea assenza dei titolari per aspettativa, congedi o ricorso.

ART. 11
La nomina dell’Assistente Religioso instaura un rapporto di lavoro speciale disciplinato dalla vigente normativa e della presente intesa.

ART. 12
Il trattamento economico è quello previsto dai vigenti contratti di avoro per il personale del comparto Sanità.
In caso che il rapporto sia di natura convenzionale il trattamento economico dovrà essere parametrato con quello attribuito al personale di ruolo.

ART. 13
L’esonero del personale religioso per gravi e documentati motivi segnalati dall’Azienda Sanitaria è disposto d’intesa con l’Ordinario diocesano.

ART. 14
Per l’esercizio della propria opera pastorale, gli Assistenti Religiosi dipendono dall’Ordinario diocesano, il quale provvede alla determinazione ed alla ripartizione dei compiti fra gli Assistenti Religiosi in servizio presso la stessa Azienda USL o Azienda Ospedaliera.

ART. 15
L’Assistente Religioso può essere coadiuvato da altri sacerdoti, diaconi e laici.
L’Assistente Religioso comunica alla Direzione generale i nominativi dei sacerdoti, dei diaconi e dei laici che lo coadiuvano continuativamente o saltuariamente senza oneri a carico dell’Azienda USL o dell’Azienda Ospedaliera. Tali collaboratori del personale di assistenza religiosa hanno accesso ai locali delle strutture di ricovero con le stesse modalità del personale di assistenza religiosa.
ART. 16
La natura del Servizio di Assistenza Religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento del servizio stesso. Conseguentemente il personale di Assistenza Religiosa è sempre a disposizione per i casi urgenti e svolge i suoi compiti in orari fissi comunicati all’Azienda USL ed all’Azienda Ospedaliera e comunque non inferiori al monte orario mensile previsto dalle norme vigenti.

ART. 17
Fuori dagli orari di cui al precedente articolo ed in ogni altro caso di assenti dal servizio anche di notte, preventivamente comunicata all’Azienda USL o Azienda Ospedaliera, l’Assistenza Religiosa è assicurata per i casi urgenti da persone designate dall’Assistente Religioso ove risulti essere unico in servizio. La reperibilità per i casi urgenti fuori dall’orario di servizio, in caso di presenza di due o più Assistenti Religiosi, è assicurata a turno dagli Assistenti medesimi. Nessun compenso è dovuto per tale caso di reperibilità.

ART. 18
All’Assistente Religioso, indipendentemente dai parametri e dalla dimensione strutturale dell’Azienda Sanitaria, dovrà essere garantito l’uso di una cappella e di un ufficio con relativi arredi, attrezzature, accessori.
L’Azienda USL o l’Azienda Ospedaliera dovrà inoltre mettere a disposizione dell’Assistente Religioso, previa corresponsione di un canone determinato giusta le indicazioni di cui al Capo II della L. 9 dicembre 1998, n. 31, un locale per l’alloggio e relativi servizi, di regola interno o comunque comunicante con le strutture di ricovero, oppure in sede limitrofa, adeguatamente arredato.
In caso di temporanea indisponibilità dei locali, di cui ai commi precedenti, l’Azienda USL o l’Azienda Ospedaliera prevederà un termine entro il quale mettere i medesimi a disposizione del personale di assistenza religiosa. In tale caso, il servizio verrà comunque attivato anche con soluzioni operative provvisorie, ma comunque adeguato al decoro della funzione.
In sede di intesa tra Azienda USL o Azienda Ospedaliera e Ordinario competente per territorio, verranno altresì disciplinate le modalità d’uso di sacrestie relative ai servizi mortuari, nonché di una sala per riunioni anche in uso non esclusivo con relative attrezzature.
Le usuali spese di culto, nonché quelle di conservazione degli arredi, suppellettili ed attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le pulizie (escluse quelle dell’alloggio se esterno alla struttura stessa), nonché le spese di illuminazione e riscaldamento di tutti i locali adibiti al servizio di assistenza religiosa, sono a carico dell’Azienda USL o Azienda Ospedaliera, fermo restando comunque che l’assistente religioso è consegnatario e responsabile dei beni mobili ed immobili destinati o comunque necessari, per l’assolvimento del servizio oggetto della presente intesa.

ART. 19
La soluzione di eventuali controversie relative all’interpretazione o all’applicazione dell’intesa tra Azienda USL e Azienda Ospedaliera e Ordinario, anche con riferimento alla compatibilità dell’applicazione agli Assistenti Religiosi della legislazione relativa al personale del comparto sanità, in considerazione della peculiarità del loro servizio è demandata ad una apposita commissione regionale, così costituita:
a. un componente designato dal Presidente della Regione Siciliana;
b. un componente designato dalla Conferenza Episcopale della Sicilia;
c. un componente designato dall’Assessore Regionale alla Sanità;
d. un componente designato, in rappresentanza degli Assistenti Religiosi, Vescovo delegato per la pastorale della sanità della Sicilia;
e. un componente con funzioni di Presidente, designato di intesa tra i membri di cui alle lettere precedenti. In caso di mancata intesa, nel termine di cui al comma succesiivo, il quinto componente, di cui alla lettera e), sarà designato dal Presidente del Tribunale di Palermo.
La Commissione, di cui al comma precedente, verrà costituita con Decreto del Presidente della Regione, entro tre mesi dalla firma della presente intesa.
Nelle intese tra le singole Aziende UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere ed Ordinario competente per territorio, le parti contraenti si impegneranno ad accettare ed a dare pronta esecuzione alle decisioni della Commissione anzidetta.
La Commissione ha sede presso l’Assessorato Regionale per la Sanità e le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario o dirigente designato dall’Assessore Regionale alla sanità.
La Commissione approva, se ritenuto opportuno, un regolamento interno per il suo funzionamento.

ART. 20
Per quanto non espressamente previsto o richiamato nei precedenti articoli, operano comunque le vigenti disposizioni legislative o contrattuali disciplinanti la materia, nonché, ove applicabile, le eventuali prescrizioni generali e specifiche del codice civile.

Per l’Assessorato Regionale Per la Conferenza Episcopale della Sanità Siciliana
L’Assessore Regionale Il Presidente
della Sanità S.E. il Sig.Cardinale
On.le Prof.Giuseppe Provengano Salvatore De Giorgi