Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Marzo 2005

Delibera 27 marzo 1999, n.62

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 62 del 27 marzo 1999: “Disposizioni circa taluni aspetti della gestione degli istituti diocesani”.

(da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 3/1999)

§ l. L’Istituto Centrale per il sostentamento del clero, nell’ambito delle funzioni assegnategli dal proprio statuto e dagli statuti degli Istituti per il sostentamento del clero, individua e segnala al Comitato della C.E.I. per gli enti e i beni ecclesiastici gli Istituti che, nell’arco di un quinquennio, hanno chiuso i loro esercizi in perdita o con un utile annuo inferiore ai 20 milioni di lire.
Il Comitato della C.E.I., nel caso in cui gli Istituti segnalati non assicurano i presupposti che permettano di prevedere, in un ragionevole lasso di tempo, un miglioramento della rispettiva condizione reddituale, può richiedere agli Istituti stessi di procedere all’alienazione dei beni di natura immobiliare non producenti reddito o producenti redditi che, nel complesso, non sono sufficienti a coprire le loro spese di funzionamento.
Gli Istituti procedono alle predette alienazioni avendo cura che venga rispettata la congruità con i valori di mercato, sulla base di una perizia scritta richiesta direttamente in loco o, nel caso di una molteplicità di beni da alienare e/o di un presumibile consistente valore degli stessi, anche per il tramite dell’Istituto Centrale.
Gli Istituti provvedono ad investire il ricavato delle vendite negli strumenti finanziari consentiti; per questi investimenti e, se del caso, per gli investimenti delle altre liquidità possono avvalersi dell’assistenza dell’Istituto Centrale.

§ 2. I Vescovi di più diocesi viciniori, qualora i rispettivi Istituti per il sostentamento del clero si trovino nelle condizioni indicate al primo capoverso del § 1, o, in ogni caso, qualora lo ritengano opportuno, possono stipulare intese volte a far sì che gli Istituti per il sostentamento del clero delle loro diocesi affidino il disbrigo dei rispettivi adempimenti amministrativo contabili ad un unico ufficio, da costituire ed organizzare appositamente.
Gli Istituti per il sostentamento del clero, sulla base delle intese stipulate dai Vescovi diocesani, si accordano per affidare all’unico ufficio lo svolgimento delle attività inerenti i loro compiti istituzionali, conservando l’autonomia patrimoniale e la libertà decisionale, esercitata attraverso i propri Consigli di Amministrazione, in ordine all’esercizio dei poteri di loro spettanza.
La Presidenza della C.E.I., avvalendosi dei supporti giuridici ed organizzativi forniti, rispettivamente, dal Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici e dall’Istituto Centrale per il sostentamento del clero, predispone un regolamento con il quale sono dati i criteri per la costituzione e le competenze da attribuire all’unico ufficio e per la disciplina dei rapporti tra gli Istituti federati.