Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Marzo 2005

Delibera 21 settembre 1990, n.38

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 38 del 21 settembre 1990: “Contratti di locazione” (1).

(da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 8/1990)

art. 1. Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili di qualsiasi valore appartenenti a persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano, ad esclusione dell’Istituto per il sostentamento del clero, è necessaria la licenza scritta dell’Ordinario diocesano.
art. 2. Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti all’Istituto diocesano per il sostentamento del clero, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, è necessaria la licenza scritta dell’Ordinario diocesano.
art. 3. Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla diocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo diocesano, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, è necessario il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico.
art. 4. Il valore dell’immobile da locare è determinato moltiplicando il reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legge vigente in Italia.

(1)La presente delibera sostituisce il testo promulgato il 18 aprile 1985 in NCEI 1985, 3/48-49: “Salvo quanto prescritto dal can. 1298, e quanto stabilito in materia dalla Conferenza Episcopale Italiana nella delibera n. 37, i contratti di locazione sono sottoposti, in conformità al disposto del can. 1297 del Codice di Diritto Canonico, al seguente speciale regime, cui dovranno anche conformarsi gli statuti delle persone giuridiche soggette al Vescovo:
1) Il Vescovo, a tempo debito, col consenso del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei consultori, definisce i criteri per la locabilità o anche l’elenco dei beni locabili appartenenti alle persone giuridiche a lui soggette. Qualora uno di questi beni sia situato nel territorio di altra diocesi, egli richiede il parere dell’Ordinario del luogo.
2) In ordine alla stipulazione del contratto di locazione dei beni locabili, per la validità dell’atto è richiesta la licenza scritta, la quale, sulla base di una valutazione quantitativa e qualitativa, sarà concessa:
a) dal Vescovo, se si tratta di beni il cui valore è inferiore a lire cento milioni e che vengono locati ad Ente ecclesiastico ad uso pastorale;
b) dal Vescovo, udito il Consiglio per gli Affari Economici, se si tratta di beni il cui valore è inferiore a lire cento milioni e che vengono locati ad uso di abitazione;
c) dal Vescovo, col consenso del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei consultori, se si tratta di beni il cui valore supera i cento milioni ovvero che vengono locati per altri usi.
3) Il criterio da usare ai fini della determinazione della competenza non è il canone annuo, ma il valore capitale dell’immobile”. Cfr. can. 1297