Decreto Presidenza Consiglio Ministri 11 maggio 2007
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Decreto 11 Maggio 2007: “Riordino del Comitato interministeriale per i diritti umani operante presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”.
(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 198 del 27 agosto 2007 – Supplemento Ordinario n. 189)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 30 luglio 1990, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua le funzioni e i compiti propri del Ministero degli affari esteri;
Visto l’art. 6, comma quattro, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, recante “Regolamento recante norme per l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonche’ delle relative funzioni, dell’Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri” sulle attribuzioni in materia di diritti umani della Direzione generale per gli affari politici multilaterali e dei diritti umani del Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 recante le deleghe attribuite al Ministro per i diritti e le pari opportunita’ e, in particolare, l’art. 1, lettera f);
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 15 febbraio 1978, n. 519, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1978, registro n. 253, foglio n. 66, con il quale e’ stato istituito, nell’ambito del Ministero degli affari esteri, per l’assolvimento degli obblighi assunti dall’Italia nel campo dei diritti umani in esecuzione delle convenzioni e dei patti internazionali sottoscritti e ratificati dall’Italia, il Comitato interministeriale dei diritti dell’uomo;
Visti i successivi decreti ministeriali relativi alle modifiche della denominazione e della composizione del Comitato, in particolare il decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 2960, il decreto ministeriale 11 novembre 2004, n. 1662/bis, e il decreto ministeriale del 24 novembre 2005, n. 208/3258;
Vista la legge 19 marzo 1999, n. 80, con la quale si provvede al finanziamento delle attivita’ del Comitato interministeriale dei diritti umani;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” convertito in legge, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e in particolare, l’art. 29, che prevede, al comma 1, una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del 30% e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;
Considerato che le convenzioni e i patti internazionali in materia di diritti umani sottoscritti e ratificati dall’Italia impongono l’obbligo di presentare alle competenti organizzazioni internazionali rapporti periodici sulla loro attuazione nell’ambito del territorio nazionale;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per i diritti e le pari opportunita’, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Sentiti il Ministro per l’attuazione del programma di Governo ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Decreta:
Art. 1.
Comitato interministeriale dei diritti umani
1. Presso il Ministero degli affari esteri opera il Comitato interministeriale per i diritti umani, di seguito denominato “Comitato”, che e’ l’organismo di coordinamento dell’attivita’ governativa in materia di promozione e tutela dei diritti dell’uomo.
Art. 2.
Compiti del Comitato
1. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:
a) fornire supporto tecnico al Comitato dei Ministri per l’indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007, predisponendo, in occasione delle riunioni del Comitato dei Ministri, una apposita relazione sulle attivita’ previste dalle successive lettere b), c), d), f) e g);
b) realizzare un sistematico esame delle misure legislative, regolamentari, amministrative ed altre che siano state prese nell’ordinamento interno per attuare gli impegni assunti dall’Italia in virtu’ delle convenzioni internazionali in materia di tutela dei diritti umani adottate da organizzazioni internazionali di cui l’Italia e’ parte; a tal fine, raccogliere tutte le informazioni necessarie sull’azione governativa in tale settore;
c) promuovere i provvedimenti che si rendono necessari od opportuni per assicurare il pieno adempimento degli obblighi internazionali gia’ assunti o che dovranno essere assunti dall’Italia a seguito della ratifica delle convenzioni da essa sottoscritte;
d) seguire l’attuazione delle convenzioni internazionali e la loro concreta osservanza sul territorio nazionale nonche’ curare la preparazione dei rapporti periodici che lo Stato italiano e’ tenuto a presentare alle competenti organizzazioni internazionali, nonche’ di altri rapporti, periodici e non, che vengano richiesti dalle organizzazioni in questione;
e) predisporre annualmente la relazione al Parlamento in merito all’attivita’ svolta dal Comitato nonche’ alla tutela e al rispetto dei diritti umani in Italia che il Ministro degli affari esteri e’ tenuto a presentare ai sensi dell’art. 1 della legge 19 marzo 1999, n. 80;
f) collaborare nelle attivita’ volte ad organizzare e a dar seguito in Italia ad iniziative internazionali attinenti ai diritti umani, quali conferenze, simposi e celebrazioni di ricorrenze internazionali;
g) mantenere ed implementare gli opportuni rapporti con le organizzazioni della societa’ civile attive nel settore della promozione e protezione dei diritti umani.
