Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Ottobre 2006

Deliberazione 02 agosto 2006, n.481/06/CONS

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Deliberazione 2 agosto 2006: “Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell’articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione.(Deliberazione n. 481/06/CONS)”.

(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” n. 240 del 14 ottobre 2006)

L’AUTORITA’

Nella riunione del consiglio del 2 agosto 2006;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997;

(omissis)

Rilevato che ai sensi dell’art. 45, comma 2, del testo unico, il servizio pubblico generale radiotelevisivo comunque garantisce:
(omissis)
b) un numero adeguato di ore di trasmissione televisive e radiofoniche dedicate all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, il cui numero di ore e’ definito ogni tre anni con deliberazione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, escludendo dal computo di tali ore le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
(omissis)
d) l’accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalita’ indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse nazionale che ne facciano richiesta;

(omissis)

Considerato che sono compiti prioritari del servizio pubblico generale radiotelevisivo garantire la liberta’, il pluralismo, l’obiettivita’, la completezza, l’imparzialita’ e la correttezza dell’informazione; favorire l’accesso alla programmazione fondato sul principio delle pari opportunita’; rispettare la dignita’ della persona e dei minori; favorire la crescita civile ed il progresso sociale; promuovere la cultura, l’istruzione e la lingua italiana; salvaguardare l’identita’ nazionale e locale; garantire servizi di utilita’ sociale; favorire la ricezione dell’offerta radiofonica, televisiva e multimediale dei disabili sensoriali; assicurare la qualita’ del segnale e la massima copertura del territorio; estendere alla collettivita’ i vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e delle nuove tecnologie; assicurare una programmazione equilibrata, ampia e varia per corrispondere alle esigenze della totalita’ degli utenti;

(omissis)

Delibera:

(omissis)

Capo II

Programmazione televisiva e radiofonica

Art. 2.

Qualita’ dell’offerta

1. La RAI deve assicurare un’offerta di qualita’ improntando la propria complessiva programmazione ai seguenti criteri:
a) assicurare una gamma di programmi equilibrata e varia in grado di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della societa’ e garantire il pluralismo;
b) rispettare i principi di obiettivita’, completezza, imparzialita’, lealta’ dell’informazione, di apertura alle diverse opinioni e tendenze sociali e religiose, di salvaguardia delle diversita’ etniche;
(omissis)
e) rispettare la dignita’ della persona e l’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, evitando scene ed espressioni volgari o di cattivo gusto.
(omissis)