Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Marzo 2005

Delibera 01 agosto 1991, n.58

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 58 del 1 agosto 1991: “Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi”.

(da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 6/1991)

Art. 1
INDIVIDUAZIONE DEI SACERDOTI CHE SVOLGONO SERVIZIO IN FAVORE DELLA DIOCESI (1)
§ 1. Svolgono servizio in favore della diocesi:
a) i Vescovi diocesani, e coloro che sono in iure ad essi equiparati, preposti alle diocesi italiane; i Vescovi ausiliari; i Vescovi titolari che esercitano nel territorio italiano un speciale incarico stabile a carattere nazionale;
b) i sacerdoti secolari, diocesani o extra-diocesani, aventi o non aventi cittadinanza italiana, residenti in diocesi o non residenti, i quali, su mandato o con il consenso del Vescovo diocesano, sono impegnati in un’attività ministeriale nella diocesi stessa;
c) i sacerdoti appartenenti a istituti di vita consacrata o a società clericali di vita apostolica, aventi o non aventi cittadinanza italiana, residenti in diocesi o non residenti, i quali, su mandato scritto del Vescovo diocesano, avuta la designazione o almeno l’assenso del Superiore competente, sono impegnati in un’attività ministeriale nella diocesi stessa, con esclusione dei vicari parrocchiali che operano in parrocchie il cui affidamento all’istituto religioso o alla società di vita apostolica cui essi appartengono non è stato formalizzato mediante la stipulazione o la rinnovazione della convenzione scritta richiesta dal can. 520, § 2, del codice di diritto canonico;
d) i sacerdoti secolari o religiosi che esercitano il ministero di giudice o altro ministero presso i tribunali ecclesiastici regionali per le cause matrimoniali;
e) i sacerdoti secolari o religiosi che, con l’autorizzazione del proprio Vescovo o Superiore, operano presso organismi, enti o istituzioni nazionali determinati dalla Presidenza della C.E.I., sentite le Commissioni episcopali o gli organismi interessati per materia;
f) i sacerdoti secolari e quelli religiosi appartenenti a istituti che non abbiano come finalità specifica l’assistenza agli emigrati, messi a disposizione rispettivamente dalla diocesi di incardinazione o dall’istituto di appartenenza per il ministero pastorale in favore degli emigrati italiani all’estero nonché i sacerdoti secolari messi a disposizione dalla diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria con diocesi di Paesi stranieri sulla base di una formale convenzione tra i Vescovi interessati (2);
g) i sacerdoti secolari impegnati, su mandato del proprio Vescovo, in regolari corsi di studio in Italia o all’estero;
h) i sacerdoti secolari messi a disposizione dell’Ordinariato militare in Italia dalla diocesi di incardinazione per l’incarico di cappellano militare;
i) i sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio nelle facoltà teologiche italiane e negli istituti accademici equiparati con la qualifica di professore ordinario, straordinario e associato o come officiali a tempo pieno;
l) i sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio negli istituti di scienze religiose e negli istituti superiori di scienze religiose eretti nelle diocesi italiane in qualità di docenti o di officiali a tempo pieno.
m) i sacerdoti secolari o religiosi non aventi cittadinanza italiana, residenti in Italia, i quali, su mandato scritto del proprio Vescovo diocesano e del Vescovo che li accoglie e, se religiosi, con l’assenso del Superiore competente, ottenuto un titolo abilitante all’esercizio del ministero in Italia dalla “Commissione Ecclesiale per le Migrazioni” della CEI, svolgono il ministero, a livello diocesano o interdiocesano, a favore dei loro connazionali immigrati in Italia (3).
§ 2. In ordine all’inserimento nel sistema di sostentamento di tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi la Presidenza della C.E.I. è delegata ad assumere le decisioni necessarie per la sollecita definizione di posizioni non previste dalle delibere vigenti, con l’impegno di sottoporre gli indirizzi adottati all’approvazione dell’Assemblea Generale immediatamente successiva.
§ 3. Si considera rilevante in ordine al diritto di ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento ai sensi dell’art. 24, comma terzo delle Norme, il servizio a tempo pieno, cioè lo svolgimento continuativo dell’incarico o degli incarichi conferiti al sacerdote dal Vescovo diocesano, nel senso che tali incarichi assorbono la gran parte della sua giornata e rappresentano il suo impegno preminente. Spetta al Vescovo diocesano stabilire nei casi singoli se ricorrono gli estremi che configurano il servizio a tempo pieno (4).

