Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Marzo 2005

Delibera 25 novembre 2002

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera del 25 novembre 2002: “Conseguimento del titolo di qualificazione da parte di taluni insegnanti di religione cattolica”.

(da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 7/2002)

§. 1. Gli insegnanti di religione cattolica in servizio nell’anno scolastico 2002/2003 nella scuola italiana di ogni ordine e grado, privi di un titolo di qualificazione di cui al punto 4, comma 3, dell’Intesa del 14 dicembre 1985, sono ammessi al conseguimento del titolo di qualificazione alle seguenti condizioni:
a. siano in possesso di un diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano;
b. abbiano esercitato per almeno dieci anni l’insegnamento di religione cattolica, con un orario complessivo di almeno dodici ore settimanali nelle scuole materne ed elementari o di almeno nove ore settimanali nelle scuole secondarie di primo o di secondo grado;
c. superino la prova d’esame di cui al § 2.

§. 2. Gli Istituti di Scienze Religiose riconosciuti dalla Conferenza Episcopale Italiana attivano, entro sei mesi dalla promulgazione della presente delibera, una sessione straordinaria di esame consistente in una prova articolata in due momenti, concernente temi indicati dal Consiglio di Istituto, secondo gli indirizzi del “Comitato per gli Istituti di Scienze Religiose” della Conferenza Episcopale Italiana:
– un esame scritto su tematiche di carattere interdisciplinare;
– un esame orale su tematiche afferenti in particolare le discipline teologiche.

§. 3. Agli allievi che abbiano superato le prove di cui al comma precedente viene conferito il “Diploma in Scienze religiose” di cui al punto 4, comma 3, lettera d, dell’Intesa.