Decreto Presidente Repubblica 29 aprile 1976, n.431
Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431: Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 162, del 22 giugno). –
– Norma abrogata dall’art. 136 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
Preambolo
Regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
(omissis)
Art. 55. Manifestazioni di professione religiosa.
I detenuti e gli internati possono liberamente partecipare ai riti della loro confessione religiosa.
E’ consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa.
E’ consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati, di praticare il culto della propria confessione religiosa, purché non si tratti di riti pregiudizievoli all’ordine e alla disciplina dell’istituto.
Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Le pratiche di culto, l’istruzione e l’assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate ad uno o più cappellani in relazione alle esigenze medesime.
Negli istituti in cui operano più cappellani, l’incarico di coordinare il servizio religioso è affidato ad uno di essi dall’ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti, ovvero, se trattasi di istituti per minorenni, dal direttore del centro di rieducazione minorenni, sentito l’ispettore dei cappellani.
Per l’istruzione religiosa e la celebrazione dei riti di confessioni religiose diverse dalla cattolica, la direzione dell’istituto mette a disposizione idonei locali.
La direzione dell’istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati, che ne facciano richiesta, l’istruzione e l’assistenza religiosa, nonché la celebrazione dei riti dei culti diversi da quello cattolico, si avvale dei ministri di culto indicati nell’elenco formato, sulla base di intese con le rappresentanze delle varie confessioni, dal Ministero dell’interno.
(omissis)
Art. 72. Infrazioni disciplinari e sanzioni.
Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di:
(omissis)
5) schiamazzi e linguaggio blasfemo;
(omissis)
Art. 103. Accesso di ministri di culto agli istituti.
I ministri del culto cattolico, diversi dai cappellani, e quelli indicati nell’ultimo comma dell’art. 55 sono autorizzati dal direttore, su richiesta di singoli detenuti o internati, ad accedere all’istituto, per attività del loro ministero, previo accertamento della loro qualità.
(omissis)
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Ministri di culto, Cappellani, Assistenza spirituale, Pratiche di culto, Detenzione, Immagini e simboli religiosi
Natura:
Decreto Presidente Repubblica