Art. 2
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA
DELLA REMUNERAZIONE SPETTANTE AI SACERDOTI (5)
§ 1. La misura della remunerazione spettante ai sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi è determinata sulla base dei criteri indicati nella presente delibera; a ciascuno dei criteri indicati è attribuito un numero determinato di punti; al punto è assegnato un determinato valore monetario.
§ 2. I criteri per la determinazione della misura della remunerazione sono i seguenti:
a)per assicurare la fondamentale eguaglianza dei sacerdoti, circa i due terzi della remunerazione sono identici per tutti indipendentemente da ogni altra condizione o circostanza;
b)è riconosciuta a ciascun sacerdote una progressione di remunerazione per anzianità nell’esercizio del ministero pastorale, mediante l’attribuzione di un numero determinato di punti per ogni cinque anni di ministero esercitato, fino a un massimo di otto scatti;
c)per tener conto dei particolari oneri connessi all’esercizio del loro ufficio, è attribuito un numero determinato di punti aggiuntivi:
-ai Vescovi e a coloro che sono in iure ad essi equiparati;
-ai Vescovi incaricati della cura di più diocesi;
-ai sacerdoti che esercitano l’ufficio di vicario generale o di vicario episcopale;
-ai parroci incaricati della cura di più parrocchie o di parrocchie molto estese o di parrocchie aventi più di quattromila abitanti; ai parroci incaricati dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica; ai parroci che svolgono il ministero di cappellano negli istituti di prevenzione e di pena ai sensi della legge 4 marzo 1982, n. 68, fermo restando che nel caso di concorso di due o più delle fattispecie indicate l’attribuzione in favore del parroco viene operata una sola volta, con riferimento a quella che prevede il maggior numero di punti;
d)per consentire di tener conto di situazioni di particolare onerosità riguardanti taluni sacerdoti secolari è riconosciuta ai Vescovi diocesani la possibilità di assegnare ai medesimi un numero determinato di punti aggiuntivi;
e)per concorrere alle spese di affitto è attribuito ai sacerdoti che non dispongono di un alloggio ecclesiastico un numero determinato di punti aggiuntivi.
§ 3. Spetta alla Conferenza Episcopale Italiana determinare periodicamente il numero dei punti da attribuire a ciascuno dei criteri indicati al § 2 e il valore monetario da assegnare al punto.
§ 4. La remunerazione spettante ai sacerdoti aventi diritto è determinata al netto dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti, che l’Istituto Centrale per il sostentamento del clero versa, ai sensi dell’art. 25 delle Norme, per i sacerdoti che vi sono tenuti.

Art. 3
PROVENTI DA COMPUTARE NELLA REMUNERAZIONE (6)
Ai fini della verifica di cui all’art. 34, comma primo, delle Norme sono da computare i seguenti redditi:
a)la remunerazione che i sacerdoti ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;
b)lo stipendio che i sacerdoti ricevono da soggetti pubblici o privati diversi dagli enti ecclesiastici;
c)i due terzi dell’importo della pensione o delle pensioni di cui i sacerdoti godono.
Nel caso in cui i periodi assicurativi-contributivi che danno luogo alla pensione sono collocati in data sia anteriore sia posteriore a quella dell’ordinazione sacerdotale, i due terzi sono riferiti alla quota della pensione che deriva, in proporzione, dai soli periodi assicurativi-contributivi collocati in data posteriore a quella dell’ordinazione sacerdotale.
La contribuzione volontaria è da considerarsi, al predetto fine, sempre collocata in periodi anteriori alla data dell’ordinazione sacerdotale.
Sono escluse dal computo le pensioni assicurate dal Fondo Clero INPS.
Nel caso in cui la pensione che deve essere computata concorra con una pensione del Fondo Clero dell’INPS, dall’importo da prendersi in considerazione al fine della determinazione della quota computabile viene previamente dedotto quello corrispondente alla trattenuta subita sulla pensione del Fondo Clero (7);
d)i due terzi della pensione maturata dai sacerdoti che nel 1961 hanno scelto di non iscriversi al Fondo Clero INPS, previa deduzione al compimento del 65° anno di età dell’importo corrispondente al trattamento minimo della pensione di vecchiaia del Fondo medesimo.

