DPCM 12 marzo 2014: “Ripartizione dell’IRPEF a diretta gestione statale per la quota dell’otto per mille – anno 2013”.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dall’anno finanziario 1990, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica;
Visto l’art. 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato art. 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 e successive modifi cazioni ed integrazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;
Visto l’art. 1 -quater , comma 4, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito nella legge 3 dicembre 2004, n. 291, il quale ha disposto che l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fi siche (IRPEF), è ridotta di 5 milioni di euro a decorrere dal 2006;
Visto l’art. 60, comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e l’art. 2, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che hanno disposto la riduzione di 1.538.267 per l’anno 2013;
Visto l’art. 21, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale ha disposto che l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativa dei beni culturali;
mente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fi siche (IRPEF), è ridotta di 64 milioni di euro a decorrere dal 2011;
Visto l’art. 1, comma 279 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale ha disposto che l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fi siche (IRPEF), è ridotta di 85,5 milioni di euro per l’anno 2013;
Visto l’art. 61, comma 1 lettera d) del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha disposto che l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fi siche (IRPEF), è ridotta di 10 milioni di euro per l’anno 2013;
Visto l’art. 12, comma 1, lettera g -bis , del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha disposto che l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fi siche (IRPEF), è ridotta di 1,5 milioni di euro per l’anno 2013;
Considerato che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del regolamento citato, sono ammessi alla ripartizione della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali;
Rilevato che risultano pervenute per l’anno 2013 complessive n. 1.187 domande di contributo;
Considerato che, a norma dell’art. 5, comma 1, del regolamento citato, le domande devono pervenire entro il termine perentorio del 15 marzo di ogni anno e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 1, che risultano pervenute oltre il termine del 15 marzo 2013;
Considerato che per l’accesso alla ripartizione della quota otto per mille occorre essere in possesso delle condizioni di ammissibilità per tipologia di intervento, di cui all’art. 2 del regolamento e che, pertanto, sono risultate non rientranti nelle fattispecie previste o ritirate dall’ente richiedente le domande di cui all’allegato elenco n. 2;
Considerato che ai sensi dell’art. 3, comma 1 del regolamento possono accedere alla ripartizione i soggetti richiedenti che siano pubbliche amministrazioni, persone giuridiche ed enti pubblici e privati, purché senza finalità di lucro, e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 3 perché con fine di lucro;
Considerato che i soggetti richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni devono risultare in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 2, e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 4 perché prive dei requisiti soggettivi previsti;
Viste le valutazioni sfavorevoli delle Commissioni tecniche di valutazione, espressioni delle amministrazioni competenti in materia e del Ministero dell’economia e delle finanze, per ognuna delle categorie di intervento, per quanto attiene la rispondenza dei progetti ai requisiti oggettivi di cui all’art. 4 del regolamento citato, ovvero alla documentazione di cui all’art. 6 dello stesso regolamento, di cui all’allegato elenco n. 5;
Viste le valutazioni favorevoli delle Commissioni tecniche di valutazione, espressioni delle amministrazioni competenti in materia e del Ministero dell’economia e delle finanze, per ognuna delle categorie di intervento, ai sensi dell’art. 5 del regolamento, di cui all’allegato elenco n. 6;
Rilevato che, per l’anno 2013, lo stanziamento del fondo della quota dell’otto per mille, iscritto sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, risulta pari a euro 404.771,00 come da nota MEF -RGS – 90430 del 6 novembre 2013;
Considerato che l’ammontare dei contributi ammessi, notevolmente superiore alla somma a disposizione, impone una scelta sui finanziamenti da concedere nell’ambito delle tipologie di intervento da ammettere ai benefici previsti dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, in quanto non consente l’ammissione al contributo di tutti gli interventi, pur valutati altamente meritevoli, relativi alle tipologie previste dalla legge medesima;
Tenuto conto che la cooperazione ai Paesi in via di sviluppo costituisce una priorità di politica estera dell’Italia, in coerenza con gli orientamenti internazionali per la concentrazione delle risorse nelle aree prioritariamente colpite da situazioni di fragilità, conflitto e post conflitto;
Ritenuto, pertanto, in ragione dell’esiguità dei fondi stanziati per l’anno 2013 e in conformità a quanto premesso, di procedere all’individuazione di quei progetti che presentano una significativa valenza sociale, nell’ambito della tipologia di contrasto alla fame nel mondo, di cui all’art. 2, comma 2, del regolamento, con riguardo ad interventi che perseguano effettivamente l’interesse della concreta e diretta destinazione delle risorse a compiti di lotta alle situazioni di sottosviluppo e denutrizione per promuovere l’autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonché la qualificazione di personale endogeno al fi ne di contrastare le situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni residenti coinvolte;
Considerato che, per quanto riguarda gli interventi per contrasto alla fame nel mondo, le domande di seguito riportate riguardano la realizzazione di interventi che consentono significativamente ed effettivamente di perseguire con immediatezza l’interesse del sostegno alimentare secondo le finalità indicate dal citato art. 2, comma 2, del regolamento e che esulano dall’attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e che le stesse appaiono funzionali all’iniziativa;
Visti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente il 30 gennaio 2014 e il 4 febbraio 2014, sulla proposta di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l’anno 2013;
Visto il proprio decreto 22 febbraio 2014 con il quale sono state conferite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano Delrio è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Consiglio dei Ministri
Decreta:
Art. 1.
1. Per l’anno 2013 la quota di euro 404.771,00 dello stanziamento di cui all’art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è destinata a far fronte agli interventi di seguito indicati.
a) Associazione persone come noi – ONG ONLUS – Busca (CN). Accesso all’acqua e sicurezza alimentare
in sette villaggi del Burkina Faso; € 97.197,09
b) Gruppo Missioni Africa – GMA ONLUS. Sicurezza alimentare produzione di marmellata per i bambini denutriti e sottopeso in Eritrea; € 108.184,02
c) Medicus mundi Italia Sviluppo della produzione, della promozione locale per la lotta alla malnutrizioneinfantile in Burkina Faso; € 71.242,50
d) VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo – Riduzione della povertà e dell’insicurezzaalimentare nella Somali Region in Etiopia; € 128.151,96
Totale € 404.771,00
Art. 2.
1. Alla spesa relativa agli interventi di cui all’art. 1, si farà fronte con l’assegnazione di euro 404.771,00 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2013.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2014
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
DELRIO
Registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2014, n. 1003