Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Giugno 2009

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 03 aprile 2009

DPCM 3 aprile 2009: "Disposizioni in materia di 5 per mille per l'anno finanziario 2009".

(G.U. n. 133 dell'11 giugno 2009)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede per l'anno finanziario 2009 la destinazione di una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalita':
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;
Rilevata la necessita' di definire, per il corrente anno finanziario ed in base a quanto previsto dall'art. 63-bis, comma 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, con un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' del riparto delle somme stesse nonche' le modalita' e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi dell'art. 63-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008;
Considerata l'opportunita' di fissare una soglia relativa al contributo percepito al di sotto della quale i soggetti beneficiari non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, fermi restando gli obblighi di compilazione e di conservazione per dieci anni della documentazione;
Visto l'art. 63-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 in base al quale «Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di Associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalita' di attuazione, prevedendo particolari modalita' di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonche' la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione e amministrativa», e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1. Individuazione dei soggetti di cui all'art. 63-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1. I soggetti indicati all'art. 63-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua soltanto in via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it/
2. Il modulo della domanda e' conforme al fac-simile allegato 1 al presente decreto e prevede una autodichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di legge di cui al comma 1.
3. Per l'iscrizione nell'elenco le domande devono essere trasmesse all'Agenzia delle entrate entro il 20 aprile 2009, a pena di decadenza, dai soggetti interessati, anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.
4. I soggetti indicati nel precedente comma 1 che hanno prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione, vengono inseriti in un unico elenco curato dall'Agenzia delle entrate.
5. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede, della tipologia di appartenenza, del codice fiscale di ciascun nominativo, e' pubblicato dall'Agenzia
delle entrate entro il 28 aprile 2009 sul sito di cui al comma 1. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere, entro il 5 maggio 2009, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione, sul sito di cui al comma 1,entro l'11 maggio 2009, di una versione aggiornata dell'elenco.
6. Entro il 30 giugno 2009, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 4 sottoscrivono e spediscono, con raccomandata a/r, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2.
7. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva e' conforme al fac-simile allegato 2 al presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva e' condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui
al comma 1.
8. Gli intermediari abilitati indicati nel comma 3 hanno l'obbligo di conservazione di cui all'art. 3, comma 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
9. L'Agenzia delle entrate procede entro il 31 dicembre 2009 ai controlli, anche a campione, circa la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 6, ai sensi degli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dalla norma ai fini dell'iscrizione negli elenchi sono esclusi dal riparto delle somme del cinque per mille e depennati dall'elenco con provvedimento formale della competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. L'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio e' pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2010.
10. Entro la medesima data del 31 marzo 2010 l'Agenzia delle entrate pubblica anche l'elenco dei soggetti esclusi dal riparto del cinque per mille sia per le cause di decadenza previste nei precedenti commi 6 e 7, sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla norma.

Art. 2. Individuazione dei soggetti di cui all'art. 63-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1. Ai fini del presente decreto si intendono per soggetti da ammettere al riparto ai sensi dell'art. 63-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli enti senza scopo di lucro, quali universita' e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica.
2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono beneficiare del riparto, si iscrivono, entro il 15 aprile 2009, a pena di decadenza, nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR). L'iscrizione si effettua soltanto per via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile su sito web del Ministero: http://www.miur.it/
3. Per le finalita' di cui al comma 2, gli enti compilano il modulo di domanda, conforme al fac-simile allegato 3 al presente decreto, nonche', salvo quanto previsto al comma 5, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei medesimi requisiti conforme al fac-simile allegato 4 al presente decreto. Unitamente all'invio della domanda per via telematica gli enti interessati trasmettono via fax gli allegati 3 e 4 debitamente compilati e firmati, allegando copia di un documento di identita' del legale rappresentante dell'ente. Il legale rappresentante dell'ente richiedente puo' chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 17 aprile 2009. Dopo aver proceduto alla rettifica degli errori di iscrizione il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco entro il 22 aprile 2009.
4. Entro il 29 maggio 2009, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3 spediscono, con raccomandata a/r, al Ministero gli allegati di cui al comma 3, copia del documento di identita' del legale rappresentante dell'ente, nonche' copia dello statuto. Il Ministero entro il 30 novembre 2009 procede ai controlli, anche a campione, circa la veridicita' della dichiarazione sostitutiva con procedura analoga a quella prevista dall'art. 1, comma 9. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2009, due distinti elenchi relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi.
5. Gli enti pubblici di ricerca, le universita' statali e non statali legalmente riconosciute, i consorzi interuniversitari, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica statali e non statali legalmente riconosciute presentano la domanda per via telematica ai sensi del comma 2, compilando esclusivamente il modulo di cui all'allegato 3 e trasmettono via fax o con raccomandata a/r al Ministero, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 3 e 4, esclusivamente copia del medesimo modulo (allegato 3) debitamente compilato e firmato.
6. L'elenco di cui al comma 3 e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 28 aprile 2009 sul sito indicato nell'art. 1, comma 1.