Art. 4
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA REMUNERAZIONE DOVUTA DAGLI ENTI ECCLESIASTICI (8)
§ 1. I criteri per determinare la remunerazione dovuta dalla diocesi ai Vescovi diocesani, ai Vescovi Ausiliari e a coloro che sono in iure equiparati ai Vescovi diocesani sono i seguenti:
a)la diocesi deve assicurare una remunerazione pari alla misura complessiva periodicamente stabilita dalla C.E.I.;
b)la diocesi può erogare una remunerazione inferiore soltanto quando le sue risorse siano particolarmente modeste, fermo in ogni caso il minimo periodicamente stabilito dalla C.E.I.
Alla remunerazione dei Vescovi titolari che esercitano nel territorio italiano uno speciale incarico stabile a carattere nazionale provvede l’ente presso il quale essi svolgono il proprio ministero.
§ 2. Il Vescovo diocesano, sentito il Consiglio Presbiterale, stabilisce le norme per la determinazione della remunerazione dovuta ai sacerdoti dagli enti ecclesiastici che si avvalgono del loro ministero, attenendosi ai criteri di cui ai paragrafi seguenti.
§ 3. I criteri per determinare la remunerazione dovuta dalla parrocchia al parroco e ai vicari parrocchiali sono i seguenti:
a)la parrocchia è tenuta ad assicurare al parroco una somma mensile pari al prodotto di una determinata quota capitaria per il numero degli abitanti della circoscrizione parrocchiale, al vicario parrocchiale una somma pari al 50%, ovvero, qualora goda di altri redditi di cui all’art. 3, una somma pari al 25% della remunerazione dovuta al parroco;
b)il Vescovo diocesano, sulla base dei dati di cui alla lettera a) e delle risorse della parrocchia quali risultano dal bilancio parrocchiale o sono comunque da lui conosciute, e tenendo conto dell’obbligo delle parrocchie di provvedere interamente ai sacerdoti addetti ove le risorse lo permettano, può stabilire:
-un aumento della quota capitaria;
-una diminuzione della quota capitaria fino a una percentuale del 30 per cento;
-una diminuzione della quota capitaria fino a una percentuale del 90 per cento qualora la parrocchia versi in straordinarie difficoltà economiche, limitatamente al 15 per cento del numero delle parrocchie della diocesi (9).
È in facoltà del Vescovo diocesano, per incrementare la responsabilità della diocesi e sviluppare dimensioni concrete di solidarietà e di perequazione tra le parrocchie della medesima, di scegliere di sostituire alla vigente disciplina di individuazione dell’onere gravante sulle parrocchie per il sostentamento dei sacerdoti che vi prestano il proprio ministero la seguente procedura alternativa:
a)la misura dell’apporto remunerativo per i sacerdoti da parte degli enti parrocchia esistenti nella diocesi deve essere complessivamente pari al prodotto di una determinata quota capitaria, individuata dal Consiglio Episcopale Permanente, per il numero degli abitanti delle parrocchie medesime;
b)la determinazione della misura della remunerazione dovuta dalle singole parrocchie ai sacerdoti che prestano il proprio ministero presso di esse spetta al Vescovo diocesano, secondo criteri di solidarietà e di perequazione fra le stesse, udito il parere del consiglio diocesano per gli affari economici (10).
§ 4. I criteri per determinare la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici diversi dalle parrocchie ai sacerdoti che vi prestano il proprio servizio ministeriale sono i seguenti:
a)ai sacerdoti che svolgono servizio a tempo pieno l’ente deve assicurare una remunerazione pari alla misura complessiva periodicamente stabilita dalla C.E.I.; il Vescovo diocesano, o l’Autorità competente nel caso di enti sovradiocesani, può porre a carico dell’ente una remunerazione inferiore, soltanto nel caso in cui le risorse di esso siano particolarmente modeste; la remunerazione non può in ogni caso essere inferiore al minimo periodicamente stabilito dalla C.E.I.;
b)ai sacerdoti che svolgono un servizio a tempo parziale l’ente deve assicurare una remunerazione secondo le disposizioni statutarie, se esistenti, e comunque proporzionata al tempo dedicato; la remunerazione non può in ogni caso essere inferiore al minimo periodicamente stabilito dalla C.E.I.;
c)ai sacerdoti residenti presso un ente, che, oltre a una somma mensile, assicura il vitto e/o i servizi, viene computata una quota forfettaria per vitto e/o servizi, fissata tra i limiti minimo e massimo periodicamente stabiliti dalla C.E.I.
§ 5. La remunerazione dovuta ai sacerdoti dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero è determinata nei casi singoli con decreto del Vescovo diocesano o dell’autorità ecclesiastica competente.

