Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Ottobre 2006

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 27 aprile 2006

DPCM 27 aprile 2006: “Funzionamento del fondo di sostegno per le adozioni internazionali”.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 199 del 28 agosto 2006)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002, concernente «Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri», con la quale, fra l’altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, quale autorità centrale preposta all’attuazione della sopraindicata convenzione (di seguito chiamata Commissione);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, «Regolamento recante norme per la costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell’art. 7, commi 1 e 2 della legge 31 dicembre 1998, n. 476», nel quale sono indicate le modalità per il rilascio agli enti autorizzati dell’autorizzazione allo svolgimento di procedure di adozione per conto terzi, le modalità operative dei medesimi e le conseguenti forme di controllo da parte dell’Autorità centrale;

Visto il deposito da parte dell’Italia dello strumento di ratifica, in data 18 gennaio 2000, ai sensi dell’art. 46, comma 2 della convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993, dal quale consegue l’entrata in vigore della stessa;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per le pari opportunità è stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo politico nella materia delle adozioni dei minori stranieri, in raccordo con la Commissione;

Visto l’art. 10, comma 1, lettera 1-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico sulle imposte dei redditi», ove si prevede la deducibilità del «50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184»;

Vista la risoluzione n. 77/E dell’Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso del 28 maggio 2004, contenente modalità interpretative sull’applicazione dell’art. 10, comma 1, lettera 1-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanata in data 4 aprile 2003, relativa alla definizione di uniformi parametri di congruità dei costi delle procedure di adozione;

Considerata la necessità di porre in essere concrete azioni politiche che diano all’infanzia aiuto e assistenza particolari, in attuazione del dettato costituzionale e dell’impegno assunto dall’Italia in sede di dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;

Visto l’art. 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ove si prevede la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali», «finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184», nonchè la relativa dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l’anno 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 – serie generale del 13 luglio 2005, con il quale sono stati determinati i soggetti beneficiari e le modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale dai genitori adottivi nell’anno 2004;

Visto l’art. 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede l’autorizzazione alla spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a favore del sopraindicato Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali;

Ritenuto di limitare la concessione del rimborso ai casi di adozione autorizzati rispettivamente negli anni 2005, 2006 e 2007, in considerazione della irretroattività delle disposizioni;

Ritenuto che, ai fini dell’individuazione dell’ammontare e dei criteri di rimborso delle spese sostenute dalle coppie adottive, è necessario considerare solo il cinquanta per cento delle spese sostenute per adozione, vista la possibilità di deducibilità della restante parte ex art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di evitare una sovrapposizione delle agevolazioni previste dalla legge;

Ritenuto inoltre che, al fine di evitare sovrapposizione delle agevolazioni, occorre considerare eventuali analoghi finanziamenti previsti ed erogati da regioni o province per le stesse finalità;

Considerato che, lo stanziamento di Euro 10.000.000,00, previsto per gli anni 2006, 2007, 2008 a copertura delle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sommato ai residui 2005 sul cap. 538, istituito nell’ambito del C.R. 8 «Pari opportunità», consente il parziale rimborso delle spese sostenute dalle coppie adottive, rispettivamente negli anni 2005, 2006 e 2007;

Su proposta del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

Ai genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a Euro 70.000,00, che abbiano adottato, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l’ingresso e la residenza permanente in Italia nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre rispettivamente degli anni 2005, 2006 e 2007 è concesso il rimborso delle spese sostenute per adozione, a seguito di apposita istanza presentata in conformità alle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Modalità di presentazione delle istanze

I genitori adottivi, di cui all’art. 1 del presente decreto, presentano entro il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, a mezzo raccomandata a/r, istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per le adozioni internazionali, Largo Chigi n. 19 – 00187 Roma – utilizzando il Modello A allegato al presente decreto.
L’istanza di rimborso deve essere corredata dei seguenti documenti:
copia dell’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente in Italia del minore, rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;
copia della certificazione rilasciata, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall’ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante le spese sostenute dai genitori adottivi;
copia completa della dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO o Mod. 730) relativa/e all’anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso da cui si possa evincere l’ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni;
nel caso in cui l’istante presenti la dichiarazione dei redditi in via telematica, un’autocertificazione, resa ai sensi dell’ art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la correttezza e veridicità dei dati riportati;
nel caso in cui l’istante non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in quanto rientrante in una delle fattispecie di esonero, previste dall’ art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un’autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’ammontare complessivo del reddito conseguito nell’anno antecedente a quello di presentazione della domanda di rimborso (Modello B allegato);
nel caso in cui l’adozione sia stata conclusa senza l’assistenza di un ente autorizzato, un’autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (corredata dalla documentazione contabile giustificativa), attestante che le spese per le quali si chiede il rimborso sono state sostenute e sono riferibili alla procedura adottiva indicata nell’autorizzazione all’ingresso di cui alla lettera a);
nel caso in cui l’istante abbia usufruito di un contributo da parte di organi regionali o provinciali, copia del documento attestante l’ammontare del contributo ricevuto.
In caso di adozione pronunciata all’estero, riconosciuta in Italia ai sensi dell’art. 36, comma 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, all’istanza di rimborso deve essere allegata copia del provvedimento emesso dal tri-bunale per i minorenni territorialmente competente, nonchè copia completa della dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO o Mod. 730) relativa all’anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso, da cui si possa evincere l’ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazione dei riguardanti tali anni.
Le istanze presentate oltre il termine di cui al comma 1 oppure incomplete sono inammissibili.

Art. 3.

Ammontare e natura dei rimborsi

L’ammontare delle spese rimborsabili, con esclusione del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi, portate in deduzione ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari a:
– il 50% (fino ad un limite massimo di Euro 6.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a Euro 35.000,00;
– il 30% (fino ad un limite massimo di Euro 4.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra Euro 35.000,00 e Euro 70.000,00.
Il rimborso viene erogato a carico del Fondo di cui all’art. 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa verifica della congruità delle disponibilità del Fondo medesimo e nel caso in cui l’ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande accolte in funzione del procedimento di cui all’art. 2, superi le disponibilità del Fondo, si procederà alla rideterminazione dei rimborsi che dovrà essere effettuata in misura proporzionale alla percentuale in eccesso rispetto alle predette disponibilità.
L’importo del rimborso ricevuto non è soggetto ad imposizione fiscale.

(Omissis)