Deliberazione 28 settembre 2006
Garante per la protezione dei dati personali. Deliberazione 28 settembre 2006: “Richiesta di annotazione sui registri parrocchiali”.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Riseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Bultarelli, segretario generale;
Visto il ricorso presentato da P.G.N. con il quale il ricorrente ha ribadito la richiesta, contenuta in un’istanza formulata ai sensi degli artt. 7 ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), indirizzato al parroco della Parrocchia [..] (e successivamente inoltrata anche al Vicario di Roma), volta a far annotare sull’apposito registro della medesima Parrocchia, a margine dell’atto di cresima, la propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica, chiedendo altresì di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;
Visti gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 24 maggio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice ha trasmesso l’invito a fornire riscontro alle richieste dell’interessato, nonché la successiva nota del 23 giugno 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
Vista la nota pervenuta via fax il 1° giugno 2006, con la quale il Vicario di Roma ha, tra l’altro, sostenuto che “non è (…) possibile aderire alla richiesta per l’inesistenza dell’atto”, non esistendo “alcuna registrazione della (…) cresima presso la Parrocchia (…);
Vista la memoria inviata via fax il 12 giugno 2006, con la quale il ricorrente, nel manifestare le proprie perplessità sull’inesistenza della registrazione della cresima presso la citata parrocchia (anche alla luce del ritrovamento di un documento – allegato in copia – attestante l’avvenuta celebrazione del sacramento), ha ribadito la propria richiesta di annotazione, chiedendo in subordine “il blocco del trattamento dei dati relativi alla appartenenza confessionale dell’interessato (…)”;
Vista la nota datata 23 giugno 2006 con la quale il direttore dell’Ufficio matrimoni del Vicariato di Roma, a seguito della ricezione del documento prodotto dall’interessato, ha comunicato di avere “ordinato al Parroco della Parrocchia (…), dove inspiegabilmente non esiste alcuna menzione, di trascrivere nel registro della confermazione (…) i suoi dati relativi al conferimento del sacramento, 8…) e di annotare la sua volontà di non appartenenza alla Chiesa cattolica (…)”;
Ritenuto pertanto di dovere dichiarare non luogo a provvedere su ricorso ai sensi dell’art. 149, comma 2 del Codice, avendo il ricorrente ottenuto nel corso del procedimento un sufficiente riscontro alle proprie richieste (anche alla luce di quanto statuito dalla Conferenza episcopale italiana con decreto generale “Disposizioni per la tutela del diritto alla buna fama e alla riservatezza” del 20 ottobre 1999);
Ritenuto che sussistono giustificati motivi di compensare integralmente le spese tra le parti;
Vista la documentazione in atti;
Visiti gli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg 30 giugno 2003, n. 196);
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 5 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan
TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) dichiara compensate le spese tra le parti.
IL PRESIDENTE
Francesco Pizzetti
IL RELATORE
dott. Mauro Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Bultarelli
Autore:
Garante per la protezione dei dati personali
Dossier:
Tutela dati personali
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Parrocchia, Registri parrocchiali, Dati personali, Diritto alla riservatezza, Sbattezzo, Cresimati
Natura:
Deliberazione