Art. 4 bis (11)
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA REMUNERAZIONE SPETTANTE AI SACERDOTI SECOLARI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA DIOCESI DI INCARDINAZIONE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA CON DIOCESI DI PAESI STRANIERI
§ 1. La remunerazione complessiva spettante ai sacerdoti secolari messi a disposizione dalla diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria con diocesi di Paesi stranieri è pari alla misura prevista nell’art. 2, § 2, lettera a). All’erogazione della remunerazione garantita al sacerdote concorrono la diocesi “ad quam” attraverso una quota, da assicurare in denaro, in natura o in servizi, e la diocesi “a qua” attraverso una quota in denaro, nella misura determinata ai sensi dell’art. 6. L’Istituto diocesano per il sostentamento del clero provvede all’integrazione eventualmente spettante, che viene erogata secondo le determinazioni adottate ai sensi dell’art. 6.
§ 2. La remunerazione spettante ai sacerdoti secolari di cui al § 1 è determinata con l’applicazione del criterio stabilito nell’art. 2, § 4.

Art. 5
FUNZIONI PREVIDENZIALI INTEGRATIVE E AUTONOME (12)
Le funzioni previdenziali integrative e autonome in favore del clero previste dall’art. 27, comma primo, delle Norme sono attuate secondo i seguenti indirizzi:
a)si provvede ai Vescovi emeriti e ai sacerdoti dichiarati emeriti o inabili dal Vescovo mediante un assegno di carattere integrativo, la cui entità è determinata dalla differenza tra l’intero ammontare delle pensioni da computare ai sensi dell’art. 3, lettere c) e d), aumentato dell’importo di ogni altro sussidio computabile di cui il soggetto gode, e la misura periodicamente stabilita rispettivamente per i Vescovi e per i sacerdoti. Le pensioni assicurate dal Fondo Clero dell’INPS vengono computate nella misura della metà del loro ammontare;
b)l’assegno integrativo viene erogato dall’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero avvalendosi delle somme a tal fine trasmessegli dalla Conferenza Episcopale Italiana;
c)non vengono stabiliti collegamenti con i fondi diocesani di solidarietà costituiti in base a libere contribuzioni dei sacerdoti.

Art. 6
COMPETENZA DEL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE
PER ULTERIORI DETERMINAZIONI (13)
Le determinazioni previste dalle disposizioni dell’art. 2, § 3, dell’art. 4, §§ 1 e 4, dell’art. 4 bis, § 1 (14) e dell’art. 5 sono adottate dal Consiglio Episcopale Permanente previa, se possibile, consultazione delle Conferenze Episcopali Regionali.

Art. 7
ESECUTIVITÀ DEI DECRETI VESCOVILI DI ASSEGNAZIONE A DIOCESI, PARROCCHIE E CAPITOLI NON SOPPRESSI DI BENI NON REDDITIZI
APPARTENENTI AGLI ISTITUTI DIOCESANI
PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO (15)
I provvedimenti adottati dal Vescovo diocesano ai sensi dell’art. 29, comma quarto, delle Norme, non diventano esecutivi se non decorso il termine previsto dal can. 1734, § 2, per la presentazione di eventuali ricorsi.
L’eventuale ricorso contro i provvedimenti del Vescovo, di cui al comma precedente, sospende l’esecuzione dei provvedimenti stessi.

