Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Marzo 2005

Delibera 21 settembre 1990, n.37

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 37 del 21 settembre 1990: “Atti di straordinaria amministrazione” (1).

(da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 8/1990)

Gli atti di straordinaria amministrazione, diversi da quelli previsti dai canoni 1291, 1295 e 1297, per la diocesi e le altre persone giuridiche eventualmente amministrate dal Vescovo diocesano sono determinati come segue:
a) l’alienazione di beni immobili, diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20;
b) la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato, che comportino una spesa superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20;
c) l’inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;
d) la mutazione di destinazione d’uso di immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, determinando il valore dell’immobile attraverso la moltiplicazione del reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legislazione vigente in Italia;
e) l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20.

(1)La presente delibera sostituisce il testo promulgato il 18 aprile 1985, in NCEI 1985, 2/48: “Salvo quanto specificatamente prescritto dai cann. 1291-1295 del Codice di Diritto Canonico per l’alienazione dei beni che costituiscono il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica, o per gli affari che intacchino il patrimonio di qualsiasi persona giuridica peggiorandone la condizione, e salvo quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale Italiana circa la locazione, tra gli atti posti dal Vescovo sono da considerarsi di straordinaria amministrazione, a norma del can. 1277, sia in relazione al patrimonio stabile che non stabile, sempre che si tratti di beni di enti di cui il Vescovo è amministratore ai sensi del can 1279, § 1:
1 gli atti di alienazione, cioè di trasferimento di un diritto a contenuto patrimoniale ad altro soggetto (come vendita, permuta, donazione), il cui valore sia superiore alla somma di lire cento milioni;
2 gli atti che importino oneri per il patrimonio o ne mettano in pericolo la consistenza (come mutuo, accensione di debiti, ipoteca, servitù, enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, fideiussione, rendita perpetua, rinunzia, accettazione di donazioni o di lasciti modali, usufrutto, transazione), il cui valore sia superiore alla somma di lire cento milioni;
3 gli atti di gestione che, nel contesto economico del momento, possano comportare rischio in rapporto ai criteri di prudente e retta amministrazione, anche sotto il profilo pastorale, e precisamente:
a) inizio, subentro o assunzione di partecipazione in attività imprenditoriali (industriali o considerate commerciali ai fini fiscali);
b) immissione di terzi nel possesso dei beni immobili al di fuori di negozi debitamente approvati;
c) investimenti per opere di costruzione, ristrutturazione o restauro;
d) mutazione di destinazione d’uso di immobili”.