Art. 3. Individuazione dei soggetti di cui all'art. 63-bis, comma 1, lettera c), del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1. Ai fini del presente decreto si intendono per soggetti da ammettere al riparto, ai sensi dell'art. 63-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
a) gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
b) le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
c) le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attivita' di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti di cui alle lettere a) e b) che contribuiscano con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.
2. I soggetti di cui al comma 1, non ricompresi nell'elenco pubblicato dall'Agenzia delle entrate nell'anno 2008, e che intendono beneficiare del riparto, devono far pervenire entro il 15 aprile 2009, a pena di decadenza, apposita domanda al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica – con indicazione della denominazione, la sede e il codice fiscale. La predetta domanda deve essere corredata da una dichiarazione recante l'attivita' di ricerca sanitaria svolta, i contributi erogati, le proprie strutture di ricerca utilizzate, per la realizzazione dei programmi di ricerca approvati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali . Il legale rappresentante dell'ente richiedente puo' chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 17 aprile 2009.
3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali redige e comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 22 aprile 2009, l'elenco degli enti della ricerca sanitaria, di cui all'art. 63-bis, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 112 del 2008, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
4. L'elenco di cui al comma 1 e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 28 aprile 2009 sul sito indicato nell'art. 1, comma 1.

Art. 4. Individuazione dei soggetti di cui all'art. 63-bis, comma 1, lettera d), del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1. Partecipano al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i comuni di residenza dei contribuenti che hanno apposto la propria firma nell'apposito riquadro corrispondente alla finalita' di cui all'art. 63-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 5. Individuazione dei soggetti di cui all'art. 63-bis, comma 1, lettera e), del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1. Relativamente alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale di cui all'art. 63-bis, comma 1, lettera e), del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni riguardanti le modalita' di attuazione, di accesso al contributo, di iscrizione in apposito elenco, di controllo e di rendicontazione sono dettate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6 del citato art. 63-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 citato.

Art. 6. Presenza dei medesimi nominativi in piu' elenchi

1. E' consentita la presenza di un medesimo nominativo in piu' di uno degli elenchi di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 5, purche' l'ente interessato risulti in possesso di tutti i requisiti che nelegittimano la presenza in ciascuno di essi.
2. I nominativi presenti in piu' elenchi partecipano al riparto della quota del cinque per mille in ragione delle scelte dirette operate nei rispettivi elenchi.