Art. 8
ORGANO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
TRA SACERDOTI E ISTITUTI DIOCESANI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO (16)
§ 1. Al fine di favorire la composizione delle controversie eventualmente insorte tra un sacerdote e l’Istituto Diocesano per il sostentamento del clero circa il provvedimento adottato dall’Istituto stesso in attuazione dell’art. 34, comma primo delle Norme, è costituito in ciascuna diocesi un organo di composizione, i cui membri sono:
a)durante munere, il Vicario giudiziale, che lo presiede;
b)durante munere, il sacerdote presidente o incaricato diocesano della F.A.C.I.;
c)un sacerdote o un laico eletto dal Consiglio presbiterale diocesano, che dura in carica cinque anni.
Se uno dei componenti previsti è membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Diocesano per il sostentamento del clero deve essere sostituito per incompatibilità da un sacerdote scelto dal Vescovo, se si tratta del Vicario giudiziale, da un sacerdote o da un laico eletto dal Consiglio presbiterale diocesano, se si tratta dell’incaricato F.A.C.I.
§ 2. Quando un sacerdote si ritiene gravato dal provvedimento adottato dall’Istituto diocesano e regolarmente comunicatogli in attuazione dell’art. 34, comma primo, delle Norme, e intende far valere le proprie ragioni, deve anzitutto sottoporre la questione all’organo di composizione mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente, contenente i motivi della lagnanza e recante in allegato copia del provvedimento ricevuto dall’Istituto diocesano.
La lettera deve essere inviata entro quindici giorni utili dalla data della notifica del provvedimento con il quale l’Istituto ha determinato l’integrazione remunerativa spettante al sacerdote; copia della stessa deve altresì essere inviata in pari data e con lettera raccomandata al Presidente dell’Istituto diocesano.
§ 3. Ricevuta la lettera, il Presidente dell’organo di composizione nomina il relatore tra i componenti dell’organo stesso e convoca i componenti del medesimo nonché il sacerdote e l’Istituto diocesano per l’udienza, che deve tenersi entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della lettera contenente i motivi della lagnanza e recante in allegato copia del provvedimento ricevuto dall’Istituto diocesano.
L’Istituto deve depositare le proprie controdeduzioni presso la sede dell’organo di composizione almeno sette giorni utili prima della data dell’udienza e farne contestualmente pervenire copia al sacerdote interessato mediante lettera raccomandata.
L’Istituto e il sacerdote compaiono il primo in persona del proprio legale rappresentante, il secondo di persona. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia.
§ 4. La mancata comparizione di una delle parti non comporta rinvio della discussione, salvo il caso di comprovata impossibilità per ragioni di malattia da parte del sacerdote.
Dovendosi disporre un rinvio, nel caso e per la ragione di cui al precedente comma, il Presidente ordina la nuova comparizione delle parti non oltre i cinque giorni non festivi successivi, a meno che risultino da nuova certificazione medica il protrarsi della malattia e la sua prevedibile durata. In quest’ultimo caso il Presidente fissa la data dell’udienza tenendo conto di dette circostanze.
§ 5. All’udienza il relatore, nominato dal Presidente, presenta i punti salienti della controversia. Terminata la relazione, il Presidente invita le parti ad esporre le loro ragioni e ad esibire eventuali documenti.
§ 6. Esaurito il dibattimento, il Presidente, dopo essersi consultato con gli altri membri, invita le parti ad addivenire a un’equa conciliazione, della quale delinea le possibili basi. Se il tentativo riesce, il Presidente redige il verbale della conciliazione che, firmato da lui e dalle parti, è inappellabile e immediatamente esecutivo. In difetto, egli invita i componenti dell’organismo a ritirarsi per deliberare. Le decisioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti. Il dispositivo della decisione è comunicato in udienza alle parti. La decisione, completa di motivazione, è quindi fatta pervenire alle parti stesse a cura del Presidente dell’organo deliberante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
§ 7. Dalla data di ricevimento di tale notifica decorrono i termini per l’introduzione del ricorso gerarchico al Vescovo da parte del sacerdote interessato o dell’Istituto. Tale ricorso non produce effetto sospensivo della decisione assunta dall’organo di composizione, che è esecutiva. Ai ricorsi gerarchici e all’eventuale ricorso giurisdizionale previsti dal diritto canonico si applicano le regole dallo stesso stabilite, ferma la esecutività del provvedimento dell’organo di composizione.

