Decreto Presidenza Consiglio Ministri 09 dicembre 1999, n.535
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535: “Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell’articolo 33, commi 2 e 2 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
(Da “Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana” n. 19 del 25 gennaio 2000)
(omissis)
Capo II
Comitato per i minori stranieri
Art. 2
Compiti del Comitato
(omissis)
3. Il Comitato può effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui al comma 1 dell’articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che ad esso pervengono o che sono acquisiti ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto attiene all’origine razziale ed etnica del minore, della famiglia di origine e degli adulti legalmente responsabili o con funzioni di sostegno, di guida e di accompagnamento, alle loro convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, allo stato di salute. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali del Comitato, di cui all’articolo 33 del testo unico e al presente regolamento, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione; la diffusione può essere effettuata in forma anonima e per finalità statistiche, di studio, di informazione e ricerca.
(omissis)
Autore:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Minori stranieri, Dati sensibili, Convinzioni religiose, Trattamento, Diffusione
Natura:
Decreto Presidenza Consiglio Ministri