Decreto Presidenza Consiglio Ministri 28 novembre 2000
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della Funzione Pubblica. Decreto
28 novembre 2000: “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.
(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 84 del 10 aprile 2001)
(omissis)
Art. 4.
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell’ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell’attivita’ dell’ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
(omissis)
Art. 6.
Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attivita’ che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti
di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa’ o stabilimenti di cui egli sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il dirigente dell’ufficio.
(omissis)
Autore:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Comunicazione, Comitati, Interessi propri, Astensione, Decisioni, Dirigente, Organizzazioni, Dipendente, Attività, Adesione, Associazioni, Ufficio, Obbligo, Partecipazione, Enti
Natura:
Decreto Presidenza Consiglio Ministri