Deliberazione 10 giugno 2004, n.809
Regione Campania. Giunta regionale.
Seduta del 10 giugno 2004. Deliberazione n. 809. Area Generale di Coordinamento n. 17 – Ormel: “Calendario scolastico per l’anno 2004-2005 per la Regione Campania – Decreto Legislativo 112/1998 – Art. 138”.
(da “Bollettino Ufficiale della Regione Campania” n. 34 del 19 luglio 2004)
(omissis)
VISTO l’art. 3 della Legge Costituzionale 1, n. 3, che reca modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;
VISTO l’art. 21 della legge n. 59, del 15 marzo 1997;
VISTO l’art. 138 comma 1. lett.d) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni, tra l’altro, la determinazione del calendario scolastico a decorrere dall’anno scolastico 2002/2003;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”, con particolare riferimento al comma 2 dell’articolo 5, che prescrive che le Istituzioni scolastiche possono adottare adeguamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell’articolo 138, comma 1, lett. d) del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’Istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
VISTO l’art. 74 del D. L.vo 14 aprile 1994, n. 297, cosi come modificato dall’art. 1 del D.L. 253/95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 352;
VISTO l’art. 193 del D.L.vo 10 aprile 1994, n. 297 che prescrive che le operazioni di scrutinio devono essere svolte dalle Istituzioni scolastiche al termine delle lezioni;
VISTO l’art. 74, del D.L.vo 297/94 che prescrive che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami e quelle di aggiornamento, nonchè attività di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso fra il 1° settembre ed il successivo 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità;
RICHIAMATA la competenza statale in relazione
– alla determinazione per l’intero territorio nazionale della data di inizio (prima prova) degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
– alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;
RICHIAMATA, altresì, la specifica competenza delle Regioni nell’indicare il numero di giorni di lezione ed un ulteriore congruo numero di giorni per attività programmate nei Piani dell’offerta formativa dalle Istituzioni scolastiche, ai sensi dei commi 3. e 7. bis del citato articolo 74 del D. L.vo 297/94;
PRESO ATTO che il Ministero Istruzione University e Ricerca (MIUR.) non ha ancora ufficializzato la data d’inizio degli Esami di Stato;
RITENUTO, tuttavia, di dover esercitare le proprie competenze, sia in ordine all’organizzazione scolastica che al governo del territorio, al fine di permettere alle istituzioni scolastiche gli adattamenti loro consentiti e le determinazioni loro spettanti nell’ambito della normativa nazionale e delle indicazioni stabilite con la presente deliberazione;
CONSIDERATA l’opportunità di determinare un calendario dell’attività scolastica che coniughi le competenze proprie della Regione con quelle delle Istituzioni scolastiche nel rispetto delle esigenze del territorio e delle famiglie, ponendo la dovuta attenzione all’organizzazione dei servizi pubblici, in particolare a quelli di trasporto;
DATO ATTO del parere favorevole del Comitato di Coordinamento Regionale per l’attuazione del D.L.vo 112/98 istituito con D.G.R n. 5486 del 15/11/2002, di cui a componente anche il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, circa la proposta di calendario per l’anno scolastico 2004/2005, con inizio il 15/09/2004 e termine l’11/06/2005;
SENTITE LE OO.SS. e le Associazioni dei Dirigenti Scolastici nell’incontro del 27/05/2004;
RITENUTO opportuno per quanto sopra, stabilire il calendario scolastico 2004/2005 per la Regione Campania come di seguito indicato:
Giunta Regionale della Campania
1. Nelle Scuole e negli Istituti di tutti gli ordini e gradi, ubicati nel territorio della Regione Campania, le lezioni per l’anno scolastico 2004/2005 hanno inizio il 15 settembre 2004 e terminano l’1 1 giugno 2005, per un totale previsto di n. 210 giorni di lezione. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano il 30 giugno 2005.
2. Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti a il seguente:
– tutte le domeniche;
– il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
– l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
– il 25 dicembre, Natale;
– il 26 dicembre, Santo Stefano;
– il I° gennaio, Capodanno
– il 6 gennaio, Epifania;
– il giorno di lunedì dopo Pasqua;
– il 25 aprile, anniversario della liberazione;
– il I° maggio, festa del Lavoro;
– il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
– la festa del Santo Patrono.
3. Le vacanze natalizie saranno fruite dal 23 dicembre 2004 al 6 gennaio 2005 compresi.
4. Le vacanze pasquali saranno fruite dal 24 marzo 2005 al 29 marzo 2005 compresi.
5. Al fine di adottare comportamenti omogenei in tutto l’ambito regionale, il calendario fissa, per tutte le scuole date di inizio e fine delle lezioni e durata dei periodi di vacanza.
6. Sono fatti salvi gli adattamenti del calendario scolastico esercitabili nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche cosi come regolamentate dal DPR n. 275 del 1999, nel rispetto, comunque, del disposto dell’art. 74, comma 3. del D. Lgs. n. 297 del 1994.
7. Per particolari motivate occasioni i dirigenti scolastici possono anticipare per non più di due giorni o posticipare per non più di tre giorni la data di inizio delle attività scolastiche, previo accordo con i Comuni interessati dall’organizzazione dei servizi di supporto e dandone comunicazione, entro il 30 luglio 2004 all’Assessorato Regionale all’Istruzione, alla Direzione scolastica regionale e al CSA territorialmente competente.
