Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Aprile 2008

Decreto Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n.394

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.

(Da Supplemento Ordinario n. 190/L del 3 novembre 1999 alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 258 del 3 novembre 1999)

(omissis)

Art. 10
(Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari)

(omissis)

4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata in questura dall’esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna all’interessato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.

(omissis)

Art. 20
(Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza)

1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, in relazione alla disponibilità dei posti, ai sensi dell’articolo 14 del testo unico, é comunicato all’interessato con le modalità di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.
2. Con la medesima comunicazione lo straniero è informato del diritto di essere assistito nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia con ammissione ricorrendone le condizioni al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero è dato altresì avviso che in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
3. All’atto dell’ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà ripristinata con l’ausilio della forza pubblica.
4. Il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione e comunque oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non è convalidato.
5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non può essere motivo del ritardo dell’esecuzione del respingimento.
5bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresì dati allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione all’udienza di convalida prevista dall’articolo 13, comma 5-bis, del testo unico.

Art. 21
(Modalità del trattenimento)

1. Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita comune, la libertà di colloquio all’interno del centro e con i visitatori provenienti dall’esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero e con i ministri di culto, la libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona, fermo restando l’assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.
2. Nell’ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e l’assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà del culto nei limiti previsti dalla Costituzione.
3. Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza anche telefonica con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità per l’utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonché i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro.
4. Il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario.
5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nell’ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede all’accompagnamento a mezzo della forza pubblica.
6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore può autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone l’accompagnamento.
7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e all’autorità di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgervi attività di assistenza a norma dell’articolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui è istituito il centro.
8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all’interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l’incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell’interno per assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all’articolo 14, comma 2, del testo unico.
9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e l’ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l’identificazione delle persone e di sicurezza all’ingresso del centro, nonché quelle per impedire l’indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.

(omissis)

Art. 58
(Fondo nazionale per le politiche migratorie)

(omissis)

8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati allo svolgimento di attività volte a:
a) favorire il riconoscimento e l’esercizio, in condizione di parità con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate;
b) promuovere l’integrazione degli stranieri favorendone l’accesso al lavoro, all’abitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;
c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o religiosa;
d) tutelare l’identità culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;
e) consentire un positivo reinserimento nel Paese d’origine.

(omissis)