Delibera 30 dicembre 1987, n.42 bis
Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 42 bis del 30 dicembre 1987: “Incarico dell’insegnamento di religione cattolica nella scuola materna ed elementare a religiosi o religiose in possesso di qualificazione riconosciuta dalla CEI. Determinazione dei criteri di qualificazione e procedura per la verifica” (1).
(da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 10/1987)
§ 1. L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari può essere affidato a religiosi o religiose che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di qualificazione:
– diploma di scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose;
– diploma di cultura teologica rilasciato da una Scuola di formazione teologica;
– attestato di positiva partecipazione a un corso equipollente alla Scuola di formazione teologica.
§ 2. L’Ordinario del luogo, prima di procedere a riconoscere l’idoneità del religioso/a a norma del can. 804, § 2, è tenuto a verificarne la qualificazione.
A tale scopo richiede all’interessato l’esibizione dei suoi titoli di studio e nel caso di diploma rilasciato da Scuola di formazione teologica o altro curricolo equipollente verifica la effettiva corrispondenza dei corsi frequentati ai requisiti previsti dal n. 12 della Nota pastorale del 19 maggio 1985 richiamata in premessa.
(1) Delibera approvata dalla XXVIII Assemblea Generale e promulgata con decreto del Card. Presidente della C.E.I. del 30 dicembre 1987, n. 1147/87.
Autore:
Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.)
Dossier:
Conferenza Episcopale Italiana
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Procedura, Titolo di studio, Titolo di qualificazione, Istituto di scienze religiose, Curriculum, Ordinario del luogo, Attestato, Religiose, Diploma, Idoneità, Scuola materna, Religiosi, Insegnamento, Scuola elementare, Teologia, Religione Cattolica, Incarico
Natura:
Delibera