Deliberazione 26 ottobre 2006, n.49
Garante per la protezione dei dati personali. Deliberazione 26 ottobre 2006, n. 49: “Aggiornamento della Carta di Treviso, richiamata dal codice di deontologia, relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l’art. 7 del codice di deontologia relativo al trattamento dei datipersonali nell’esercizio dell’attività giornalistica [1] (Allegato A1 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) il quale prevede una particolare tutela nei riguardi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, richiamando anche i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso;
Visto l’art. 12 del codice [2]il quale prevede che il rispetto delle disposizioni contenute nel predetto codice di deontologia costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali;
Visto l’art. 139 del citato codice che disciplina la procedura di cooperazione tra il Garante e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ai fini della formazione, modificazione o integrazione del predetto codice di deontologia;
Vista la nota del Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in data 24 ottobre 2006 in merito al testo che aggiorna la Carta di Treviso; del 10 ottobre 1990, già integrata dal Vademecum Treviso ’95 che risulta approvato il 25 novembre 1995;
Rilevato che l’aggiornata Carta di Treviso, approvata dal predetto Consiglio nazionale nella seduta del 30 marzo 2006, è stata completata alla luce delle osservazioni e delle indicazioni formulate nell’ambito dei contatti intercorsi con il Garante, nei termini risultanti dal testo allegato alla presente deliberazione;
Considerato che la Carta afferma principi a tutela del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali relativi ai minori, anche in attuazione delle garanzie previste nei loro confronti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 e dalla Carta costituzionale;
Ritenuto di dover dare atto dell’aggiornamento della Carta di Treviso stante il richiamo ad essa operato dall’art. 7 del predetto codice di deontologia, aggiornamento che non comporta la necessità di formali integrazioni o modifiche al codice stesso;
Ritenuto di dover disporre la pubblicità della presente deliberazione mediante invio al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
Tutto ciò premesso il Garante:
1) dà atto, ai fini dell’applicazione del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (Allegato A1 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), che la Carta di Treviso è stata aggiornata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti come da testo riportato in allegato alla presente deliberazione;
2) dispone che copia della presente deliberazione unitamente al testo allegato, sia trasmesso al Ministero della giustizia – Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Roma, 26 ottobre 2006
Il presidente: Pizzetti
Il relatore: Paissan
Il segretario generale: Buttarelli
Allegato
CARTA DI TREVISO
Premessa.
La Carta di Treviso entra nel mondo globalizzato del terzo millennio.
La Carta di Treviso, documento e codice deontologico varato ed approvato nel 1990 dall’Ordine dei giornalisti e dalla FNSI – di intesa con Telefono Azzurro e con Enti e Istituzioni della Città di Treviso – trae ispirazione dai principi e dai valori della nostra Carta costituzionale, dalla Convenzione dell’ONU del 1989 sui diritti dei bambini e dalle Direttive europee.
La Carta di Treviso costituisce norma vincolante di autoregolamentazione per i giornalisti italiani, nonché guida ideale e pratica per tutta la categoria dei comunicatori.
Dopo la nascita della Carta di Treviso, 10 ottobre 1990, integrata da un ulteriore documento deontologico – Vademecum Treviso ’95 – il tema della tutela dei minori nei media è stato al centro di numerose iniziative, istituzionali ed associative, con la creazione di codici di autoregolamentazione che le diverse categorie di operatori hanno emanato.
Tv, stampa, cinema, pubblicità ed Internet sono mezzi di comunicazione talmente integrati nella società che svolgono un importante e indispensabile ruolo di informazione oltre che di formazione, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni.
È quindi necessario ed improrogabile attivare azioni specifiche per una maggiore conoscenza ed una più rigorosa osservanza delle regole e dei codici di autoregolamentazione, attraverso gli strumenti già previsti dalla Carta di Treviso 1990 e dal Vademecum 1995 che già tanti effetti positivi hanno fatto registrare nel corso di questi tre lustri.
L’aggiornamento della Carta di Treviso, a 15 anni dalla sua nascita, diventa così una naturale conseguenza operativa ed un coerente impegno deontologico che il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti si è assunto alla luce delle nuove realtà emergenti che caratterizzano il mondo dell’informazione nel terzo millennio e degli scenari culturali e sociali dell’Europa Unita.
CARTA DI TREVISO
Ordine dei giornalisti e FNSI, nella convinzione che l’informazione debba ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:
– il riconoscimento che valore supremo dell’esperienza statuale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;
– l’impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali, a proteggere l’infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana;
dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee che trattano della materia, prevedendo le cautele per garantire l’armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione, ed in particolare:
– che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e che “per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza”;
– che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione “il maggiore interesse del bambino” e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;
– che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua “privacy” né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;
– che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando;
– che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e messaggi multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico;
– che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, abuso, sfruttamento e danno.
Ordine dei giornalisti e FNSI sono consapevoli che il fondamentale diritto all’informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.
Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore.
Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell’art. 2 della legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti [3], nonché di quanto previsto dal codice deontologico allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), ai fini di sviluppare una informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Ordine dei giornalisti e la FNSI individuano le seguenti norme vincolanti per gli operatori dell’informazione:
1) i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l’attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;
2) va garantito l’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;
3) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;
4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell’autorità giudiziaria e l’utilità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l’anonimato del minore per non incidere sull’armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;
5) il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell’armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori;
6) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc., posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l’individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione;
7) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona;
8) se, nell’interesse del minore, esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti;
9) particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l’immagine, l’attività o la personalità del minore;
10) tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo;
11) tutti i giornalisti sono tenuti all’osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell’Ordine.
Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l’opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineano l’opportunità che, in casi di soggetti deboli, l’informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l’apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema dell’infanzia che non si limiti all’eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca, con inchieste, speciali, dibattiti, la condizione del minore e le sue difficoltà, nella quotidianità.
Ordine dei giornalisti e FNSI si impegnano, per le rispettive competenze:
1) a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;
2) ad evidenziare nei testi di preparazione all’esame professionale i temi dell’informazione sui minori e i modi di rappresentazione dell’infanzia;
3) a invitare i Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa, con l’eventuale contributo di altri soggetti della categoria, a promuovere seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;
4) ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell’adolescente;
5) a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;
6) a consolidare il rapporto di collaborazione con gli organismi preposti all’ottemperanza delle leggi e delle normative in materia radiotelevisiva e multimediale; ad auspicare, da parte di tutte le associazioni dei comunicatori, un impegno comune a tutelare l’interesse dell’infanzia nel nostro Paese;
7) a proseguire la collaborazione con la FIEG per un impegno comune a difesa dei diritti dei minori;
8) a richiamare i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli operatori di ogni forma di multimedialità ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei siti Internet.
NORME ATTUATIVE
L’Ordine dei giornalisti e la FNSI si impegnano a:
a) promuovere l’Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso 1990;
b) diffondere la normativa esistente;
c) contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento disciplinare;
d) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di sensibilizzazione delle problematiche inerenti ai minori.
(Testo approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti nella seduta del 30 marzo 2006 e aggiornato con le osservazioni dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali).
Autore:
Garante per la protezione dei dati personali
Dossier:
Tutela dati personali
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Minori, Dati personali, Mezzi di comunicazione, Trattamento dei dati sensibili, Garante per la protezione dei dati personali, Carta di Treviso
Natura:
Deliberazione