Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Gennaio 2006

Deliberazione 2002, n.2/2002/P

Corte dei Conti, Deliberazione n.2/2002/P, 13 dicembre 2001

REPUBBLICA ITALIANA
la
Corte dei Conti
in
Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo
e delle Amministrazioni dello Stato
I e II Collegio
nell’adunanza del 13 dicembre 2001
* * *

Visto il decreto prot. n. 8504/41012 dell’ 8 agosto 2001 con il quale il Prefetto di Udine ha disposto l’approvazione di un contratto di costituzione di servitù di elettrodotto a favore dell’ENEL su di un bene di proprietà del Fondo Edifici di Culto sito a Cave del Predil;
vista la relazione prot. n. 2510 in data 28 novembre 2001 del consigliere preposto alla Delegazione di controllo sugli atti delle amministrazioni dello Stato nel Friuli Venezia Giulia;
vista l’ordinanza del Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti in data 6 dicembre 2001 con la quale il menzionato provvedimento è stato deferito alla stessa Sezione, collegi I e II, convocata per l’adunanza congiunta del 13 dicembre 2001 per l’esame e la pronuncia sul visto e la registrazione;
vista la nota n. 544/01/P in data 6 dicembre 2001 con la quale l’Ufficio per l’esecuzione degli adempimenti delle Sezioni centrali di controllo Stato ha comunicato l’ordinanza stessa al Ministero dell’Interno – Gabinetto, alla Prefettura di Udine ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
visti il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e la legge 21 marzo 1953 n. 161;
udito il relatore consigliere dott. Adriano Schreiber;
intervenuto il rappresentante dell’Amministrazione;
ritenuto in
FATTO

Con decreto n. 8504/41012 dell’8 agosto 2001 il Prefetto di Udine ha approvato un contratto stipulato con l’E.N.E.L. il 26 novembre 1999 avente ad oggetto la costituzione di una servitù di elettrodotto su un bene di proprietà del Fondo Edifici di Culto sito a Cave del Predil.
Trattandosi di un provvedimento di disposizione del patrimonio esso dovrebbe essere sottoposto al controllo preventivo della Corte in base all’art. 3, 1° c. lett. f) della l. 14 gennaio 1994 n. 20, senonchè, non appartenendo il bene al patrimonio della Stato, bensì a quello del Fondo edifici di Culto, che possiede personalità giuridica propria, sorge il problema di stabilire se l’atto debba essere assoggettato o meno a tale tipo di controllo riguardando un bene di proprietà di un ente che, pure avendo le medesime finalità dello Stato, tuttavia persegue i suoi fini per mezzo di una configurazione soggettiva diversa e distinta da quella statale.
Poiché in ordine a questa problematica il Presidente preposto al coordinamento, con nota n. 102/Fasc. 6805/COORD.PREV. del 6 maggio 1999, invitava, al verificarsi del caso concreto, ad adire la via collegiale, il consigliere preposto alla Delegazione regionale per il controllo sugli atti delle amministrazioni dello Stato nel Friuli Venezia Giulia, con relazione prot. n. 2510 del 28 novembre 2001, trasmetteva gli atti al Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità per una decisione della questione, da considerarsi di massima.
Con ordinanza del Presidente della predetta Sezione in data 6 dicembre 2001 la pronuncia sul visto e la conseguente registrazione del decreto veniva deferita per l’odierna adunanza collegiale congiunta del I e II Collegio.
Considerato in
DIRITTO

