Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Luglio 2004

Deliberazione 04 luglio 2003, n.2221

Regione Campania Giunta Regionale – Seduta del 4 luglio 2003 – Deliberazione n. 2221 – Area Generale di Coordinamento Istruzione, Educazione, Formazione, Politiche Giovanili e del Forum Regionale, Ormel: “Calendario Scolastico per l’anno 2003 – 2004 per la Regione Campania”.

(Da “Bollettino Ufficiale della Regione Campania” n. 31 del 14 luglio 2003)

VISTO l’art. 3 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che reca modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTO l’art. 138 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni, tra l’altro, la determinazione del calendario scolastico a decorrere dall’anno scolastico 2002/2003;

VISTO l’art. 74 del D. Lgs. 297/1994, “Norme sul calendario scolastico”, e successive modifiche ed integrazioni, che al comma 2) fissa il termine delle attività didattiche al 30 giugno ed al comma 3) prevede almeno 200 giorni per lo svolgimento delle lezioni;

VISTO l’art. 21 della legge n. 59, del 15 marzo 1997;

VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,” ed in particolare l’art. 5;

RICHIAMATA altresì la competenza del MIUR in relazione:
-alla determinazione per l’intero territorio nazionale della data di inizio (prima prova) degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
– alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

DATO ATTO del parere favorevole del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania circa la proposta di calendario per l’anno scolastico 2003/2004, con inizio il 10/9/2003 e termine il 10/6/2004;

SENTITE le OO.SS. e le Associazioni dei Dirigenti Scolastici negli incontri del 27/5/03;

RITENUTO opportuno per quanto sopra, stabilire il calendario scolastico 2003/2004 per la Regione Campania come di seguito indicato:

1. Nelle Scuole e negli Istituti di tutti gli ordini e gradi, ubicati nel territorio della Regione Campania, le lezioni per l’anno scolastico 2003/2004 hanno inizio mercoledì 10 settembre 2003 e terminano giovedì 10 giugno 2004, per un totale previsto di n. 213 giorni di lezione. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano il 30 giugno 2004.

2. Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti è il seguente:

• tutte le domeniche;
• il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
• l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
• il 25 dicembre, Natale;
• il 26 dicembre, Santo Stefano;
• il 1° gennaio, Capodanno
• il 6 gennaio, Epifania;
• il giorno di lunedì dopo Pasqua;
• il 1° maggio, festa del Lavoro;
• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
• la festa del Santo Patrono.

3. Le vacanze natalizie saranno fruite dal 23 dicembre 2003 al 6 gennaio 2004 compresi.

4. Le vacanze pasquali saranno fruite dal 08 aprile 2004 al 13 aprile 2004 compresi.

5. Al fine di adottare comportamenti omogenei in tutto l’ambito regionale, il calendario è vincolante per tutte le scuole e in tutte le sue parti: date di inizio e fine delle lezioni e durata dei periodi di vacanza.

6. Sono fatti salvi gli adattamenti del calendario scolastico esercitabili nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche così come regolamentate dal DPR n. 275 del 1999, nel rispetto, comunque, del disposto dell’art. 74, 3° comma del D. Lgs. n. 297 del 1994.

7. Qualora la ricorrenza del Santo Patrono ricada in un giorno in cui non si effettuano lezioni o attività educative, i Consigli di Circolo o di Istituto non possono consentire il recupero in altro giorno del calendario scolastico.

8. I Dirigenti Scolastici, in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a diverse comunità etniche e/o confessioni religiose, possono – nell’ambito della programmazione delle festività di cui al punto 6) e sulla base di una preventiva condivisione della comunità scolastica – dedicare una di tali festività ad importanti ricorrenze di tali gruppi, quali, ad esempio il Capodanno Cinese o la fine del Ramadam.

9. La Giunta Regionale può emanare, di concerto con la Direzione Scolastica Regionale per la Campania, eventuali ulteriori disposizioni che in fase attuativa si rendesse necessario impartire per assicurare una
corretta applicazione del presente provvedimento e nel caso di eventi imprevisti che impongano modifiche e adattamenti del medesimo.

RITENUTO, pertanto, di dover procedere con urgenza agli adempimenti relativi alla determinazione del calendario scolastico per l’anno scolastico 2002/2003;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

– di approvare il calendario scolastico 2003/2004, determinato come segue:

1. Nelle Scuole e negli Istituti di tutti gli ordini e gradi ubicati nel territorio della Regione Campania, le lezioni per l’anno scolastico 2003/2004 hanno inizio mercoledì 10 settembre 2003 e terminano giovedì 10
giugno 2004, per un totale previsto di n. 213 giorni di lezione. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano il 30 giugno 2004.

2. Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti è il seguente:
• tutte le domeniche;
• il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
• l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
• il 25 dicembre, Natale;
• il 26 dicembre, Santo Stefano;
• il 1° gennaio, Capodanno
• il 6 gennaio, Epifania;
• il giorno di lunedì dopo Pasqua;
• il 1° maggio, festa del Lavoro;
• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
• la festa del Santo Patrono.

3. Le vacanze natalizie saranno fruite dal 23 dicembre 2003 al 6 gennaio 2004 compresi.

4. Le vacanze pasquali saranno fruite dal 08 aprile 2004 al 13 aprile 2004 compresi.

5. Al fine di adottare comportamenti omogenei in tutto l’ambito regionale, il calendario è vincolante per tutte le scuole e in tutte le sue parti: date di inizio e fine delle lezioni e durata dei periodi di vacanza.

6. Sono fatti salvi gli adattamenti del calendario scolastico esercitabili nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche così come regolamentate dal DPR n. 275 del 1999, nel rispetto, comunque, del disposto dell’art. 74, 3° comma del D. Lgs. n. 297 del 1994.

7. Qualora la ricorrenza del Santo Patrono ricada in un giorno in cui non si effettuano lezioni o attività educative, i Consigli di Circolo o di Istituto non possono consentire il recupero in altro giorno del calendario scolastico.

8. I Dirigenti Scolastici, in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a diverse comunità etniche e/o confessioni religiose, possono – nell’ambito della programmazione delle festività di cui al punto 6) e sulla base di una preventiva condivisione della comunità scolastica – dedicare una di tali festività ad importanti ricorrenze di tali gruppi,quali,ad esempio il Capodanno Cinese o la fine del Ramadam.

9. La Giunta Regionale può emanare, di concerto con la Direzione Scolastica Regionale per la Campania, eventuali ulteriori disposizioni che in fase attuativa si rendesse necessario impartire per assicurare una corretta applicazione del presente provvedimento e nel caso di eventi imprevisti che impongano modifiche e adattamenti del medesimo.

– di inoltrare il presente provvedimento alla Direzione Scolastica Regionale per la Campania;

– di inoltrare, altresì, al Settore Istruzione e Cultura, all’Ufficio Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione sul BURC e sul sito www.regione.campania.it.

IL SEGRETARIO
Brancati

IL PRESIDENTE
Valiante