Art. 9
ORGANO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
TRA SACERDOTI E ISTITUTI INTERDIOCESANI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO (17)
§ 1. Al fine di favorire la composizione delle controversie eventualmente insorte tra un sacerdote e l’Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero circa il provvedimento adottato dall’Istituto stesso in attuazione dell’art. 34, comma primo delle Norme, è costituito nella diocesi presso cui l’Istituto ha sede un organo di composizione, i cui membri sono:
a) durante munere, il Vicario giudiziale di detta diocesi, che lo presiede;
b) durante munere, il sacerdote presidente o incaricato della F.A.C.I. della diocesi di appartenenza del sacerdote interessato;
c) un sacerdote o laico eletto dal Consiglio presbiterale della diocesi di appartenenza del sacerdote interessato, che dura in carica cinque anni.
Se uno dei componenti previsti è membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero deve essere sostituito per incompatibilità. Se si tratta del Vicario giudiziale gli subentra un sacerdote scelto di comune accordo dai Vescovi delle diverse diocesi partecipanti oppure scelto dal singolo Vescovo nel caso di diocesi unite “in persona episcopi” o “aeque principaliter”; se si tratta del rappresentante della F.A.C.I. gli subentra un sacerdote o un laico eletto dal Consiglio Presbiterale della diocesi cui appartiene il sacerdote interessato.
§ 2. Quando un sacerdote si ritiene gravato dal provvedimento adottato dall’Istituto interdiocesano e regolarmente comunicatogli in attuazione dell’art. 34, comma primo, delle Norme, e intende far valere le proprie ragioni, deve anzitutto sottoporre la questione all’organo di composizione mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente, contenente i motivi della lagnanza e recante in allegato copia del provvedimento ricevuto dall’Istituto interdiocesano.
La lettera deve essere inviata entro quindici giorni utili dalla data della notifica del provvedimento con il quale l’Istituto ha determinato l’integrazione remunerativa spettante al sacerdote; copia della stessa deve altresì essere inviata in pari data e con lettera raccomandata al Presidente dell’Istituto interdiocesano.
§ 3. Ricevuta la lettera, il Presidente dell’organo di composizione nomina il relatore tra i componenti dell’organo stesso e convoca i componenti del medesimo nonché il sacerdote e l’Istituto interdiocesano per l’udienza, che deve tenersi entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della lettera contenente i motivi della lagnanza e recante in allegato copia del provvedimento ricevuto dall’Istituto interdiocesano.
L’Istituto deve depositare le proprie controdeduzioni presso la sede dell’organo di composizione almeno sette giorni utili prima della data dell’udienza e farne contestualmente pervenire copia al sacerdote interessato mediante lettera raccomandata.
L’Istituto e il sacerdote compaiono il primo in persona del proprio legale rappresentante, il secondo di persona. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia.
§ 4. La mancata comparizione di una delle parti non comporta rinvio della discussione, salvo il caso di comprovata impossibilità per ragioni di malattia da parte del sacerdote.
Dovendosi disporre un rinvio, nel caso e per la ragione di cui al precedente comma, il Presidente ordina la nuova comparizione delle parti non oltre i cinque giorni non festivi successivi, a meno che risultino da nuova certificazione medica il protrarsi della malattia e la sua prevedibile durata. In quest’ultimo caso il Presidente fissa la data dell’udienza tenendo conto di dette circostanze.
§ 5. All’udienza il relatore, nominato dal Presidente, presenta i punti salienti della controversia. Terminata la relazione, il Presidente invita le parti ad esporre le loro ragioni e ad esibire eventuali documenti.
§ 6. Esaurito il dibattimento, il Presidente, dopo essersi consultato con gli altri membri, invita le parti ad addivenire a un’equa conciliazione, della quale delinea le possibili basi. Se il tentativo riesce, il Presidente redige il verbale della conciliazione che, firmato da lui e dalle parti, è inappellabile e immediatamente esecutivo. In difetto, egli invita i componenti dell’organismo a ritirarsi per deliberare. Le decisioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti.
Il dispositivo della decisione è comunicato in udienza alle parti. La decisione, completa di motivazione, è quindi fatta pervenire alle parti stesse a cura del Presidente dell’organo deliberante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
§ 7. Dalla data di ricevimento di tale notifica decorrono i termini per l’introduzione del ricorso gerarchico da parte del sacerdote interessato o dell’Istituto interdiocesano. Hanno competenza a ricevere il ricorso:
-quando una delle parti in causa è un Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero costituito tra diocesi governate da Vescovi diversi, i Vescovi stessi, che esaminano e decidono il ricorso congiuntamente;
-quando una delle parti in causa è un Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero costituito tra diocesi unite “in persona episcopi” o “aeque principaliter”, il Vescovo proprio.
Tale ricorso non produce effetto sospensivo della decisione assunta dall’organo di composizione, che è esecutiva. Ai ricorsi gerarchici e all’eventuale ricorso giurisdizionale previsti dal diritto canonico si applicano le regole dallo stesso stabilite, ferma la esecutività del provvedimento dell’organo di composizione.

Art. 10
MODALITA’ DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CLERO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
I tre rappresentanti del clero nel consiglio di amministrazione e il rappresentante del clero nel collegio dei revisori dei conti dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero sono designati da un collegio elettorale composto dai membri della Commissione presbiterale italiana e dai membri del consiglio direttivo della Federazione tra le associazioni del clero in Italia (F.A.C.I.).

Art. 11
MODALITA’ DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CLERO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ISTITUTI DIOCESANI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
§ 1. I rappresentanti del clero nel Consiglio di amministrazione degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero sono designati dal Consiglio Presbiterale diocesano.
Nelle diocesi aventi un numero di sacerdoti non superiore a centocinquanta è in facoltà del Vescovo stabilire che la designazione sia fatta dall’assemblea di tutto il clero che svolge servizio in favore della diocesi. Perché la designazione sia valida occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei sacerdoti aventi diritto a partecipare all’assemblea.
§ 2. Se tra gli organi statutari dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero è previsto il Collegio dei revisori dei conti le disposizioni del § 1 si applicano anche per la designazione di un revisore da parte del clero diocesano.

