Decreto Presidente Repubblica 29 settembre 1973, n.601
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Disciplina delle agevolazioni tributarie.
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 16 ottobre, n. 268)
(omissis)
Art.3
Retribuzione dei dipendenti della Chiesa cattolica.
Le retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto, corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorché non stabili, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta locale sui redditi.
(omissis)
Art. 6.
Riduzione dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (1).
L’imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:
a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
c-bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 66, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427.
Autore:
Presidente della Repubblica
Dossier:
Enti religiosi
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Enti ecclesiastici, Regime tributario, Irpeg, Agevolazioni tributarie, Imposta
Natura:
Decreto Presidente Repubblica