Decreto Presidenza Consiglio Ministri 20 gennaio 2006
D.P.C.M. 20 gennaio 2006: "Definizione della modalita' di destinazione della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalita' di volontariato, ricerca scientifica e dell'universita', ricerca sanitaria e attivita'sociali svolte dal comune di residenza".
(da "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 22 del 27 gennaio 2006)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,che prevede per l'anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalita' di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e delle associazioni di promozione sociale, di finanziamento della ricerca scientifica e delle universita', di finanziamento della ricerca sanitaria, nonche' ad attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
Visto l'art. 1, comma 340, della predetta legge n. 266 del 2005, che prevede che con decreto di natura non regolamentare il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto, nonche' le modalita' di riparto delle somme destinate dai contribuenti;
Visto l'art. 31, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, secondo il quale la disposizione di cui al comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, riferita all'anno finanziario 2006, e' specificata nel senso che la stessa si applica al periodo di imposta 2005 e che, di conseguenza, il decreto di cui al comma 340 del medesimo art. 1 e' adottato senza l'acquisizione dell'avviso di cui al primo periodo dello stesso comma;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1. Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 337 lettera a), della legge n. 266 del 2005
1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 337, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua esclusivamente in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo (www.agenziaentrate.gov.it).
2. Per l'iscrizione nell'elenco sono prese in considerazione solo le domande pervenute alla Agenzia delle entrate non oltre il 10 febbraio 2006 dai soggetti interessati, anche tramite intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge. Le domande recano, in particolare, una autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto richiedente fra quelli contemplati dalla disposizione di legge di cui al comma 1. Il modulo della domanda e' conforme al facsimile allegato 1 al presente decreto.
3. L'elenco dei soggetti iscritti e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 20 febbraio 2006 sul sito di cui al comma 1, con indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun iscritto. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere, non oltre il 1° marzo 2006, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del medesimo soggetto. L'elenco dei soggetti iscritti e' ripubblicato dalla Agenzia delle entrate sul sito di cui al comma 1, in forma definitiva, entro il 10 marzo 2006.
4. Entro il 30 giugno 2006 i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco definitivo di cui al comma 3 spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2. Alla dichiarazione sostitutiva e' in ogni caso allegata la copia della ricevuta telematica dell'avvenuta trasmissione, nei termini, della domanda di iscrizione nell'elenco. Il modulo della dichiarazione sostitutiva e' conforme al facsimile allegato 2 al presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva e' condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui al comma 1.
5. Agli intermediari abilitati di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, solo per quanto concerne gli obblighi di conservazione di cui al suo art. 3, comma 9-bis.
Art. 2. Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 337 lettere b) e c), della legge n. 266 del 2005
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministro della salute redigono e comunicano in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 10 febbraio 2006, l'elenco, rispettivamente, dei soggetti che effettuano ricerca scientifica e delle Universita', di cui all'art. 1, comma 337, lettera b), della legge n. 266 del 2005, nonche' dei soggetti che effettuano ricerca sanitaria, di cui all'art. 1, comma 337, lettera c), della medesima legge, indicandone per ciascuno denominazione, sede e codice fiscale. Gli elenchi sono pubblicati dall'Agenzia delle entrate entro il 20 febbraio 2006 sul sito di cui all'art. 1, comma 1.
Art. 3. Modelli di dichiarazione per la destinazione del 5 per mille
1. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del 5 per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2005, utilizzando il modello integrativo CUD 2006, il modello 730/1-bis redditi 2005, ovvero il modello unico persone fisiche 2006.
2. Il modello integrativo CUD 2006 e' consegnato dal datore di lavoro al lavoratore insieme al modello CUD 2006. Il modello integrativo CUD 2006, contenente la scelta di destinazione del 5 per mille, e' consegnato, insieme al modello CUD 2006, secondo le stesse modalita' previste per la destinazione dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. Il modello integrativo CUD 2006 ed il modello 730/1-bis redditi 2005 sono conformi ai facsimile allegati 3 e 4 al presente decreto. Il modello unico persone fisiche 2006 e' predisposto dalla Agenzia delle entrate in modo da consentire al contribuente la destinazione del 5 per mille della sua imposta sul reddito, relativa al periodo di imposta 2005, conformemente a quanto stabilito con il presente decreto. I modelli 730/1-bis redditi 2005 e unico persone fisiche 2006 sono presentati secondo le vigenti modalita'.
Art. 4. Destinazione del 5 per mille
1. Il contribuente puo' destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2005, apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri che figurano nei modelli di cui all'art. 3, corrispondenti rispettivamente alle quattro finalita' individuate dall'art. 1, comma 337, della legge n. 266 del 2005. Puo' essere espressa una sola scelta di destinazione.
2. Nei riquadri corrispondenti alle finalita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 il contribuente, oltre all'apposizione della firma, puo' altresi' indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche. In tal caso, il codice fiscale e' tratto dagli elenchi di cui agli articoli 1 e 2.
3. La scelta di destinazione del 5 per mille di cui al presente decreto e quella dell'8 per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro.
Art. 5. Riparto del 5 per mille
1. Ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, definitivamente individuati ai sensi degli articoli 1 e 2, spettano le quote del 5 per mille loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma ai sensi dell'art. 4, comma 1, hanno altresi' indicato il codice fiscale dei soggetti ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. Ai comuni spettano le quote del 5 per mille dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la loro firma, ai sensi dell'art. 4, comma 1, nel riquadro corrispondente alla finalita' di cui alla lettera d) del comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, ovvero nei casi di cui al comma 1 relativamente ai quali l'indicazione del codice fiscale risulta errata, le somme corrispondenti al complesso delle quote del 5 per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalita', in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti di cui alle medesime lettere a), b) e c).
Art. 6. Corresponsione del 5 per mille
1. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per il periodo d'imposta 2005 e tenuto conto del dato degli incassi dell'imposta sul reddito per le persone fisiche relativa al medesimo periodo d'imposta, trasmette in via telematica alle Amministrazioni di cui al comma 3 e al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati occorrenti a stabilire gli importi delle somme che spettano a ciascun soggetto, ovvero a ciascun comune, relativamente ai quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del 5 per mille della loro imposta sul reddito per le persone fisiche.
2. Le quote del cinque per mille dell'IRPEF, determinate sulla base degli incassi relativi all'imposta sul reddito per le persone fisiche per il periodo d'imposta 2005, iscritte in bilancio sull'apposito fondo nell'ambito del centro di responsabilita' «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono ripartite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra gli stati di previsione delle Amministrazioni di cui al comma 3, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica, il Ministero della salute, il Ministero dell'interno, per le finalita', rispettivamente, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, provvedono a corrispondere a ciascun soggetto ovvero a ciascun comune le somme di cui al comma 1 che a loro spettano.
Autore:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dossier:
Enti religiosi, Italia, CESEN
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Volontariato, Onlus, Persone fisiche, Imposte, Reddito, Ricerca scientifica, Contribuenti, Attività sociali, Cinque per mille
Natura:
Decreto Presidenza Consiglio Ministri