La questione all’esame della Sezione consiste nello stabilire se gli atti emanati dall’amministrazione dell’Interno, aventi ad oggetto beni appartenenti al Fondo Edificio di Culto e rientranti nelle tipologie previste dall’art. 3, comma 1° della legge 14 gennaio 1994 n. 20, siano soggetti al controllo preventivo della Corte dei Conti.
Nella fattispecie l’atto inviato al controllo riguarda un bene di proprietà del Fondo appartenente alla foresta di Tarvisio, la quale, passata allo Stato italiano con il trattato di pace di San Germano del 10 settembre 1919 e successivamente attribuita ai Patrimoni riuniti degli economati generali dei benefici vacanti e dei fondi di religione (poi confluiti nel Fondo Edifici di Culto), è amministrata oggi dal Ministero dell’Interno e affidata in gestione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Il decreto in esame approva un contratto stipulato fra il Fondo Edifici di Culto, rappresentato dalla Prefettura di Udine, e l’E.N.E.L. Spa avente ad oggetto la costituzione, su un terreno di proprietà del Fondo sito a Cave del Predil, di una servitù di elettrodotto, atto che ricade nella tipologia dei “provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare” prevista dalla lett. f) dell’art. 3, 1° c. della legge 14 gennaio 1994 n. 20.
Senonchè detto bene non appartiene al patrimonio dello Stato, ma a quello di una persona giuridica diversa, il Fondo Edifici di Culto, a cui tale soggettività giuridica è stata espressamente attribuita dall’art. 56 della legge 20 maggio 1985 n. 222, intervenuta a dare esecuzione alla legge 20 maggio 1985 n. 206 che ha autorizzato la ratifica dell’accordo del 15 novembre 1984 fra l’Italia e la Santa Sede.
Il problema consiste dunque nel valore da attribuire, ai fini del controllo, al decreto prefettizio che ha approvato l’atto di disposizione di un bene appartenente al patrimonio del predetto Fondo.
In proposito occorre innanzitutto osservare come, dopo l’entrata in vigore della l. 20/94, la Sezione del controllo si sia già pronunciata con deliberazioni n. 78/94 del 29.9.1994 e n. 58/95 del 26.4.1995 in ordine ad atti di amministrazione relativi al predetto Fondo ammettendo de plano la propria competenza ad esercitare, in un caso, il controllo preventivo, nell’altro, il controllo sulla gestione, senza però entrare nel merito della problematica suaccennata.
Dalla normativa relativa al F.E.C. contenuta nella l. 20 maggio 1985 n. 222 e nel relativo regolamento approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987 n. 33 emergono i seguenti punti essenziali:
– riunione nella nuova entità denominata Fondo Edifici di Culto del patrimonio degli analoghi fondi preesistenti, che venivano contestualmente soppressi (artt. 54 – 55);
– attribuzione al F.E.C. di personalità giuridica (art. 56);
– approvazione del bilancio preventivo e consuntivo del Fondo con legge, come allegati dei rispettivi stato di previsione e consuntivo del Ministero dell’Interno (art. 59);
– amministrazione del Fondo da parte del Ministero dell’Interno – Direzione generale degli Affari dei culti, e nell’ambito provinciale, dei prefetti, secondo le norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato (artt. 56 e 57).
Ad una prima lettura si potrebbe sostenere che la normativa predetta, istituendo il Fondo in persona giuridica, abbia voluto creare un ente strumentale avente gli stessi obiettivi dello Stato, dotandolo di un’autonomia organizzativa e contabile intesa a conseguire un’amministrazione più snella ed efficiente, ancorché sottoposta alle norme di contabilità dello Stato, in vista di un miglior rendimento dell’ingente patrimonio di pertinenza.
In questi termini si è espresso il Consiglio di Stato, Sezione III, nel parere 7 marzo 1989 n. 265/89.
Come sembra di poter argomentare dai numerosi esempi costituiti dalla Cassa Depositi e Prestiti, già organizzata come Direzione generale del Ministero del Tesoro, cui la legge 13 maggio 1997 n. 59 ed il D.Lgs 30 luglio 1999 n. 284 hanno attribuito propria personalità giuridica ed autonomia contabile ed organizzativa e dalle Università, che pur sono enti-organo dello Stato, appare corretto ritenere che i legislatore abbia limitato tale tipo di controllo esclusivamente agli atti delle Amministrazioni statali in senso stretto, cioè degli organi propriamente incardinati nella persona giuridica Stato, escludendo quelli provenienti da entità distinte, ancorché esercitanti attività di interesse statale.
Di conseguenza anche gli atti relativi al predetto Fondo, attenendo alla gestione del patrimonio di un ente formalmente diverso dallo Stato, sembrerebbero sfuggire, ad un primo esame, al controllo preventivo della Corte (ma comunque non a quello generale sulla gestione delle amministrazioni pubbliche previsto dal 4° comma dell’art. 3 della l. 20/94, se ed in quanto inserito nei relativi programmi).
Ma tale ragionamento resterebbe alla superficie della questione, non tenendo adeguato conto del fatto che il Fondo Edifici di Culto è sì una persona giuridica, ma non una corporazione (o associazione) dotata di una propria autonoma struttura organica bensì una istituzione (o fondazione) che l’art. 55 della l. 222/85 testualmente definisce patrimo¬nio autonomo disponendo che “il patrimonio degli ex economati …. e dei fondi di religione…. è riunito… in patrimonio unico con la denominazione di fondo edifici di culto”.
Per espressa volontà legislativa tale patrimonio, benché costituito in persona giuridica, non è considerato soggetto, ma oggetto di attività giuridica, e l’art. 57 della l. 222/85 ne affida l’amministrazione al Ministero dell’Interno, che ne ha la rappresentanza giuridica, e che la svolgeva in passato per mezzo della Direzione generale degli affari dei culti,ed ora invece, a seguito dell’art. 5, 2° c. lett. e) del nuovo regolamento per l’organizzazione degli uffici centrali del Ministero dell’Interno approvato con D.P.R. 7 settembre 2001 n. 398, per mezzo della Direzione centrale per l’amministrazione del Fondo edifici di culto e, a livello periferico, attraverso i prefetti nei limiti dell’ordinaria amministrazione (art. 32, 1° c. D.P.R. 33/87).
Tale attività è da considerarsi statale in senso stretto in quanto la legge la riferisce direttamente ad organi dello Stato, ai quali tradizionalmente è sempre stata attribuita la competenza ad amministrare i beni di culto.
Un’unica difficoltà interpretativa potrebbe essere rappresentata dal fatto che il risultato di tale attività incide non sul patrimonio statale, bensì su quello di un ente diverso, qual è il Fondo, ma la Sezione ha già affrontato e risolto un problema analogo quando, nella deliberazione n. 132/96 del 4 ottobre 1996, ha ricondotto il controllo (successivo) sugli atti pensionistici inerenti al personale statale alla competenza Corte dei conti, nonostante l’onere relativo sia posto a carico del bilancio di un ente diverso, nella fattispecie l’INPDAP.
Pertanto l’atto deve ritenersi soggetto al controllo preventivo della Corte e, non presentando aspetti di illegittimità, deve essere ammesso al visto.
P Q M

ammette il decreto in epigrafe al visto ed alla conseguente registrazione.
Il Presidente
Il Relatore Danilo Delfini
Adriano Schreiber