Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Marzo 2005

Delibera 21 settembre 1990, n.41 (3)

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 41 (3) del 21 settembre 1990: “Riconoscimento e revoca della idoneità all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche” (1).

(da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 8/1990)

§ l. L’Ordinario del luogo che riceva da parte dei fedeli domanda per il riconoscimento dell’idoneità ad insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche o nelle scuole cattoliche, è tenuto a verificare il possesso dei requisiti richiesti dal diritto. In particolare l’Ordinario del luogo deve accertarsi, mediante documenti, testimonianze, colloqui o prove scritte, che i candidati si distinguano per retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica.
L’Ordinario del luogo riconosce l’idoneità mediante proprio decreto.
§ 2. L’Ordinario del luogo deve revocare con proprio decreto, ai sensi dei cann. 805 e 804 § 2, l’idoneità all’insegnamento della religione cattolica al docente del quale sia stata accertata una grave carenza concernente la retta dottrina o l’abilità pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.
§ 3. L’Ordinario del luogo prima di emettere il decreto di revoca dell’idoneità convoca l’insegnante contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni.
Lo stesso Ordinario esamina e valuta i documenti e le memorie eventualmente presentati dall’insegnante entro i dieci giorni successivi alla data fissata per l’incontro e, se richiesto, si rende disponibile per un ulteriore incontro, da tenersi in ogni caso non oltre venti giorni dal primo.
Il decreto di revoca dell’idoneità deve essere fornito di motivazione ai sensi del can. 51, e regolarmente intimato ai sensi dei cann. 54, 55 e 56.
L’Ordinario del luogo dà comunicazione all’autorità scolastica competente che l’idoneità è stata revocata quando il decreto di revoca è divenuto definitivamente esecutivo.

(1) Delibera modificata dalla XXXII Assemblea Generale, promulgata con decreto del Card. Presidente della C.E.I. del 21 settembre 1990, n. 702/90 in NCEI 1990, 8/207. Il testo originario della delibera n. 41 del 5 settembre 1986 in NCEI 1986, 7/193-194 era il seguente: “CRITERI DI DISCIPLINA ECCLESIASTICA PER IL RICONOSCIMENTO E PER LA REVOCA DELLA IDONEITÀ ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE
§ 1. L’Ordinario del luogo, nel riconoscere la idoneità dell’insegnante di religione a norma del can. 804, par. 2, accerta che l’interessato sia in possesso dei titoli di qualificazione richiesti dall’ “Intesa”del 14 dicembre 1985 ai numeri 4.3 e 4.4 nonché, per la fase transitoria, ai numeri 4.6.1 e 4.6.2.
§ 2. Si ritengono di norma idonei ad insegnare la religione cattolica nelle scuole elementari e materne, salvo il caso di revoca dichiarata, gli insegnati titolari di classe in servizio nell’anno scolastico 1985-86 nonché gli altri insegnanti in organico alla stessa data nei circoli didattici, che si dichiarino disposti ad insegnare la religione cattolica e s’impegnino a prendere parte prima dell’anno scolastico 1987-88 ad iniziative di aggiornamento promosse o riconosciute dall’Ordinario diocesano o dalla Conferenza Episcopale Italiana.
§ 3. L’accertata grave carenza circa la retta dottrina o circa l’abilità pedagogica e il comportamento pubblico e notorio in contrasto con la morale cristiana sono motivi che, ai sensi del can. 804, § 2 e del can. 805, legittimano la revoca del riconoscimento della idoneità degli insegnati di religione cattolica”.