Decreto Presidenza Consiglio Ministri 29 novembre 2001
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”.
(Da Supplemento ordinario n. 26 alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 33 dell’8 febbraio 2001)
Art. 1.
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, e dell’articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e conformemente agli Accordi fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sanciti dalla Conferenza permanente per il rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 8 agosto e 22 novembre 2001, i livelli essenziali di assistenza sanitaria di cui agli allegati 1, 2, 3 e 3.1 che costituiscono parte integrante del presente decreto e alle linee-guida di cui all’allegato 4.
2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Omissis)
All. 2.
Allegato 2A
Prestazioni totalmente escluse dai LEA:
a) chirurgia estetica non conseguente ad incidenti, malattie o malformazioni congenite;
b) circoncisione rituale maschile;
(Omissis)
Autore:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dossier:
Circoncisione rituale
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Esclusione, Circoncisione, Prestazioni, Livelli essenziali, Assistenza sanitaria, Rituale, Maschile
Natura:
Decreto Presidenza Consiglio Ministri