8. Qualora la ricorrenza del Santo Patrono ricada in un giorno in cui non si effettuano lezioni o attività educative, i Consiglio di Circolo o di Istituto non possono consentire il recupero in altro giorno del calendario scolastico.
9. I Dirigenti Scolastici, in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a diverse comunità tecniche e/o confessioni religiose, possono – nell’ambito della programmazione delle festività di cui al punto 6. e sulla base di una preventiva condivisione della comunità scolastica – dedicare una di tali festività ad importanti decorrenze di tali gruppi, quali, ad esempio il Capodanno Cinese o la fine del Ramadam, dandone comunicazione l’Assessorato regionale all’Istruzione, alla Direzione scolastica regionale e al CSA territorialmente competente.
10. La Giunta Regionale può emanare, di concerto con la Direzione Scolastica Regionale per la Campania, eventuali ulteriori disposizioni che in fase attuativa si rendesse necessario impartire per assicurare una corretta applicazione del presente provvedimento e nel caso di eventi imprevisti che impongano modifiche e adattamenti dal medesimo.
RITENUTO, pertanto, di dover procedere con urgenza agli adempimenti relativi alla determinazione del calendario scolastico per l’anno scolastico 2004/2005;
PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi DELIBERA
– di approvare il calendario scolastico 2004/2005, determinato come segue:
1. Nelle Scuole e negli Istituti di tutti gli ordini e gradi, ubicati nel territorio della Regione Campania, le lezioni per l’anno scolastico 2004/2005 hanno inizio il 15 settembre 2004 e terminano l’11 giugno 2005,
per un totale previsto di n. 210 giorni di lezione. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano il 30 giugno 2005.
2. Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti a il seguente:
– tutte le domeniche;
– il I° novembre, festa di tutti i Santi;
– l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
– il 25 dicembre, Natale;
– il 26 dicembre, Santo Stefano;
– il I° gennaio, Capodanno
– il 6 gennaio, Epifania;
– il giorno di lunedì dopo Pasqua;
– il 25 aprile, anniversario della liberazione;
– il I° maggio, festa del Lavoro;
– il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
– la festa del Santo Patrono.
3. Le vacanze natalizie saranno fruite dal 23 dicembre 2004 al 6 gennaio 2005 compresi.
4. Le vacanze pasquali saranno fluite dal 24 marzo 2005 al 29 marzo 2005 compresi.
5. Al fine di adottare comportamenti omogenei in tutto l’ambito regionale, il calendario fissa, per tutte le scuole, date di inizio e fine delle lezioni e durata dei periodi di vacanza.
6. Sono fatti salvi gli adattamenti del calendario scolastico esercitabili nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche cosi come regolamentate dal DPR n. 275 del 1999, nel rispetto, comunque, del disposto dell’art. 74, comma 3. del D. Lgs. n. 297 del 1994.
7. Per particolari, motivate occasioni i dirigenti scolastici possono anticipare per non più di due giorni o posticipare per non più di tre giorni la data di inizio delle attività scolastiche, previo accordo con i Comuni interessati all’organizzazione dei servizi di supporto e dandone comunicazione entro il 30 luglio 2004 all’Assessorato regionale all’Istruzione, alla Direzione scolastica regionale e al CSA territorialmente competente.
8. Qualora la ricorrenza del Santo Patrono ricada in un giorno in cui non si effettuano lezioni o attività educative, i Consigli di Circolo o di Istituto non possono consentire il recupero in altro giorno del calendario scolastico.
9. I Dirigenti Scolastici, in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a diverse comunità etniche e/o confessioni religiose, possono – nell’ambito della programmazione delle festività di cui al punto 6. e sulla base di una preventiva condivisione della comunità scolastica – dedicare una di tali festività ad importanti ricorrenze di tali gruppi, quali, ad esempio il Capodanno Cinese o la fine del Ramadam dandone comunicazione all’Assessorato regionale all’Istruzione, alla Direzione scolastica regionale e al CSA territorialmente competente.
10. La Giunta Regionale può emanare, di concerto con la Direzione Scolastica Regionale per la Campania, eventuali ulteriori disposizioni che in fase attuativa si rendesse necessario impartire per assicurare una corretta applicazione del presente provvedimento e nel caso di eventi imprevisti che impongano modifiche e adattamenti del medesimo.
– di fare obbligo alle istituzioni scolastiche di inviare copia dei calendari deliberati con congruo anticipo di tempo, alla Regione Campania Settore Istruzione, anche via e-mail: dirittoallostudio@regione.campania.it alla Direzione Scolastica Generale per la Campania, alle Province ed ai Comuni di riferimento e alle famiglie;
– di dare incarico al Settore Istruzione di comunicare tempestivamente il calendario deliberato alla Direzione Scolastica Generale per la Campania per l’esercizio delle proprie competenze e la trasmissione alle Istituzioni scolastiche campane;
– di inoltrare, altresì, al Settore Istruzione e Cultura, all’Ufficio Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione sul BURC e sul sito www.regione.campania.it..
Il Segretario – Brancati
Il Presidente – Bassolino
Autore:
Regione Campania
Dossier:
Scuola e Religione
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Calendario, Autonomia, Scuola, Professione religiosa, Parità di trattamento, Etnie, Minoranze religiose, Anno scolastico, Istituzioni scolastiche, Capodanno cinese, Ramadam, Pluralismo confessionale
Natura:
Deliberazione