Art. 3.
Composizione
1. Il Comitato e’ composto da:
a) un presidente, nominato dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario salvo destinazione ad altro incarico prima della scadenza;
b) un vicepresidente, nominato dal Ministro per i diritti e le pari opportunita’;
c) tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri, designati rispettivamente dalla direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie, dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e dal servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati;
d) un rappresentante effettivo, ed uno supplente, delle Amministrazioni pubbliche e degli enti, designati nominativamente, competenti nelle tematiche attinenti ai diritti umani, e la cui lista figura nell’allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;
e) tre personalita’ eminenti nel campo dei diritti umani, nominate dal Presidente del Consiglio, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i diritti e le pari opportunita’.
2. Le nomine di cui al comma 1 non danno diritto ad alcuna forma di compenso.
3. Possono essere invitati di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato rappresentanti di altri Ministeri ed enti ovvero esperti che siano interessati alle questioni trattate dal Comitato e siano in grado di contribuire allo svolgimento delle sue funzioni.
4. Un segretario generale, nominato dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunita’, partecipa alle riunioni del Comitato e ne assicura la verbalizzazione.
Art. 4.
Funzionamento del Comitato
1. Il Comitato si riunisce in seduta plenaria con cadenza bimestrale. Sempre in composizione plenaria il Comitato puo’ disporre audizioni conoscitive sulle materie di propria competenza e prevedere la partecipazione, ai propri lavori, di esperti nelle materie di interesse.
2. Al fine di svolgere la trattazione di singole tematiche e predisporre la realizzazione di rapporti, studi, ricerche e relazioni nell’ambito del Comitato puo’ essere disposta la costituzione di gruppi di lavoro ad hoc con un mandato temporale definito.
3. Ai lavori di ciascun gruppo possono partecipare esperti appartenenti alle Amministrazioni rappresentate e a quelle non incluse nel decreto; possono, altresi’, partecipare a titolo gratuito, previa autorizzazione del segretario generale, singoli esperti esterni nelle materie trattate.
Art. 5.
Riunioni
1. Le riunioni del Comitato sono regolarmente costituite con l’intervento di almeno la meta’ piu’ uno dei componenti.
2. Alle riunioni, a seconda dell’argomento, possono partecipare esperti dei Dicasteri elencati nell’allegato A al presente decreto; possono altresi’ partecipare, previo invito da parte del presidente, rappresentanti di enti ed esperti nelle materie trattate.
3. Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti presenti.
4. L’ufficio di segreteria, almeno dieci giorni prima della successiva seduta, provvede a trasmettere ai membri del Comitato il verbale delle deliberazioni della riunione.
Art. 6.
Funzioni del presidente
1. Il presidente rappresenta il Comitato, anche nei confronti del Comitato dei Ministri per l’indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani, ne regola l’attivita’, garantisce il rispetto del presente decreto, dirige il dibattito, pone le questioni e stabilisce, ove sia necessario, l’ordine delle votazioni, proclamandone l’esito.
2. Il presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato, redigendone di concerto con il segretario generale gli ordini del giorno.
3. Il presidente informa, in prossimita’ delle riunioni e almeno ogni sei mesi, il Comitato dei Ministri delle attivita’ svolte, delle scadenze imminenti e dei rapporti periodici da presentare agli organismi internazionali al fine di ricevere linee guida e direttive di indirizzo politico.
4. Il presidente, d’intesa con il vice presidente, cura le relazioni del Comitato con enti, istituzioni, associazioni e organizzazioni operanti nel settore, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione nell’attuazione delle finalita’ istitutive di cui all’art. 2 del presente decreto.
5. In caso di impedimento il presidente e’ sostituito dal vice presidente.
Art. 7.
