Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Marzo 2005

Delibera 21 settembre 1990, n.57

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 57 del 21 settembre 1990: “Definizione dei criteri e delle procedure per la ripartizione e l’assegnazione della somma destinata alla Chiesa cattolica ex art. 47 delle norme sugli enti e i beni ecclesiastici (c.d. 8 per mille)”.

(da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 8/1990)

1. La parte della quota pari all’8 per mille dell’IRPEF destinata annualmente dai contribuenti a scopi di carattere religioso e caritativo a diretta gestione della Chiesa Cattolica è utilizzata per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo sulla base dei criteri stabiliti dalla Conferenza Episcopale Italiana nella presente delibera.
2. Alle esigenze di culto della popolazione si provvede erogando contributi nel quadro di tre capitoli di spesa: promozione dell’edilizia di culto (chiese, case canoniche, locali di ministero pastorale), sostegno alle attività cultuali e pastorali delle diocesi, interventi per finalità religiose, pastorali ed educative di rilievo nazionale.
3. Al sostentamento del clero cattolico si provvede destinando ai sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi la somma necessaria a coprire il fabbisogno residuo, dopo che gli Istituti diocesani e l’Istituto centrale hanno tenuto conto delle remunerazioni che i sacerdoti ricevono dagli enti ecclesiastici, degli stipendi percepiti da terzi, delle quote di pensione eventualmente computabili, e hanno messo a disposizione i redditi dei beni ex-beneficiali e il gettito delle offerte deducibili a norma delle disposizioni vigenti.
4. Agli interventi caritativi si provvede assegnando contributi sia per iniziative in atto o da intraprendere sul territorio nazionale sia per sostenere o promuovere progetti da realizzare in paesi del terzo mondo e per agevolare l’azione animatrice del personale missionario ivi operante.
5. La Presidenza della C.E.I., dopo aver sentito il Consiglio Episcopale Permanente, sottopone all’approvazione dell’Assemblea Generale:
a) la misura dei contributi complessivi da assegnare in ciascun anno per le esigenze di culto, il sostentamento del clero e gli interventi caritativi;
b) i criteri per l’identificazione dei soggetti destinatari dei contributi e per la ripartizione ed assegnazione dei medesimi a ciascun soggetto;
c) le procedure da seguire e i rendiconti da richiedere;
d) i criteri di gestione finanziaria delle somme disponibili.
Le proposte della Presidenza sono approvate con la maggioranza assoluta dei presenti votanti nell’Assemblea Generale.
6. La Presidenza della C.E.I. propone all’approvazione del Consiglio Episcopale Permanente l’istituzione e la configurazione dei servizi e degli organismi che si rendessero necessari per l’istruzione e l’esame delle pratiche.
7. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, in deroga al par. 5, lett. a), la somma da assegnare al sostentamento del clero è determinata dalla Presidenza della C.E.I., dopo aver sentito il Consiglio Episcopale Permanente.