Art. 7. Modelli di dichiarazione per la destinazione del 5 per mille

1. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del cinque per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2008, utilizzando il modello CUD 2009, il modello 730/1 redditi 2008, il modello Unico persone Fisiche 2009 ovvero la scheda per la scelta dell'otto e del cinque per mille, inserita nel fascicolo delle istruzioni alla compilazione del modello Unico PF e riservata ai soli soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

Art. 8. Destinazione del cinque per mille

1. Il contribuente puo' destinare la quota del cinque per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2008, apponendo la firma in uno dei cinque appositi riquadri che figurano nei modelli di cui all'art. 7, corrispondenti rispettivamente alle seguenti finalita':
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale, individuate secondo i criteri fissati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 63-bis, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Puo' essere espressa una sola scelta di destinazione. L'apposizione della firma in piu' riquadri rende nulle le scelte operate.
3. Nei riquadri corrispondenti alle finalita' di cui alle lettere a), b) c) ed e) del comma 1, dell'art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, oltre all'apposizione della firma, puo' altresi' indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche. In tal caso, il codice fiscale e' tratto dagli elenchi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5.
4. Qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro, indicando un codice fiscale corrispondente ad un beneficiario compreso in uno o piu' elenchi afferenti a diversa finalita', assume rilievo, ai fini della destinazione delle somme, l'indicazione del codice fiscale.
5. La scelta di destinazione del cinque per mille di cui al presente decreto e quella dell'otto per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro.

Art. 9. Riparto del cinque per mille

1. Ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133,definitivamente individuati ai sensi degli articoli 1, comma 9, 2, 3 e 5 spettano le quote del cinque per mille loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma ai sensi dell'art. 8, comma 1, hanno altresi' indicato il codice fiscale dei soggetti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1 e all'art. 8, comma 4, ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito nei citati elenchi, le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalita' di cui alle lettere a), b), c), ed e) del comma 1 dell'art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalita', in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti presenti negli elenchi.
3. Ai comuni spettano le quote del cinque per mille dell'imposta del reddito per le persone fisiche dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la propria firma, ai sensi dell'art. 7, comma 1, nel riquadro corrispondente alla finalita' di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Ai sensi dell'art. 63-bis, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ai fini della determinazione del cinque per mille afferente i singoli contribuenti, l'Agenzia delle entrate deve fare riferimento all'imposta personale netta di ciascuno.

Art. 10. Corresponsione del cinque per mille

1. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per il periodo d'imposta 2008, trasmette in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sul reddito per le persone fisiche per il periodo d'imposta 2008, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sul reddito per le persone fisiche.
2. Le somme da stanziare in base alla legislazione vigente per la corresponsione del 5 per mille relativo al periodo d'imposta 2008 saranno iscritte in bilancio sull'apposito Fondo nell'ambito del centro di responsabilita' «Ragioneria Generale dello Stato» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.
3. Gli importi di cui al comma 1 saranno ripartiti, nei limiti di quanto stanziato in bilancio sul predetto Fondo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali – tra gli stati di previsione delle amministrazioni di cui al comma 4, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate.
4. La corresponsione a ciascun soggetto delle somme spettanti, stabilite ai sensi del comma 1, dell'art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sara' effettuata, sulla base degli elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle entrate: dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per gli enti del volontariato e le onlus; dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per gli enti dell'universita' e della ricerca; dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per gli enti della ricerca sanitaria; dal Ministero dell'interno per i comuni; dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale.

Art. 11. Obbligo di rendicontazione delle somme

1. I soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4 dell'art. 10 entro un anno dalla ricezione degli importi, sono tenuti a redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite, cosi' come indicato dal comma 3, art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti.
2. Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 8 effettuano la rendicontazione secondo i criteri fissati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 63-bis, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008.
3. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potra' richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.
4. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi e conservare per dieci anni.
5. Le amministrazioni competenti possono operare controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.

Art. 12. Modalita' e termini per il recupero delle somme

1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:
a) qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
b) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;
c) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 20.000 euro non inviino il rendiconto e la relazione;
d) qualora, a seguito di controlli l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;
e) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta.
2. Il Ministero competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo e – nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 – trasmette gli atti all'Autorita' giudiziaria.
3. Il recupero del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale.
4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.

Roma, 3 aprile 2009

Il Presidente: Berlusconi

Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca
Gelmini

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 4, foglio n. 205