Art. 12
INTERVENTI PER ASSICURARE LA CORRETTA
ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTENTAMENTO DEL CLERO (18)
Qualora risultasse che in una diocesi le disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero non sono state applicate correttamente, la Presidenza della C.E.I. è competente a decidere gli interventi necessari, restando sempre salvo il diritto di ricorrere ad normam iuris alla superiore autorità.

(1) Riproduce le seguenti delibere: n. 45 del 30 dicembre 1986, pubblicata in NCEI 1986,10/283, modificata con delibera adottata dalla XXIX Assemblea Generale, promulgata con decreto del Card. Presidente della C.E.I. del 30 dicembre 1988, pubblicata in NCEI 1988, 9/218-220; n. 46 del 30 dicembre 1986, pubblicata in NCEI 1986, 10/285-286. Talune delibere non sono state riprese perché, alla data della sua approvazione (maggio 1991), avevano esaurito la loro efficacia: si tratta della delibera n. 48, del 30 dicembre 1986, concernente l’individuazione dei sacerdoti aventi diritto alla remunerazione negli anni 1987, 1988 e 1989, pubblicata in NCEI 1986, 10/289-290; dell’allegato alla delibera n. 50, concernente gli orientamenti per i vescovi diocesani in ordine ai provvedimenti di cui all’art. 29, comma quarto, della legge 20 maggio 1985, n. 222, pubblicata in NCEI 1986, 10/293-299; della delibera n. 53 del 30 dicembre 1987, pubblicata in NCEI 1987, 10/278, modificata con delibera adottata dalla XXIX Assemblea Generale, promulgata con decreto del Card. Presidente della C.E.I. del 30 dicembre 1988, pubblicata in NCEI 1988, 9/221.
(2)Lettera così modificata con delibera adottata dalla XLVII Assemblea Generale, promulgata con decreto del Card. Presidente della C.E.I. del 22 agosto 2000, pubblicata in NCEI 2000, 7/212. Il testo originario così disponeva: “i sacerdoti secolari e quelli religiosi appartenenti a istituti che non abbiano come finalità specifica l’assistenza agli emigrati, messi a disposizione rispettivamente dalla diocesi di incardinazione o dall’istituto di appartenenza per il ministero pastorale in favore degli emigrati italiani all’estero”.
(3)Lettera aggiunta con delibera adottata dalla XLV Assemblea Generale, promulgata con decreto del Card. Presidente della C.E.I. del 27 marzo 1999, pubblicata in NCEI 1999, 3/88.
(4) Con delibera adottata dalla XLVII Assemblea Generale, promulgata con decreto del Card. Presidente della C.E.I. del 22 agosto 2000, pubblicata in NCEI 2000, 7/212, è stato abrogato il § 4 recante il seguente testo: “§ 4. Le disposizioni della presente delibera non si applicano ai sacerdoti secolari messi a disposizione dalle diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria in paesi del Terzo Mondo; al loro sostentamento si concorre attraverso le risorse attribuite alla Chiesa cattolica in forza degli artt. 47, comma secondo, e 48 delle Norme, secondo criteri, modalità e misure da definire”.
(5)Riproduce la delibera n. 43 del 30 dicembre 1986, pubblicata in NCEI 1986, 10/280-281, modificata con delibera adottata dalla XXVIII Assemblea Generale, promulgata con decreto del Card. Presidente della C.E.I. del 30 dicembre 1987, pubblicata in NCEI 1987, 10/276 e successivamente modificata con delibera adottata dalla XXXII Assemblea Generale, promulgata con decreto del Card. Presidente della C.E.I. del 21 settembre 1990, pubblicata in NCEI 1990, 8/208.
(6) Riproduce la delibera n. 44 del 30 dicembre 1986 pubblicata in NCEI 1986, 10/281-283, così come modificata con delibera adottata dalla XXVIII Assemblea Generale, promulgata con decreto del Card. Presidente della C.E.I. del 30 dicembre 1987 e pubblicata in NCEI 1987, 10/277.
(7)Lettera così modificata con delibera approvata dalla XXXVII Assemblea Generale, promulgata con decreto del Card. Presidente della C.E.I. del 3 settembre 1993, pubblicata in NCEI 1993, 8/270-271. Il testo originario della delibera così stabiliva: “i due terzi della pensione o del complesso delle pensioni di cui i sacerdoti godono, qualora i requisiti minimi per il loro conseguimento siano stati raggiunti in data posteriore a quella dell’ordinazione sacerdotale.