Funzioni del segretario generale
1. Il segretario generale, sulla base delle direttive impartite dal presidente ed avvalendosi dell’ufficio di segreteria di cui al successivo art. 8, svolge tra l’altro le seguenti funzioni:
a) organizzare le riunioni ordinarie del Comitato nonche’ dei vari gruppi di lavoro;
b) curare la redazione dei verbali delle riunioni e presentare le relazioni relative all’attivita’ svolta;
c) predisporre il rapporto annuale al Parlamento sull’attivita’ del Comitato prevista dalla legge 19 marzo 1999, n. 80, per la successiva approvazione da parte del Comitato a livello ministeriale;
d) curare la predisposizione dei rapporti che il Governo italiano e’ tenuto a presentare periodicamente in materia di attuazione degli obblighi internazionali assunti dall’Italia in materia di diritti umani, nonche’ le osservazioni in risposta alle richieste di aggiornamenti e integrazioni ad essi relativi;
e) elaborare studi e ricerche finalizzate all’integrazione dei contributi forniti dalle Amministrazioni;
f) seguire l’attuazione in Italia degli atti internazionali e delle “osservazioni conclusive” dei Comitati ad hoc previsti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani di cui l’Italia e’ parte;
g) rappresentare il Comitato in eventi ed iniziative aventi rilevanza esterna, nonche’ curare le relazioni di cooperazione e partecipazione con le associazioni e le organizzazioni non governative operanti nel settore dei diritti umani.
Art. 8.
Ufficio di segreteria
1. Al fine di espletare i compiti previsti dall’art. 2 del presente decreto, il Comitato si avvale dell’apporto di un ufficio di segreteria, al quale il Ministero degli affari esteri assicura i servizi necessari al suo efficace funzionamento.
2. L’ufficio e’ cosi’ composto:
due funzionari appartenenti all’area funzionale C;
due dipendenti appartenenti all’area funzionale B.
3. La copertura dei posti delle aree funzionali C e B, in caso di indisponibilita’ di personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, puo’ essere effettuata anche mediante il ricorso a personale, in possesso delle relative qualifiche, proveniente da altre Amministrazioni dello Stato in posizione di comando presso il Ministero degli affari esteri.
4. Ove risulti necessario, inoltre, il presidente puo’ chiamare a far parte dell’ufficio di segreteria, o a collaborare con esso, nell’ambito delle disponibilita’ economiche previste dalla legge 19 marzo 1999, n. 80, esperti, borsisti e/o tirocinanti esterni messi a disposizione da centri universitari ed accademici, nonche’ collaboratori occasionali.
Art. 9.
Forme di raccordo e collaborazione
1. Il Comitato puo’ stabilire forme di raccordo e collaborazione con organismi pubblici e privati operanti nel medesimo campo di interesse, anche presso Paesi stranieri.
Art. 10.
Compensi del segretario generale
1. Le funzioni del segretario generale sono retribuite con una specifica indennita’ il cui ammontare e’ stabilito, nel relativo decreto di nomina del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia, avvalendosi dello stanziamento determinato dalla legge 19 marzo 1999, n. 80.
Art. 11.
Oneri
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e’ ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell’esercizio finanziario 2005. Per l’anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l’entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia’ assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
Art. 12.
Durata dell’organismo e relazione di fine mandato
1. Il Comitato dura in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, il Comitato presenta una relazione sull’attivita’ svolta al Ministro degli affari esteri, che la trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta, di cui all’art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilita’ dell’organismo e della conseguente eventuale proroga della sua durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti del Comitato restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell’organismo stesso.
3. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
4. I componenti del Comitato restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del Comitato stesso e possono essere confermati, nel caso di proroga della durata dell’organismo.
Art. 13.
Pari opportunita’ tra uomini e donne
I componenti dell’organismo di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita’ tra donne e uomini.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 11 maggio 2007
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi
Il Ministro degli affari esteri
D’Alema
Il Ministro per i diritti e le pari opportunita’
Pollastrini
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 117
Autore:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Pari opportunità, Diritti umani, Libertà fondamentali, Dignità umana, Cooperazione internazionale, Società multietnica
Natura:
Decreto Presidenza Consiglio Ministri