Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Gennaio 2005

Delibera 03 giugno 2002, n.561

Regione Toscana – Giunta regionale. Delibera n. 561 del 3 giugno 2002: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) – Determinazioni applicative”.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il nomenclatore tariffario regionale della specialistica ambulatoriale, adottato con delibera di GR 229/97, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito nominato nomenclatore tariffario;
Visto l’accordo 22 novembre 2001 tra Governo, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante“ definizione dei livelli essenziali di assistenza“, (LEA) attuativo dell’accordo sopra richiamato, che individua:
• nell’allegato 1 i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria da garantire a tutti i cittadini;
• nell’allegato 2 A le prestazioni totalmente escluse dai livelli essenziali di Assistenza Sanitaria;

(omissis)

Viste altresì le indicazioni per l’applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria, di seguito definiti LEA, riportate nell’allegato 3 e nell’allegato 4 del DPCM citato;
Osservato in particolare, nello stesso allegato 4, il richiamo al principio della appropriatezza, a cui si ispira complessivamente tutto l’impianto normativo del DPCM citato, e in particolare l’impegno chiesto alle Regioni perché negli indirizzi applicativi dello stesso decreto prevedano, in relazione alle prestazioni sanitarie ivi contenute, le opportune condizioni di erogabilità, per assicurare il massimo rispetto del principio dell’appropriatezza, avendo a riferimento in particolare i criteri di urgenza e complessità delle prestazioni, della fragilità sociale e della accessibilità territoriale;
Atteso che il nuovo Piano sanitario regionale 2002/2004 si pone come obiettivo, tra l’altro, la erogazione tempestiva e qualificata delle prestazioni sanitarie in relazione all’effettivo bisogno di salute, classificando la domanda secondo criteri di necessità ed urgenza e dando indicazioni per una gestione delle liste di attesa sulla base del criterio della appropriatezza; proponendo precise azioni in merito anche nei settori indicati dallo stesso DPCM citato; e che pertanto nei confronti degli stessi, per quanto non predisposto dal presente atto, saranno date indicazioni in armonia con gli indirizzi dello stesso Piano sanitario citato;
Ritenuto urgente e prioritario dover dare prime indicazioni, per una omogenea e corretta applicazione regionale, in merito a quanto disposto dall’allegato 2A “prestazioni totalmente escluse dai LEA” del DPCM citato secondo quanto di seguito segnalato:

(omissis)

2. in merito alla prestazione di cui al punto b) “circoncisione rituale maschile”, si segnala che con proprio precedente atto, delibera 268/2002, la prestazione di “circoncisione” è stata inserita nel nomenclatore tariffario con il “codice 64.0”, si ritiene pertanto di dover garantire la medesima prestazione anche quando erogata a fini religiosi;

(omissis)