Sono escluse dal computo le pensioni assicurate dal Fondo Clero INPS. Nel caso in cui le pensioni che debbono essere computate concorrono con una pensione del Fondo Clero INPS, la quota di due terzi è da calcolare, con riferimento a tutte le pensioni, solo sull’importo eccedente la misura della pensione del Fondo Clero al lordo delle trattenute di legge”.
(8)Riproduce la delibera n. 47 del 30 dicembre 1986, pubblicata in NCEI 1986/10, pp. 286-289, modificata con delibera adottata dalla XXVIII Assemblea Generale, promulgata con decreto del Card. Presidente della C.E.I. del 30 dicembre 1987, pubblicata in NCEI 1987, 10/277, e successivamente modificata con delibera adottata dalla XXIX Assemblea Generale, promulgata con decreto del Card. Presidente della C.E.I. del 30 dicembre 1988, pubblicata in NCEI 1988, 9/220, e ulteriormente modificata con delibera adottata dalla XXXII Assemblea Generale, promulgata con decreto del Card. Presidente della C.E.I. del 21 settembre 1990, pubblicata in NCEI 1990, 8/208-210.
(9) Alinea così modificato con delibera approvata dalla XLV Assemblea Generale, promulgata con decreto del Card. Presidente della C.E.I. del 27 marzo 1999, pubblicata in NCEI 1999, 3/97. Il testo originario così disponeva: “una diminuzione della quota capitaria fino a una percentuale del 90 per cento qualora la parrocchia versi in straordinarie difficoltà economiche, limitatamente al 10 per cento del numero delle parrocchie della diocesi”.
(10) L’ultimo comma del § 3 dell’art. 4 è stato aggiunto con delibera approvata dalla XLV Assemblea Generale, promulgata con decreto del Card. Presidente della C.E.I. del 27 marzo 1999, pubblicata in NCEI 1999, 3/97.
(11) Articolo aggiunto con delibera approvata dalla XLVIII Assemblea Generale, promulgata con decreto del Card. Presidente della C.E.I. del 30 luglio 2001, pubblicata in NCEI 2001, 6/189-190. Nel decreto di promulgazione è stabilito altresì che la delibera entra in vigore dal 1° gennaio 2002.
(12) Riproduce la delibera n. 54 del 30 dicembre 1987, pubblicata in NCEI 1987, 10/279-280, modificata con delibera adottata dalla XXIX Assemblea Generale, promulgata con decreto Card. Presidente della C.E.I. del 30 dicembre 1988, pubblicata in NCEI 1988, 9/221-222.
(13)Riproduce la delibera n. 49 del 30 dicembre 1986, pubblicata in NCEI 1986, 10/291, modificata con delibera adottata dalla XXXII Assemblea Generale, promulgata con decreto del Card. Presidente della C.E.I. del 21 settembre 1990, pubblicata in NCEI 1990, 8/210, con errata corrige pubblicato in NCEI 1990, 11/319.
(14) Comma così modificato con delibera approvata dalla XLVIII Assemblea Generale, promulgata con decreto del Card. Presidente della C.E.I. del 30 luglio 2001, pubblicata in NCEI 2001, 6/190. Il comma originario stabiliva: “Le determinazioni previste dalle disposizioni dell’art. 2, § 3, dell’art. 4, §§ 1 e 4, e dell’art. 5 sono adottate dal Consiglio Episcopale Permanente previa, se possibile, consultazione delle Conferenze Episcopali Regionali”.
(15) Riproduce la delibera n. 50 del 30 dicembre 1986, pubblicata in NCEI 1986, 10/292.
(16) Riproduce la delibera n. 51 del 30 dicembre 1986, pubblicata in NCEI 1986, 10/299-301, modificata con delibera adottata dalla XXXII Assemblea Generale, promulgata con decreto del Card. Presidente della C.E.I. del 21 settembre 1990, pubblicata in NCEI 1990, 8/210-211.
(17) Riproduce la delibera n. 52 del 30 dicembre 1986, pubblicata in NCEI 1986/10, pp. 302-304, modificata con delibera adottata dalla XXXII Assemblea Generale con decreto del Card. Presidente della C.E.I. del 21 settembre 1990, pubblicata in NCEI 1990, 8/211-212.
(18) Riproduce la delibera n. 55 del 30 dicembre 1987, pubblicata in NCEI 1987, 10/280-281.