Delibera 03 settembre 1993, n.59
Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 59 del 3 settembre 1993: “Norme circa la raccolta di offerte per necessità particolari”.
(da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 8/1993)
1. Ferme restando le collette stabilite dalla Santa Sede per le necessità della Chiesa universale, le collette a carattere nazionale sono indette dall’Assemblea Generale dei Vescovi o, in caso di urgenze, dalla Presidenza della Conferenza Episcopale.
2. Nelle giornate destinate per le collette a carattere universale o nazionale le somme in denaro raccolte nelle chiese, sia parrocchiali sia non parrocchiali, e negli oratori, compresi quelli dei membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, sono destinate alla finalità stabilita.
Quando la colletta è a carattere nazionale la chiesa o l’oratorio possono trattenere, purché se ne dia avviso ai fedeli, una somma pari, di norma, alla raccolta effettuata in una domenica ordinaria.
3. Nelle giornate dedicate alla sensibilizzazione su particolari problemi a carattere universale o nazionale, indette dagli organi di cui al n. 1, non si fa nessuna colletta specifica.
4. Ciascun Vescovo e le Conferenze Episcopali Regionali possono indire collette per iniziative che interessano la Diocesi o tutta la Regione ecclesiastica.
I Vescovi per la propria Diocesi, le Conferenze Episcopali Regionali per ciascuna Regione ecclesiastica stabiliscono, sulle offerte raccolte, la parte da destinarsi alle necessità della parrocchia o della chiesa o dell’oratorio.
5.1. Tutte le richieste di denaro e le pubbliche sottoscrizioni promosse da persone private, sia fisiche che giuridiche, chierici, membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, associazioni, gruppi, movimenti, comitati, per scopi pii o caritativi, richiedono il permesso scritto del proprio Ordinario e di quello del luogo in cui si effettua la raccolta. Si richiede inoltre il permesso scritto:
– della Conferenza Episcopale Regionale, se la raccolta si effettua in più diocesi della stessa regione ecclesiastica;
– della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, sentito il parere del Consiglio Episcopale Permanente, se la raccolta è a carattere nazionale.
I religiosi mendicanti, nell’esercizio del diritto che solo ad essi è riconosciuto dal can. 1265, par. 1, sono tenuti, al di fuori della diocesi del domicilio, a chiedere licenza scritta all’Ordinario del luogo in cui effettuano la questua e ad osservarne le disposizioni.
5.2. Spetta al Vescovo diocesano vigilare sul retto e decoroso esercizio di ogni raccolta di denaro da chiunque effettuata.
Autore:
Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.)
Dossier:
_Chiesa cattolica_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Fedeli, Religiosi mendicanti, Questua, Denaro, Colletta, Offerta, Raccolta, Sottoscrizioni, Somme, Oratorio, Vescovi, Diocesi, Parrocchia, Chiesa
Natura:
Delibera